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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 93 del 11 settembre 2018


Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1273 del 28 agosto 2018

IPAB Fondazione "Antonio Bassi" di Zugliano (VI). Terreni agricoli siti in Via Chiesa a Grumolo Pedemonte Zugliano (VI). Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 marzo 2005 esecutiva degli articoli 45, comma 1 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 e 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43.

Note per la trasparenza

Il provvedimento rilascia l’autorizzazione regionale all’Ente in oggetto identificato, in quanto rientra nelle ipotesi previste dalle norme regionali e ponendo un termine decadenziale di due anni per i provvedimenti autorizzatori.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 9 settembre 1999, all’art. 45, comma 1, oggi confermata con Legge Regionale n. 43 del 23 novembre 2012 all’art. 8, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza possano “…utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile per migliorarne la redditività e la resa economica” e successivamente, con provvedimento della Giunta regionale n. 757 del 11 marzo 2005, sono state fornite specifiche indicazioni sulla modalità di esecuzione del ricordato disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio dell’autorizzazione regionale alla alienazione.

Di seguito, con DGR n. 2307 del 9 agosto 2005, la Giunta regionale ha stabilito i criteri per l’accoglimento delle istanze di alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva DGR n. 455 del 28 febbraio 2006.

Con istanza datata 15 settembre 2017  prot. n. 45 avente prot. reg.le n. 401023 del 26 settembre 2017, l’Ipab Fondazione “Antonio Bassi” di Zugliano (VI) chiede l’autorizzazione all’alienazione di terreni agricoli siti in Via Chiesa a Grumolo Pedemonte Zugliano (VI), così identificati catastalmente: Catasto terreni, Sezione Unica del Comune di Zugliano, Foglio 8:

  • particella n. 1008 di are 00 e ca 02 r.d 0,01 r.a 0,01 qualità semin arbor classe 3
  • particella n. 1009 di are 08 e ca 87 r.d 3,44 r.a 2,75 qualità prato classe 3
  • particella n. 1012 di are 00 e ca 96 r.d 0,45 r.a 0,45 qualità prato classe 2
  • particella n. 1014 di are 01 e ca 63 r.d 0,63 r.a 0,51 qualità prato arbor classe 3

totale are 11 e ca 48 r.d 4,53 r.a 3,72

Trattasi di terreni agricoli di cui solo la particella 1009 di mq. 887 è coltivata a prato, mentre la presenza di forti pendenze e dislivelli rende pressoché inutilizzabili le particelle 1008 – 1012 e 1014, che risultano incolti. Una piccola porzione del mappale 1014 di mq. 130 è in zona F “aree per attrezzature di interesse comune” nella variante n. 6 del Piano degli Interventi vigente del Comune di Zugliano datato 28.08.2013.

Tali terreni sono siti vicino alla scuola materna di Grumolo Pedemonte e confinano con il Circolo sportivo “La Valletta”, con alcuni terreni di proprietà della Parrocchia di Grumolo Pedemonte e di privati, in una zona panoramica soggetta a vincolo “Paesaggistico Ambientale” per la presenza dell’Area “Colline delle Bregonze”. Hanno una dimensione ridotta e risultano essere interclusi tra le proprietà sopra citate. Si segnala, inoltre, la presenza di una servitù di scarico delle acque in eccesso sulla particella 1009 e in piccola parte sulla particella 1012. La realizzazione di questa rete di scarico risale all’anno 2001 e si è resa necessaria per provvedere allo smaltimento delle acque meteoriche sovrabbondanti nelle aree circostanti la Villa “A. Bassi”, di proprietà della Fondazione.

In caso di vendita il ricavato sarà reinvestito in titoli di Stato o ad essi equiparabili, ma con rendita equivalente, tale da riqualificare il patrimonio dell’Ente.

Con il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 17 ottobre 2016 i suddetti terreni sono stati dismessi dal patrimonio indisponibile ed è stato approvato il passaggio al patrimonio disponibile per il venir meno della loro utilità rispetto ai fini dell’ente cosiddetto “elemosiniere”.

Infatti con il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 10 agosto 2017 l’Ipab constatava che i suddetti residui appezzamenti di terreno, confinanti con l’area degli impianti sportivi “La Valletta”, si trovano in un’area interclusa e non rivestono, per il loro utilizzo, alcuna utilità per la Fondazione in quanto non permettono una resa economica.

La perizia di stima rilasciata dall’Arch. Antonio Tagliapietra, in data 06 aprile 2017, incaricato dall’Ipab Fondazione “Antonio Bassi” e asseverata presso il notaio Giuseppe Curreri in data 20 luglio 2017, determina il valore degli immobili siti in Zugliano (VI) in euro 5.600,00.

Il Revisore dei Conti dell’Ipab, in data 01 agosto 2017 ha espresso parere favorevole alla vendita.

In data 31 gennaio 2018 con prot. reg.le 38091 la Commissione Tecnica per le alienazioni Patrimoniali delle Ipab esprimeva parere favorevole alla richiesta di alienazione, oggetto di tale provvedimento, previa comunicazione da parte dell’Ipab, della specificazione certa di reinvestimento del ricavato dalla vendita dei terreni di importo pari a euro 5.600,00, secondo le norme di legge (titoli garantiti dallo Stato o appartenenti alla UE).

Con nota datata 28 marzo 2018 prot. n. 23 avente prot. reg.le 125045 del 3 aprile 2018 e integrazione nota prot. n. 173326 dell’11/05/2018  l’Ipab specificava il titolo di stato Europa (Repubblica Austriaca) - 0,25% - data di emissione 07 ottobre 2014 e la data di scadenza 18 ottobre 2019.

L’intervento di cui sopra rientra nella fattispecie di cui alla lettera A), come da DGRV n. 2307 del 9 agosto 2005.

Su disposizione delle DGR n. 455/2006 e n. 3476/2007, la Commissione tecnica ha preso atto del parere del Revisore dei Conti e delle sue indicazioni, ha valutato l’istanza, esprimendo parere favorevole all’operazione così come presentata dall’Ipab in oggetto indicata.

Il relatore, quindi, propone di accogliere le risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nel verbale della seduta sopra indicata, e di approvare l’istanza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTO il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTO l’art. 45, comma 1, della Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46;

VISTO l’art. 8, della Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43;

VISTA la DGR n. 757 del 11 marzo 2005;

VISTA la DGR n. 2307 del 9 agosto 2005;

VISTA la DGR n. 455 del 28 febbraio 2006;

VISTA la DGR n. 3476 del 30 ottobre 2007;

VISTE le motivazioni e le conseguenti risultanze del verbale della Commissione tecnica regionale (qui richiamato espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell’articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, documento disponibile presso la Direzione Servizi Sociali);

VISTO l’art. 2 comma 2, lett. O) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di autorizzare l’alienazione patrimoniale richiesta dall’Ipab Fondazione “Antonio Bassi” di Zugliano (VI);
  3. di prescrivere all’Ipab autorizzata la produzione alla Commissione tecnica della documentazione relativa alla vendita;
  4. che l’autorizzazione di cui al punto 2 abbia durata biennale dalla data del presente provvedimento e si consideri automaticamente decaduta allo scadere del predetto termine;
  5. di rammentare che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della notifica dell’atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell’esecuzione del presente atto;
  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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