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Materia: Urbanistica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1254 del 21 agosto 2018
Comune di Montebello Vicentino (VI). Proposta di vincolo relativa alla località "Mason del Tempio". Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 140 e 157, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004.
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta di dichiarare di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. n. 42/2004 e dell’art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004, la località “Mason del Tempio”, del territorio del Comune di Montebello Vicentino (VI).
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con nota n. 52795 del 8 ottobre 2001 la Provincia di Vicenza ha trasmesso la documentazione relativa alla proposta di vincolo paesaggistico, formulata ai sensi del dell’art. 1, punto 3), della legge 29 giugno 1939, n 1497, ora articolo art. 136 comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 42/2004, dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali in data 16 dicembre 1993, relativamente alla località “Mason del Tempio”del Comune di Montebello Vicentino in Provincia di Vicenza.
La sopra citata proposta è costituita dai seguenti documenti:
La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico rientra nella fattispecie di cui al punto c), dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.
La località Mason del Tempio, merita di essere tutelata in quanto il complesso edilizio oggetto del vincolo, di forma compatta e robusta, è ubicato lungo l'itinerario della antica Postumia, lungo il corso d'acqua del Fiume Chiampo fra Vicenza e Verona, e si attesta sulla parte terminale di un rilievo collinare affacciantesi sulla valle. L'identificazione storica fa appartenere questo manufatto alla categoria delle "Mutationes" romane ubicate sulla Postumia, ossia scuderie per il cambio dei cavalli. Il nome Mason del Tempio è dovuto alla presenza dell'ordine della Milizia del Tempio, ovvero i Templari, che qui fondarono un ospizio e chiesa dedicati a S. Giovanni (la prima documentazione risale al 1189). I valori paesaggistici e ambientali che contraddistinguono l’area sono più dettagliatamente descritti nell'Allegato Al.
Con nota n. 15548 del 19 settembre 2001 il Comune di Montebello Vicentino comunicava che la proposta di vincolo è stata depositata presso la Segreteria per tre mesi dal 10 febbraio 1994 al 10 maggio 1994, dandone apposito avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e che seguito del periodo di pubblicazione e deposito non sono pervenute osservazioni.
In data 22 dicembre 2017, è intervenuta la pronuncia n. 13 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha statuito che “il combinato disposto […] dell’art. 157, comma 2, dell’art. 141, comma 5, dell’art. 140, comma 1 e dell’art. 139, comma 5 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo […] cessa qualora il relativo procedimento non si sia concluso entro 180 giorni”.
La pronuncia ha altresì precisato che “il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 decorre dalla pubblicazione della presente sentenza”.
Preso atto di quanto disposto con la pronuncia citata e fermo restando l’intenzione dell’Amministrazione regionale di concludere l’iter relativo alle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico rientranti nell’ambito di competenza, si è ritenuto opportuno accertare l’attuale consistenza e assetto dei luoghi e, a tal fine, è stato chiesto alle amministrazioni comunali l’aggiornamento delle situazioni di fatto e di diritto concernenti le aree oggetto di risalenti proposte di vincolo anteriori all’entrata in vigore del Codice del Paesaggio.
Nel caso di specie, il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale ha richiesto con nota 153743 del 24 aprile 2018, al Comune di Montebello Vicentino, ed alla Provincia di Vicenza, se nel periodo intercorso non siano intervenute alterazioni allo stato dei luoghi e quindi permanga l’interesse pubblico alla conclusione del procedimento. Condizioni confermate con nota acquisita al protocollo regionale n. 312421 in data 25 luglio 2018.
Verificata la permanenza delle condizioni di rilievo paesaggistico individuate dalla Commissione provinciale in data 16 dicembre 1993, si ritiene che l’area sopradescritta, sia meritevole di tutela in relazione al caratteristico aspetto della località, ove l'intervento antropico e la morfologia del territorio si fondono e concorrono armoniosamente, ed in considerazione della valenza che il manufatto rinveste, sia in ordine alla identità storica che in ordine al rapporto con il complesso territoriale in cui si colloca.
Si ritiene pertanto, ai sensi dell’art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004, che la località “Mason del Tempio”, nel Comune di Montebello Vicentino (VI) presenti caratteri di notevole interesse pubblico meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come evidenziate nella cartografia Allegato A1, e così come formulate nel verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali del 16 dicembre 1993 ai sensi degli artt. 140 e 157, comma 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 140 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 art. 45 ter, comma 6, lett. b) e s.m.i. “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;
VISTO l’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 ‘Statuto del Veneto’ ”;
VISTA la sentenza n. 13 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in data 22 dicembre 2017;
RICHIAMATA la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 con cui l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha statuito che “il combinato disposto […] dell’art. 157, comma 2, dell’art. 141, comma 5, dell’art. 140, comma 1 e dell’art. 139, comma 5 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo […] cessa qualora il relativo procedimento non si sia concluso entro 180 giorni”, precisando altresì che “il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 decorre dalla pubblicazione della presente sentenza”;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 939 del 26 giugno 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;
delibera
(seguono allegati)
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