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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 91 del 04 settembre 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1238 del 21 agosto 2018

Accreditamento istituzionale dell'Hospice extraospedaliero dell'Ospedale P. Pederzoli - Casa di Cura Privata s.p.a. con sede operativa in via Pederzoli n. 2 Castelnuovo del Garda (VR). L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.

Note per la trasparenza

Si rilascia l’accreditamento istituzionale dell’Hospice extraospedaliero dell’Ospedale P. Pederzoli - Casa di Cura Privata s.p.a. con sede operativa in via Pederzoli n. 2 Castelnuovo del Garda (VR) con dotazione di 10 posti letto in coerenza con i requisiti di cui all’art. 16 della L.R. n. 22/02 ed in particolare con il piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio di cui alla DGR 1714/17.

L'Assessore Giuseppe Pan per l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

In attuazione del Piano Socio Sanitario regionale, approvato con la legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 e prorogato con la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, articolo 24, l'assistenza intermedia si realizza mediante l'attivazione degli Ospedali di Comunità (ODC), di Unità Riabilitative Territoriali (URT) e di Hospice. Si tratta di strutture di ricovero temporaneo in grado di accogliere i pazienti per i quali non sia prefigurabile un percorso di assistenza domiciliare e risulti improprio il ricorso all'ospedalizzazione o all'istituzionalizzazione.

Nel merito l'articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 - modificando il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 - prevede che le Aziende Ulss debbano garantire entro il 31 dicembre 2018 l'attivazione del 70 per cento dei posti letto degli ospedali di comunità nel rispetto degli equilibri di bilancio.

La successiva DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 “Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il biennio 2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre 2016, n. 19” ha previsto altresì un’articolata attivazione delle strutture di ricovero intermedio suddivisa per bacino territoriale, con l’indicazione del numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture pubbliche delle Aziende Ulss (definite con la descrizione di "Gestione DIRETTA ULSS") ed il numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture Private ("Gestione NON Ulss").

In particolare, con riferimento alla programmazione destinata alla Azienda U.l.s.s. n. 9 Scaligera, l’Allegato A del citato provvedimento, assegna n. 10 posti letto per l’attività di Hospice della struttura privata Casa di Cura Pederzoli s.p.a. per la sede operativa di Castelnuovo del Garda (VR), a seguito dell’esame e del parere favorevole della Commissione regionale per gli investimenti in tecnologia ed edilizia in data 2 agosto 2017.

In tale quadro il procedimento di accreditamento della struttura in esame esula dalla previsione di cui alla DGR n. 420 del 10 aprile 2018.

L’art. 16 della L.R. n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell’accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al possesso dell’autorizzazione all’esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all’accertamento delle rispondenze della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti.

Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:

  • il Legale rappresentante della struttura in oggetto ha presentato domanda di accreditamento istituzionale, con nota prot. reg. n. 115813 del 27 marzo 2018 integrata successivamente con prot. reg. 142808 del 16 aprile 2018, come da documentazione agli atti;
  • la Direzione Programmazione Sanitaria e LEA ha confermato con nota prot. n. 141237 del 16 aprile 2018 la coerenza con la programmazione sanitaria regionale per 10 posti letto previsti per l’Hospice sopra citato come segue: “attesi i contenuti del Piano di Attivazione Prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il biennio 2018-2019 – approvato con DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 – si rilascia il positivo parere di coerenza alla programmazione sanitaria regionale e attuativa locale, per una capacità ricettiva di 10 posti letto per l’Hospice”;
  • l'Azienda Zero, a seguito della specifica richiesta prot. reg. 142682 del 16 aprile 2018, ha costituito il Gruppo Tecnico Multi professionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 18 aprile 2018 dal precitato gruppo, ha trasmesso all’U.O. Legislazione sanitaria e Accreditamento, con nota prot. reg. n. 160916 del 16 maggio 2018 il verbale di verifica per l’accreditamento istituzionale per capacità ricettiva pari a n. 10 posti letto, con esito positivo senza prescrizioni;
  • la struttura è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio per l’Hospice extraospedaliero con dotazione di 10 posti letto rilasciata da Azienda Zero, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. g) punto 7 della L.R. n. 19/2016, con Determinazione Dirigenziale n. 182 dell’11 maggio 2018;

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento si propone il rilascio dell'accreditamento istituzionale all’Hospice extraospedaliero dell’Ospedale P. Pederzoli - Casa di Cura Privata s.p.a. con sede operativa in via Pederzoli n. 2 Castelnuovo del Garda (VR), per una capacità ricettiva pari a n. 10 posti letto.

Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTA la Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, “norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”;

VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;

VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 “Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali  e adozione del Manuale delle procedure”;

VISTA la DGR n. 2067 del 03 luglio 2007 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" − Approvazione delle procedure per l'applicazione della D.G.R. n. 84 del 16.01.2007”;

VISTA la DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012 “Definizione delle tipologie di strutture di ricovero intermedie e approvazione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale ai sensi della Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22.”;

VISTA la DGR n. 2683 del 29 dicembre 2014 “Approvazione dei requisiti generali e specifici per l’accreditamento istituzionale, del contenuto assistenziale delle prestazioni mediche, del tracciato del sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza erogata e degli indicatori di attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali”;

VISTA la DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 “Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il biennio 2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre 2016, n. 19”;

VISTA la Determinazione dirigenziale di autorizzazione all’esercizio dell’Azienda Zero n. 182 dell’11 maggio 2018;

VISTO il rapporto di verifica per l’accreditamento istituzionale, trasmesso dall’Azienda Zero con nota prot. reg. n. 160916 del 2 maggio.2015;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
  2. di rilasciare l’accreditamento istituzionale dell’Hospice extraospedaliero dell’Ospedale P. Pederzoli - Casa di Cura Privata s.p.a. con sede operativa in via Pederzoli n. 2 Castelnuovo del Garda (VR), con una dotazione di n. 10 posti letto;
  3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui art. 20 della L.R. 22/2002;
  4. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l’altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell’ambito del soggetto giuridico accreditato;
  5. di disporre che l’Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell’accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l’insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
  6. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l’adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della l. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  7. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell’accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201/2012;
  8. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all’Azienda ULSS competente per territorio;
  9. di incaricare, l’U.O. Legislazione sanitaria e Accreditamento afferente all’Area Sanità e sociale, dell’esecuzione del presente atto;
  10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

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