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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 91 del 04 settembre 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1242 del 21 agosto 2018

Conferma dell'accreditamento istituzionale dell'Hospice extraospedaliero denominato "Casa Santa Chiara" dell'Istituto Suore Francescane Elisabettine, con sede in via San Giovanni di Verdara, 56 Padova. Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si procede alla conferma dell’accreditamento istituzionale per l’Hospice extraospedaliero denominato “Casa Santa Chiara” dell’Istituto Suore Francescane Elisabettine, con sede operativa in via San Giovanni di Verdara, 56 Padova, con una dotazione pari a 7 posti letto, ai sensi della L.R n. 22 del 16.8.2002.

L'Assessore Giueppe Pan per l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L’obiettivo è, infatti, quello di garantire un’assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell’accreditamento istituzionale e gli standard relativi all’accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

Con DGR n. 2067/2007 la Giunta Regionale ha approvato un documento di sintesi delle procedure da seguire per l’applicazione della DGR. n. 84/2007 ed ha introdotto modifiche a quanto già stabilito da precedenti provvedimenti applicativi della L.R. n. 22/2002.

Con DGR n. 1145 del 5.7.2013 “L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)”, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n. 22, è stata delegata alle Aziende Sanitarie la funzione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per il rilascio dell’accreditamento istituzionale.

Con DGR n. 2174 del 23.12.2016 riguardante “Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19” è stato stabilito tra l’altro, di mantenere in capo alle Aziende Ulss le funzioni individuate dalla DGR n. 1145/2013 fino all’espletamento della riorganizzazione delle funzioni disposta dalla L.R. n.19/2016.

La successiva DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 “Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il biennio 2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre 2016, n. 19” ha previsto altresì un’articolata programmazione regionale suddivisa per bacino territoriale, con l’indicazione del numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture pubbliche delle Aziende Ulss (definite con la descrizione di "Gestione DIRETTA ULSS") ed il numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture Private ("Gestione NON Ulss").

In particolare, con riferimento alla programmazione destinata alla Azienda U.l.s.s. n. 6 Euganea, l’Allegato A del citato provvedimento, assegna n. 7 posti letto per l’attività di Hospice della “Casa Santa Chiara” dell’Istituto Suore Francescane Elisabettine con sede in via San Giovanni di Verdara, 56 Padova, a seguito dell’esame e del parere favorevole della Commissione regionale per gli investimenti in tecnologia ed edilizia in data 2 agosto 2017.

In tale quadro il procedimento di accreditamento della struttura in esame esula dalla previsione di cui alla DGR n. 420 del 10 aprile 2018.

L’art. 16 della L.R. n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell’accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al possesso dell’autorizzazione all’esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all’accertamento delle rispondenze della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti.

Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:

  • con Decreto del Commissario dell’Azienda Zero n. 258 del 21.11.2017, è stata rilasciata all’Hospice extraospedaliero denominato “Casa Santa Chiara” dell’Istituto Suore Francescane Elisabettine, con sede operativa in via San Giovanni di Verdara, 56 Padova, la conferma dell’autorizzazione all’esercizio di attività di Hospice extraospedaliero per n. 7 posti letto;
  • con DGR n. 2681 del 29 dicembre 2014, è stato rilasciato l’accreditamento istituzionale all’Hospice extraospedaliero denominato “Casa Santa Chiara” dell’Istituto Suore Francescane Elisabettine per 7 posti letto;
  • il Legale rappresentante della struttura in oggetto ha presentato domanda di accreditamento istituzionale, come da documentazione agli atti, con nota prot. reg. n. 244579 del 22.6.2017;
  • l’U.O. Strutture Intermedie e Socio Sanitarie Territoriali con nota prot. n. 534632 del 21.12.2017 ha confermato la coerenza con la programmazione sanitaria regionale per 7 posti letto previsti per l’Hospice sopra citato anche alla luce delle DGR n. 1108/14 e n. 1714/17 segnalando “l’opportunità di acquisire l’evidenza della dichiarazione di assunzione della direzione sanitaria da parte del medico a tal fine individuato”;
  • la struttura richiedente ha trasmesso con nota prot. reg. 189750 del 23 maggio 2018 la nomina del responsabile sanitario dell’Hospice;
  • la struttura inoltre risulta in possesso dei requisiti prescritti per l’accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica inviato dall’Azienda ULSS 6 Euganea con nota prot. reg. n. 54277 del 12.2.2018, come da specifica richiesta prot. reg. 496356 del 28 novembre 2017 ai sensi della DGR n. 1145/13, con punteggio pari a 99,4%, senza prescrizioni;
  • la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 12.3.2018, trasmesso con nota prot. n. 109700 del 21.3.2018, ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di accreditamento.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento si ritiene di proporre la conferma dell’accreditamento istituzionale all’Hospice extraospedaliero denominato “Casa Santa Chiara” dell’Istituto Suore Francescane Elisabettine, con sede operativa in via San Giovanni di Verdara, 56 Padova, con una dotazione pari a 7 posti letto.

L’accreditamento, previa diffida, può essere sospeso o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all’art. 16 della L.R. n. 22/2002 e/o all’accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall’art. 20 della L.R. n. 22/2002.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;

VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 “Manuale per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali del Veneto in attuazione della L.R. n. 22/2002”;

VISTA la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 “L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali. Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l’accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture socio sanitarie e sociali”;

VISTA la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007 con la quale la Giunta regionale ha approvato un documento di sintesi delle procedure da seguire per l’applicazione della DGR n. 84/2007;

VISTA la DGR n. 1108 dell’1 luglio 2014 “Parere di congruità sul piano dell'Azienda Ulss 16 di Padova attuativo di quanto disposto dalla DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. Art. 6, comma 3, della L.R. n.56/1994 ed art. 39 della L.R. n.55/1994”;

VISTA la DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016 “Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. n. 19 del 25.10.2016”;

VISTA la DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 “Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il biennio 2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre 2016, n. 19”;

VISTO il Decreto del Commissario dell’Azienda Zero n. 258 del 21 novembre 2017 di conferma dell’autorizzazione all’Esercizio dell’Hospice extraospedaliero denominato “Casa Santa Chiara” dell’Istituto Suore Francescane Elisabettine, con sede operativa in via San Giovanni di Verdara, 56 Padova;

VISTO il parere di coerenza con la programmazione sanitaria regionale, trasmesso con nota prot. n. 534632 del 21.12.2017 dell’U.O. Strutture Intermedie e Socio Sanitarie Territoriali;

VISTO il rapporto di verifica trasmesso con nota prot. reg. n. 54277 del 12 febbraio 2018 dall’Az. ULSS 6 Euganea;

VISTO il parere favorevole espresso dalla CRITE nella seduta del 12 marzo 2018, trasmesso con nota prot. reg. n. 109700 del 21 marzo 2018;

VISTO l’art.2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di confermare l’accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate in premessa, a favore dell’Hospice extraospedaliero denominato “Casa Santa Chiara” dell’Istituto Suore Francescane Elisabettine, con sede in via San Giovanni di Verdara, 56 Padova, per una dotazione di n. 7 posti letto;
  2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale;
  3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della L.R. n. 22/02, l’accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
  4. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie già stabilite dalla Regione;
  5. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l’altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell’ambito del soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
  6. di dare atto che l’Azienda ULSS di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell’accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l’insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
  7. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l’adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della l. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  8. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell’accreditamento si applicano le diposizioni di cui alla DGR n. 2201/2012;
  9. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all’Azienda ULSS competente per territorio;
  10. di incaricare, l’U.O. Accreditamento Strutture Sanitarie, struttura afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, dell’esecuzione del presente atto;
  11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto o ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
  12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
  13. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

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