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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 91 del 04 settembre 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1237 del 21 agosto 2018

Accreditamento dalla Comunità Alloggio per malati di AIDS denominata "Casa Amelia" con sede operativa in Via Generale Cantore - 16 Marghera (VE), della "Cooperativa Sociale Gea", già attiva presso l'ULSS 12 ora ULSS 3 Serenissima, in conformità ai requisiti di accreditamento di cui alla DGR n. 2684/14. Legge Regionale 16.8.2002, n. 22.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame, al fine di garantire la continuità assistenziale per l’attività di assistenza ai malati di AIDS, si procede al rilascio dell’accreditamento istituzionale alla Comunità Alloggio per malati di AIDS denominata “Casa Amelia” della Cooperativa Sociale Gea, con sede operativa in Via Generale Cantore - 16 Marghera (VE), già attiva presso la Azienda ULSS 12 ora Azienda ULSS 3 Serenissima in regime di convenzione in ordine ai finanziamenti  previsti dalla DGR n. 1379/1995, in conformità ai requisiti di accreditamento di cui alla DGR n. 2684/14, con una dotazione di 8 posti letto.

L'Assessore Giuseppe Pan per l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L’art. 8-quater D.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. stabilisce che “l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate che ne facciano richiesta subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti”.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la L.R. n. 22/2002 la materia dell’autorizzazione all’esercizio e dell’Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii..

L’art. 16, comma 1, lett. b) e lett. d) della L.R. n. 22/2002 e s.m.i. per quanto rileva nella presente sede, stabilisce che l’accreditamento istituzionale è rilasciato subordinatamente alla sussistenza della condizione rappresentata dalla “coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”.

Con DGR n. 2501 del 6.8.2004 e DGR n. 84 del 16.01.2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla L.R. n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3.7.2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali.

Con DGR n. 2684 del 29.12.2014 sono stati approvati i requisiti minimi e di qualità per l’autorizzazione all’esercizio e l’Accreditamento istituzionale, degli oneri per l’Accreditamento e degli indicatori di attività e risultato per le Comunità Alloggio per malati di AIDS.

Con DGR n. 2706 del 29.12.2014, “Ricognizione fabbisogno posti letto in Comunità Alloggio per malati di AIDS e patologie correlate – rimodulazione retta utente”, è stato definito il fabbisogno dei posti letto per le Comunità Alloggio per malati di AIDS – precedentemente definite Case Famiglie o Case Alloggio – in esercizio nella Regione Veneto, come da puntuale rilevazione effettuata dagli uffici regionali alla data del 31.12.2013.

In merito alla disciplina legislativa di fonte statale, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che l’accreditamento non è oggetto di un diritto, posto che il diritto, in presenza dei requisiti per l’accreditamento previsti dalla legge, riguarda solo l’erogazione delle prestazioni sanitarie “in regime per così dire privato”: questo perché “ogni Regione è tenuta a individuare, attraverso la programmazione sanitaria, la quantità di prestazioni erogabili nel rispetto di un tetto massimo di spesa e può accreditare nuove strutture solo se sussiste un effettivo fabbisogno assistenziale” (Cons. Stato, Sez. III, n. 2527/2013).

Tutto ciò premesso, considerata la specifica normativa riguardante il trattamento a domicilio delle persone affette da AIDS, si riporta quanto segue:

Con DGR n. 1379/1995 è stata recepita la legge n. 135 del 5.6.1990 recante linee generali per il “Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS”, con la quale la Regione Veneto ha approvato le linee guida inerenti l’assistenza domiciliare alle persone con AIDS, stabilendo che provvederà ad assegnare alle Aziende ULSS i finanziamenti necessari per l’attivazione di servizi di assistenza extraospedaliera per i malati di AIDS, da avviare nel territorio dell’Azienda richiedente.

Con DGR n. 1605 del 16.4.1996 avente ad oggetto “Legge 5 giugno 1190 n. 135 Programma di interventi urgenti per la lotta contro l’AIDS art. 1 comma 2, Assistenza domiciliare – Convenzione per l’erogazione di prestazioni socio-sanitarie a favore di malati AIDS e patologie correlate. Assegnazione finanziaria per l’anno 1995 ed erogazione acconto 1996”, è stato disposto il finanziamento per l’avvio della struttura in oggetto, assegnato in ottemperanza alle disposizioni di cui alla citata DGR n. 1379/1995.

Con DGR n. 2174 del 23.12.2016 la Giunta Regionale ha approvato le “Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. n. 19 del 25.10.2016”, indicando nell’allegato M l’elenco delle Comunità Alloggio per malati di AIDS già attive, confermando nell’ambito territoriale dell’Azienda ULSS 12 Veneziana ora Az. ULSS 3 Serenissima, la presenza della struttura in oggetto.

Con Delibera del Direttore Generale n. 311/2017 l’Azienda ULSS 3 Serenissima in ordine ai finanziamenti previsti dalla DGR n. 1379/95, ha confermato la prosecuzione della collaborazione con la “Cooperativa Sociale GEA” per l’erogazione di prestazioni di assistenza extraospedaliera alle persone con AIDS presso la Comunità Alloggio denominata “Casa Amelia”, al fine di garantire la continuità assistenziale della struttura.

Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:

  • la struttura è titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per la quale è stato richiesto l’accreditamento istituzionale;
  • il Legale rappresentante della struttura in oggetto ha presentato domanda di Accreditamento istituzionale, come da documentazione agli atti, con nota prot. reg. n. 297911 del 20.7.2015 e successiva integrazione documentale della domanda inviata con nota prot. reg. n. 384158 del 10.10.2016;
  • la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Strutture di ricovero Intermedie e Integrazione Socio-Sanitaria, ha confermato con nota prot. n. 10333 del 13.1.2016 la coerenza con la programmazione sanitaria regionale per 8 posti letto;
  • la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l’ Accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall’Azienda ULSS 12 ora Az. ULSS 3 Serenissima, prot. reg. n. 240250 del 20.6.2016, con esito positivo senza prescrizioni e punteggio di 79,05%;
  • nella seduta del 27.12.2016 la Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di Accreditamento istituzionale per tutto quanto richiesto dalla struttura in conformità alla programmazione regionale, il parere favorevole è stato successivamente confermato nella seduta del 22 giugno 2018;

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento si ritiene di proporre l’accreditamento istituzionale Comunità Alloggio per malati di AIDS denominata “Casa Amelia”, per una capacità ricettiva pari a n. 8 posti letto.

L’accreditamento, previa diffida, può essere sospeso o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all’art. 16 della L.R. n. 22/2002 e/o all’accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni  erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall’art. 20 della L.R. n. 22/2002.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 135 del 5.6.1990 avente ad oggetto “Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS”;

VISTO il D.lgs. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 16.8.2002 n. 22 «Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali» e ss.mm.ii.;

VISTA le Legge Regionale n. 23 del 29.6.2012 “approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”;

VISTA la L.R. n. 19 del 25.10.2016 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;

VISTA la DGR n. 1379/1995 avente ad oggetto “Assistenza domiciliare alle persone con AIDS. Linee guida per la Regione Veneto”;

VISTA la DGR n. 1605 del 16.4.1996 “Legge 5 giugno 1190 n. 135 Programma di interventi urgenti per la lotta contro l’AIDS art. 1 – comma 2 – Assistenza domiciliare – Convenzione per l’erogazione di prestazioni socio-sanitarie a favore di malati AIDS e patologie correlate. Assegnazione finanziaria per l’anno 1995 ed erogazione acconto 1996”;

VISTA la DGR n. 2501 del 6.8.2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la DGR n. 2473 del 6.8.2004 «"Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio - sanitarie e sociali". Approvazione degli standard relativi all'autorizzazione all’esercizio e all'Accreditamento dei Servizi sociali, di alcuni Servizi socio - sanitari e unità di offerta non soggette all'autorizzazione all'esercizio››;

VISTA la DGR n. 3855 del 3.12.2004, “L.R. 16 agosto 2002, n. 22: "Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali";

VISTA la DGR n. 1038 del 11.4.2006 “Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali. Estensione del progetto sperimentale. L.R. 16 agosto 2002, n. 22.”;

VISTA la DGR n. 2706 del 29.12.2014, “Ricognizione fabbisogno posti letto in Comunità Alloggio per malati di AIDS e patologie correlate – rimodulazione retta utente”;

VISTA la DGR n. 2684 del 29.12.2014 “Approvazione dei requisiti minimi e di qualità per l’autorizzazione all’esercizio e l’Accreditamento istituzionale, degli oneri per l’Accreditamento e degli indicatori di attività e risultato per Comunità Alloggio per malati di AIDS”;

VISTA la DGR n. 2174 del 23.12.2016 “Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma  del sistema sanitario regionale approvata con L.R. n. 19 del 25.10.2016”;

VISTO il Decreto di autorizzazione all’esercizio n. 24 del 8.9.2016 del Dirigente Settore Accreditamento Area Sanitaria;

VISTO il rapporto di verifica dell’Azienda ULSS 12 Veneziana ora Az. ULSS 3 Serenissima, prot. reg. n. 240250 del 20.6.2016;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. delle seduta del 27.12.2016 e 22.6.2018;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di rilasciare, per le motivazioni esposte nelle premesse qui integralmente richiamate, l’accreditamento alla Comunità Alloggio per malati di AIDS denominata “Casa Amelia”, sita in Via Generale Cantore - 16 Marghera (VE) dell’ente gestore “Cooperativa Sociale Gea”, già attiva presso l’Azienda ULSS 12 ora Azienda ULSS 3 Serenissima in conformità ai requisiti di accreditamento di cui alla DGR n. 2684/14, con una dotazione di 8 posti letto;
  2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale;
  3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della L.R. n. 22/02, l’accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
  4. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie già stabilite dalla Regione;
  5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della L.R. n. 22/2002, l’accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
  6. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l’altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell’ambito del soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
  7. di dare atto che l’Azienda ULSS di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell’accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l’insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
  8. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l’adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della l. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  9. di incaricare l’U.O. Legislazione Sanitaria e Accreditamento dell’Area Sanità e sociale dell’esecuzione del presente atto;
  10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all’Azienda ULSS competente per territorio;
  11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
  12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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