Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 91 del 04 settembre 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1244 del 21 agosto 2018

Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione denominata "Associazione Protezione Animali Onlus", con sede a Chioggia (VE), Strada Statale Romea n.98/X, c/o il Rifugio Canile S. Anna, ai sensi dell'art. 9, della L.R. n.60/1993, per il triennio 2018-2021.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si provvedere alla conferma dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche per il triennio 2018-2021 dell’Associazione in oggetto indicata.
Non sono previsti impegni di spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Giueppe Pan per l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con propria Legge n.60 del 28 dicembre 1993, la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali d’affezione e della prevenzione del randagismo, istituendo altresì l’Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche del Veneto.

Con successiva Circolare regionale n.11 del 10 maggio 1994, sono state inoltre fornite direttive attuative della sopraccitata legge regionale.

Ai sensi del comma 6, dell’art. 9 della L.R. n.60/1993, i soggetti che sono già iscritti al sopraccitato Albo Regionale, qualora interessati, ogni tre anni devono richiedere la conferma dell’iscrizione, pena la cancellazione automatica dall’Albo, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione prevista dalla stessa Legge Regionale e dalla Circolare regionale di cui sopra.

Con deliberazione n.2542 del 04 Agosto 2009 veniva iscritta, al sopraccitato Albo Regionale (e successivamente riconfermata ogni tre anni), l’Associazione per la tutela degli animali denominata “Associazione Protezione Animali Onlus” che, ai sensi della L.R. n.60/1993 e della successiva Circolare regionale n.11/1994, era in possesso dei requisiti richiesti.

Ciò premesso, essendo quindi di prossima scadenza la validità dell’iscrizione all’Albo Regionale della sopraccitata Associazione (v. DGR. n.1067 dell’11 agosto 2015), la Presidente pro-tempore della stessa ha presentato opportuna istanza di conferma di iscrizione per il triennio 2018-2021, pervenuta in data 11 luglio 2018 (ns. prot. n.294321) e integrata, su richiesta dell’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare del 13 luglio 2018, con ulteriore documentazione pervenuta in data 31 luglio 2018 (ns. prot. 320300). Tale documentazione è presente agli atti della summenzionata Unità Organizzativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale del 28 dicembre 1993, n. 60: “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;

VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 10 maggio 1994, n.11: “L.R. 28 dicembre 1993, n.60”;

VISTA la Delibera n.2542 del 04 Agosto 2009 di iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell’Associazione in oggetto e successivi atti di conferma;

VISTA la Delibera n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la Delibera n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita l’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la Delibera n. 1081 del 29 giugno 2016 di attribuzione dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la Delibera n.1105 del 29 giugno 2016 di attribuzione dell'incarico di Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la Delibera n. 79 del 27 gennaio 2017 “Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.”;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”,

delibera

  1. di disporre, per i motivi indicati in premessa, la conferma dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.60/1993, dell’Associazione denominata “Associazione Protezione Animali Onlus”, con sede a Chioggia (VE), Strada Statale Romea n.98/X, c/o il Rifugio Canile S. Anna;
  2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 
  3. di incaricare l’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’esecuzione del presente provvedimento;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

Torna indietro