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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 88 del 24 agosto 2018


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1220 del 14 agosto 2018

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 1214 del 15.09.2015 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. DGR n. 494 del 27/04/2018. Atto integrativo speciale al PSL dei GAL. Approvazione e attivazione tipo di intervento "Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali" sostenuto dalla sottomisura 19.2.

Note per la trasparenza

Nel prendere atto delle risultanze dell’istruttoria relativa agli “Atti integrativi speciali” al PSL presentati dai GAL ai sensi della DGR 494/2018, il provvedimento approva l’attivazione del nuovo tipo di intervento da parte dei GAL, il conseguente aggiornamento del quadro delle misure/tipi di intervento programmati dai PSL dei GAL (allegato B DGR 1547/2016) e la scheda delle Linee guida misura relativa al tipo di intervento medesimo.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia “Europa 2020”, che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22/7/2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26/05/2015 la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto e ha concesso il correlato sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il testo del PSR è stato oggetto successivamente di n. 6 modifiche, da ultimo con la DGR n. 2053 del 14/12/2017, per effetto della decisione di esecuzione della CE n. C(2017) 7581 del 9/11/2017.

Nell’ambito del PSR, lo sviluppo locale di tipo partecipativo (SLTP), sostenuto dal FEASR ed attuato attraverso i Gruppi di azione locale (di seguito “GAL”), è denominato “Sviluppo locale Leader” e rappresenta lo strumento finalizzato allo sviluppo locale delle zone rurali (art. 42-44 Reg. UE 1305/2013), in funzione del conseguimento:

- dell’obiettivo generale di realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro (art. 4 Reg. UE 1305/2013)

- delle correlate priorità dell’Unione, con particolare riferimento alla priorità 6 ed alla relativa focus area 6b (art. 5 Reg. UE 1305/2013)

- degli obiettivi trasversali dell’innovazione e dell’ambiente (art. 5 Reg. UE 1305/2013).

Ai fini dell’attuazione dello Sviluppo locale Leader, la Scheda Misura 19 del PSR delinea il quadro delle indicazioni per la relativa applicazione nell’ambito del sistema e della governance regionale, con esplicito riferimento anche ai principali elementi che lo caratterizzano: area eleggibile, ambito territoriale, partenariato (GAL), strategia di sviluppo e piano di azione, criteri e procedure di selezione, ruoli e funzioni del sistema regionale, aspetti procedurali e flussi finanziari.

Il quadro di riferimento per la gestione dello Sviluppo locale Leader, comprese le correlate funzioni e procedure amministrative e finanziarie, è completato nell’ambito degli Indirizzi procedurali generali del PSR, approvati con DGR n.1937 del 23/12/2015 (e s.m.i.), in relazione ai compiti assegnati ai GAL dall’art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 e alle modalità di applicazione del Reg. (UE) 1306/2013 ed in coerenza con il consolidato assetto della governance regionale per la gestione degli interventi relativi al settore agricolo e sviluppo rurale, descritto anche nel capitolo 15 del PSR. In questo modo viene assicurata la necessaria sostenibilità gestionale, semplificazione ed efficacia della gestione dello Sviluppo locale Leader, limitando i possibili elementi di  sovrapposizione e ridondanza operativa.

Il bando e le disposizioni per l’attuazione alla Misura 19-Sostegno allo sviluppo locale Leader sono stati approvati con DGR n. 1214 del 15/09/2015 (e s.m.i.), che ha disposto l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto relative ai seguenti tipi di intervento:

19.4.1 - Sostegno alla gestione e animazione territoriale dei GAL, che rappresenta anche la domanda di adesione generale allo Sviluppo locale Leader, sulla base anche del correlato Programma di sviluppo locale (PSL)

19.1.1 - Sostegno alla animazione dei territori e alla preparazione della strategia

19.2.1 - Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

19.3.1 - Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL.

In esito all’iter istruttorio condotto da Avepa e dall’apposito Comitato tecnico regionale Leader, con la DGR  n. 1547 del 10/10/2016 sono stati approvati: la graduatoria dei GAL e delle relative strategie ammesse al sostegno del PSR, il quadro dei tipi di intervento attivati dalle suddette strategie e il quadro delle dotazioni finanziarie a sostegno della spesa programmata nell’ambito dei PSL.

In particolare, la strategia di sviluppo locale definita dal Programma di sviluppo locale (PSL) prevede un “piano d'azione” che ne traduce gli obiettivi in azioni concrete (Reg. UE 1303/2013, art. 33) declinate in termini di misure e tipi di intervento. A tale scopo, il suddetto bando configura e descrive, sulla base di quanto stabilito nella Scheda Misura 19 del PSR, il quadro delle condizioni che contraddistinguono l’insieme delle possibili misure/tipi intervento attivabili attraverso il piano di azione, con il sostegno del TI 19.2.1,  e le relative modalità di implementazione; tali misure devono essere comunque coerenti con la strategia del PSL e compatibili con il quadro normativo relativo ai fondi SIE e con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato.

Il quadro degli interventi attivabili include, senza essere tuttavia limitato ad esse, alcune tipologie di intervento già previste e definite dal PSR, considerate comunque coerenti con le finalità e gli obiettivi dello Sviluppo locale Leader, con la possibilità per i GAL di modulare e adeguare importi e aliquote di sostegno, condizioni di ammissibilità e criteri di selezione, in funzione delle specifiche esigenze  dei territori Leader. Le operazioni ammesse dalle singole misure/interventi attivati dal PSL devono ricadere comunque all’interno dell’ambito territoriale designato del GAL o interessare in maniera diretta tale territorio (es: informazione), fermo restando le ulteriori condizioni specifiche previste da ciascuna misura del PSL, dagli Indirizzi procedurali generali e dal Reg. UE 1305/2013.

In questo contesto normativo e applicativo, sulla base della giustificazione di coerenza con gli obiettivi e con gli ambiti di interesse delle strategie, i piani di azione dei PSL presentati dai GAL con la domanda di adesione alla Misura 19 hanno previsto, attraverso l’apposito “Quadro  5.2.1 – Tipo intervento – Scheda”, l’attivazione dei correlati tipi di intervento con esclusivo riferimento alle tipologie già definite dal PSR e considerate coerenti con le finalità e gli obiettivi dello Sviluppo locale Leader. Al fine di esprimere il valore aggiunto delle operazioni Leader, i tipi di intervento programmati dai GAL nei relativi PSL hanno proposto, peraltro, diverse “specifiche applicative” rispetto alle corrispondenti Misure definite dal PSR, anche in termini di condizioni di ammissibilità e criteri di priorità, in funzione soprattutto delle particolari esigenze di progettazione e attuazione integrata prevista dai “Progetti chiave”.

Tali specifiche applicative sono state sottoposte alla procedura di Verificabilità e Controllabilità Misure ai sensi dell’ art dall'art. 62 del Reg. UE 1305/2013, per essere poi  implementate nell’ambito delle disposizioni attuative del PSR (Linee Guida Misure e Quadro dei Criteri di priorità) che costituiscono il quadro di riferimento univoco per i soggetti coinvolti (AdG, GAL, Avepa) e per l’attivazione dei singoli tipi di intervento nell’ambito del PSL.

Il quadro generale dei tipi di intervento programmati dai PSL, e quindi attivabili nell’ambito delle sottomisure 19.2 e 19.3, sono riepilogati nell’Allegato B della DGR 1547/2016 che approva la selezione dei GAL (DGR 1547/2016, allegato B “PSL – Strategia e piano di azione – Ambiti di interesse e tipi di intervento programmati”).

Tra i tipi di intervento programmati dai PSL, assume particolare rilevanza per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo locale il tipo di intervento 7.5.1”Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali”, che rappresenta il 37% circa della spesa programmata  a sostegno dei piani di azione  dei PSL e comprende il finanziamento di attività di informazione turistica e promozione dei territori.

Rispetto a questo tipo di intervento, con la nota Ares(2017)6303253 del 21/12/2017 la DG Agri della Commissione europea ha ritenuto di fornire alcuni chiarimenti relativi alle tipologie di spese ammissibili, sulla base di quanto previsto dall’art. 20 del Reg. UE 1305/2013, in combinato disposto con l’art. 45 del Reg. UE 1305/2013, e di quanto indicato nel documento di lavoro “Measure fiche” della medesima Commissione relativo alla Misura 7, nella versione del mese di ottobre 2014. Sulla base di tali chiarimenti, ha invitato le Autorità di gestione a verificare la conseguente coerenza delle disposizioni previste nei PSR, ancorché già approvati dalla Commissione, e delle relative disposizioni attuative, per valutare l’opportunità di eventuali adeguamenti dei Programmi medesimi.

In particolare, i chiarimenti formulati dalla Commissione europea hanno determinato l’esigenza di revisione delle spese relative ad attività di informazione, promozione e promocommercializzazione considerate ammissibili e finanziabili attraverso il tipo di intervento 7.5.1 del PSR, in quanto espressamente previste nel Programma approvato con la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26/05/2015.

L’AdG, con comunicazione prot. n 539231 del 27/12/2017, ha, pertanto, provveduto a fornire ai GAL e all’Avepa alcune precisazioni preliminari rispetto all’applicazione delle disposizioni urgenti della Commissione europea, anche ai fini della gestione dei bandi relativi al tipo di intervento 7.5.1 che risultavano in fase di istruttoria. Nel contempo, l’AdG ha attivato le procedure per proporre la modifica della scheda relativa alla Misura 7 del PSR, allo scopo di assicurare la coerenza richiesta dalle indicazioni della DG Agri della Commissione europea.

Preso atto delle suddette disposizioni, i GAL hanno approvato e presentato alla Regione, con note acquisite agli atti dell’Autorità di gestione, apposita richiesta di adeguamento dei piani di azione dei PSL, al fine di poter assicurare la continuità del sostegno alle operazioni già previste dai PSL ma considerate non più ammissibili nell’ambito del tipo di intervento 7.5.1 del PSR, attraverso la possibile attivazione di altri tipi di intervento specifici e ammissibili allo Sviluppo locale Leader, in grado di consentire il raggiungimento degli obiettivi delle strategie di sviluppo locale selezionate, ferma restando la compatibilità con il quadro normativo relativo ai fondi SIE e con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato.

Tenuto conto della coerenza generale di tali richieste, in considerazione sia dell’approccio previsto dalla sottomisura 19.2 del PSR che delle indicazioni e raccomandazioni della Commissione europea, rilevabili anche nel documento di lavoro Measure Fiche per la Misura 19, con la DGR 494 del 17/4/2018 i GAL sono stati autorizzati a presentare un "Atto integrativo speciale" del PSL, anche ai fini della introduzione di uno specifico tipo di intervento finalizzato ad attività di informazione, animazione e promozione del territorio nelle aree rurali, in grado di consentire il perseguimento complessivo degli obiettivi definiti dalla strategia del PSL e di assicurare la continuità delle operazioni e delle spese previste dal piano di azione, ferma restando la compatibilità generale dei nuovi tipi di intervento con il quadro normativo relativo ai fondi SIE e con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato.

In particolare, le raccomandazioni contenute nella citata Measure Fiche per la Misura 19 evidenziano l’opportunità di evitare, nell'ambito del Leader, specifiche condizioni vincolanti all’attuazione delle misure standard definite dal PSR, per poter rispondere adeguatamente alle particolari esigenze derivanti dall’approccio su piccola scala e dal carattere integrato dei progetti di sviluppo locale (PSL), in coerenza con il processo decisionale bottom-up che caratterizza il Leader.

Di conseguenza, finalità ed obiettivi della strategia di sviluppo locale dovrebbero essere considerati il criterio principale e prevalente per valutare l'ammissibilità dei progetti Leader che, in aggiunta ai tipi di intervento definiti attraverso le misure "standard" nel PSR, potrebbero includere tutti i tipi di azioni ammissibili al sostegno nell'ambito dei "Fondi strutturali e di investimento europei (SIE)", purché siano indirizzate agli obiettivi e alle priorità del FEASR e non risultino escluse dalle regole generali di eleggibilità del PSR. In ogni caso i progetti devono essere in accordo con il pertinente PSL.

Tale impostazione era stata confermata dalla Commissione Europea in sede di negoziato per l’approvazione del PSR del Veneto, con l’osservazione n. 288, recepita dalla Regione, che ha evidenziato l’opportunità di aggiungere tra i costi ammissibili alle operazioni Leader tanto i costi di investimento ammissibili ai sensi dell’art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013 quanto eventuali operazioni coerenti con le priorità previste per Leader e la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Dal punto di vista procedurale, la suddetta DGR 494/2018 stabiliva che l’Atto integrativo speciale dovesse essere presentato all'Autorità di gestione del PSR (Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste) e all'Avepa entro il 15/05/2018 e che l’istruttoria fosse svolta dall’AdG nel termine di 90 giorni, demandando alla stessa AdG l’approvazione delle modalità istruttorie e degli schemi da utilizzare.

La stessa deliberazione ha, inoltre, stabilito che, con successiva deliberazione, la Giunta regionale provvede all’approvazione dei conseguenti aggiornamenti necessari rispetto al quadro generale delle disposizioni per l’attuazione della Misura 19, con possibile riferimento all’elenco dei tipi di intervento attivati dai GAL (DGR 1547/2016, allegato B “PSL – Strategia e piano di azione – Ambiti di interesse e tipi di intervento programmati”) e alle correlate disposizioni attuative del PSR, allo scopo di assicurarne omogeneità e coerenza generale.

Con Decreto del Direttore della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste n. 28 del 20/4/2018, sono state, pertanto, approvate la modulistica e le istruzioni operative per la presentazione, da parte dei GAL, dell’”Atto integrativo speciale” al PSL e le modalità per lo svolgimento della relativa istruttoria sulla base di quanto previsto dalla DGR 1214/2015 e dalla DGR 494/2018.

Successivamente, con Decreto del Direttore della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste n. 37 del 1/6/2018 è stato approvato lo schema di check list “Verifica atto integrativo speciale” da utilizzare a supporto dell’istruttoria di ammissibilità delle integrazioni al PSL proposte dai GAL con l’Atto integrativo speciale.

L’istruttoria è stata assegnata all’Unità Organizzativa Programmazione sviluppo rurale, sulla base delle competenze generali previste e delle funzioni indicate dal “Quadro organizzativo e funzionale” ai fini dell’attuazione e gestione del PSR approvato con Decreto del direttore dell’Area sviluppo economico n. 21/2017, come aggiornato dal Decreto del Direttore della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste n. 47/2018 che, nel definire la lista dei responsabili di misura e referenti di tipo di intervento, conferma il Direttore dell’Unità Organizzativa Programmazione sviluppo rurale quale Responsabile della Misura 19 e la Posizione organizzativa Sviluppo Locale Leader come Referente per i tipi di intervento 19.1.1, 19.2.1, 19.3.1 e 19.4.1 .

Le verifiche previste dall’istruttoria ed i relativi esiti sono tracciati e registrati nell’apposito “Verbale” relativo a ciascuno degli Atti integrativi speciali, agli atti della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste. Gli esiti complessivi della suddetta istruttoria  sono stati quindi approvati con il Decreto del direttore della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste n. 51 del 6/7/2018 e sono stati oggetto di successiva comunicazione a ciascun GAL.

Con riferimento all’introduzione nel piano di azione dei PSL di un nuovo tipo di intervento, nell’ambito del sostegno previsto dalle sottomisure 19.2 e 19.3 del PSR, la medesima istruttoria ha assicurato la verifica della compatibilità delle integrazioni proposte attraverso gli Atti integrativi speciali con il quadro normativo relativo ai fondi SIE e con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato.

Per quanto riguarda, in particolare, il rispetto della normativa relativa ai fondi SIE, il tipo di intervento integrativo proposto dai GAL viene considerato  ammissibile, sulla base delle suddette indicazioni e raccomandazioni della Commissione europea, confermate anche dal documento di lavoro Measure Fiche per la Misura 19, in quanto configurato e adeguatamente motivato come uno strumento necessario per raggiungere gli specifici obiettivi di sviluppo locale individuati durante il processo partecipativo di costruzione delle singole strategie, alla luce dei fabbisogni emersi. Le relative condizioni attuative risultano, inoltre, rispondenti all’esigenza di  assicurare anche la continuità delle operazioni e delle spese originariamente previste dal piano di azione.

Per quanto riguarda le norme vigenti in materia di aiuti di Stato, il nuovo tipo di intervento viene configurato nell’ambito del regime de minimis, per cui l’importo complessivo degli aiuti concessi al singolo beneficiario non potrà superare il valore di 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (Reg. UE n. 1407/2013).

In relazione alla procedura di VCM (prevista dall’art. 62 del Reg. UE 1305/2013 e dal paragrafo 2.1 – Sezione 1 degli Indirizzi Procedurali Generali) il citato Decreto 51/2018 dà atto del fatto che la stessa si intende assolta dai controlli conclusi sul TI 7.5.1 in occasione dell’approvazione delle relative Linee Guida Misura con la DGR 2176/2016 e dai controlli effettuati sui Criteri di selezione approvati, da ultimo, con DGR 734/2017, considerato che il nuovo tipo di intervento  riprende e ripropone, senza alcuna modifica, gli elementi e riferimenti  previsti dalle LGM del TI 7.5.1 approvate con la DGR 2176/2016, per quanto riguarda, in particolare, i soggetti richiedenti e relativi  criteri  di ammissibilità, gli interventi ammissibili e relative condizioni di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione.

L’assolvimento della procedura di VCM con le modalità sopra indicate è stato comunicato dall’AdG ad AVEPA con nota prot. n. 286729 del 5/7/2018.

Sulla base di quanto proposto dagli Atti integrativi speciali, il tipo di intervento integrativo viene codificato e denominato 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”, in quanto si inquadra nell’ambito del TI 19.2.1 del PSR, che prevede il sostegno alle strategie di sviluppo locale dei GAL sia attraverso misure/tipi di intervento definiti dal PSR, che mediante  specifici tipi di intervento proposti e attivati direttamente dalle stesse strategie di sviluppo locale.

In fase di istruttoria l’AdG ha preso atto, inoltre, del fatto che il GAL Alto Bellunese, con la delibera n. 12 del 14 maggio 2018 e l’Atto integrativo speciale allegato alla stessa, ha manifestato la necessità di introdurre nel proprio PSL il TI 16.2.1, in sostituzione del TI 8.6.1 previsto nell’ambito del Progetto di cooperazione transnazionale “Il suono del bosco e i mestieri del legno” selezionato attraverso il PSL. Tale necessità è stata confermata dal GAL anche sulla base di apposita istanza alla Giunta regionale, acquisita con nota prot.n. 7203 del 21 giugno 2018, che rappresenta i motivi specifici che supportano la richiesta di sostituzione del tipo di intervento nel piano di azione.

In particolare, la programmazione del TI 16.2.1, in sostituzione del TI 8.6.1, viene motivata, in analogia con i presupposti e le finalità della DGR 494/2018, con il fine di assicurare il completo perseguimento degli obiettivi già definiti dalla strategia di sviluppo locale selezionata dalla Regione e di assicurare la continuità delle operazioni e delle spese originariamente previste dal piano di azione, con particolare riferimento alla realizzazione dell’azione attuativa comune del progetto di cooperazione sopra citato (PSL par. 6.2-Schede tecniche di sintesi delle idee-progetto del PSL). La necessità di tale sostituzione è emersa in seguito alla definizione più puntuale delle caratteristiche progettuali condivise anche in funzione delle esigenze dei relativi partner e delle specifiche attività di studio e applicazione di processi innovativi da realizzare in collaborazione con i partner medesimi, già programmate dal PSL, che sono risultate tuttavia non ammissibili nell’ambito del TI 8.6.1 originariamente individuato.

Le “Prescrizioni operative generali” (POG) definite nell’allegato tecnico 12.3 del bando TI 19.4.1 (allegato B DGR 1214/2015) prevedono che il PSL abbia una valenza di carattere programmatorio pluriennale che non prevede, di norma, modifiche puntuali in fase di esecuzione, se non per quanto riguarda:

  1. specifici aspetti e dettagli progettuali considerati essenziali dal Bando ai fini dell’attuazione degli interventi,
  2. particolari adeguamenti ed integrazioni che si rendessero necessarie per effetto di possibili variazioni di rilievo intervenute nel corso del periodo di programmazione, di cambiamenti del quadro normativo di riferimento o di altre condizioni del contesto generale ed attuativo.

Le condizioni particolari e straordinarie comunicate dal GAL Alto Bellunese per l’attività di cooperazione transnazionale programmata nel PSL, rappresentano una situazione configurabile nella tipologia (b), cioè un particolare adeguamento necessario per effetto di variazioni delle condizioni del contesto attuativo.

L’istruttoria dell’Atto integrativo speciale ha assicurato, inoltre, la verifica che la suddetta sostituzione risulta coerente con le modalità di integrazione dei piani di azione (scelte programmatorie già operate e definite nel PSL per il TI sostituito/integrato, con riferimento agli obiettivi perseguiti, alle risorse programmate e alle scelte attuative-operazioni a regia, progetti di cooperazione), in analogia a quanto previsto dalla DGR 494/2018.

Sulla base delle risultanze istruttorie, viene considerata pertanto ammissibile l’istanza formulata dal GAL Alto Bellunese relativamente all’introduzione nel Piano di azione del proprio PSL del TI 16.2.1.

Considerati gli esiti complessivi dell’istruttoria svolta ai sensi della DGR 494/2018, per quanto riguarda in particolare l’approvazione e attivazione del tipo di intervento “19.2.1.x - Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali” e la conseguente integrazione del quadro dei tipi di intervento programmati nell’ambito dei PSL selezionati dalla Regione con la DGR n. 1547/2016, sussiste ora la necessità di procedere all’aggiornamento dell’allegato B della deliberazione medesima “PSL – Strategia e piano di azione – Ambiti di interesse e tipi di intervento programmati”, con l’integrazione degli ulteriori tipi di intervento programmati nell’ambito dei singoli piani di azione dei PSL. A tale scopo, si propone l’approvazione dell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, “PSL – Strategia e piano di azione – Ambiti di interesse e tipi di intervento programmati”.

Allo scopo di assicurare l’immediata e razionale attivazione, da parte dei GAL, del tipo di intervento “19.2.1.x -Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”, tenuto conto sia del quadro complessivo delle disposizioni e procedure per la presentazione e approvazione dei bandi GAL che delle richieste e solleciti ampiamente condivisi con i GAL medesimi, anche nell’ambito di appositi incontri di coordinamento, rispetto all’esigenza di prevedere la massima semplificazione ed efficacia delle modalità attuative, si considera opportuno prevedere la relativa implementazione secondo uno schema operativo e procedurale analogo a quello previsto per gli altri tipi di intervento dei PSL, con particolare riferimento allo schema comune proposto attraverso le Linee Guida Misura.

Considerate, quindi, le caratteristiche comuni del tipo di intervento 19.2.1.x proposto dai GAL con l’Atto integrativo speciale, per quanto riguarda in particolare i soggetti richiedenti e i relativi criteri di ammissibilità, gli interventi ammissibili e le relative condizioni di ammissibilità, gli impegni a carico dei beneficiari, i criteri di selezione, si ritiene di approvare uno schema attuativo univoco di riferimento, descritto nell’Allegato B parte integrante della presente deliberazione (Linee Guida Misura - Scheda 19.2.1x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali). Tale scheda integra pertanto il quadro di riferimento generale delle Linee Guida Misura approvato con la DGR 1276/2016 e aggiornato con la DGR 1253/2017 e con il relativo Testo coordinato approvato con Decreto del Direttore della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste n. 15 del 22/2/2018.

L’attivazione dei bandi GAL relativi al tipo di intervento 19.2.1.x avviene, quindi, sulla base delle disposizioni, delle procedure e delle tempistiche vigenti, come previste ed approvate dal bando generale relativo alla Misura 19 (DGR1214/2015) e dal quadro delle disposizioni attuative del PSR (IPG, LGM, Quadro Criteri di selezione, Quadro Riduzioni e sanzioni).

In particolare, i criteri di selezione applicabili sono quelli relativi al tipo di intervento 7.5.1, pertinenti rispetto all'investimento proposto, approvati con DGR 734/2017 e ss.mm.ii.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTA l’Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO l’Accordo di Partenariato per l’Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 13 maggio 2014, n. 657 che approva il “Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020”;

VISTA la Deliberazione n. 71/cr del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione n. 947 del 28 luglio 2015, con cui la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2053 del 14/12/2017 che approva l’ultima modifica del PSR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione n. 1214 del 15 settembre 2015 e ss.mm.ii, con cui la Giunta regionale ha disposto l’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Misura 19-Sostegno allo sviluppo locale LEADER del PSR 2014-2020 e le relative disposizioni attuative;

VISTA la Deliberazione n. 1937 del 23 dicembre 2015, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento “Indirizzi Procedurali Generali” del PSR 2014-2020, e ss.mm.ii;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 relative all’organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste;

VISTA la Deliberazione n. 1547 del 11 ottobre 2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato i Gruppi di Azione Locale (GAL), le strategie di sviluppo locale previste dai relativi Programmi di Sviluppo Locale (PSL) e disposizioni finanziarie e tecnico operative per l’attuazione  della Misura 19;

VISTA la nota della DG Agri della Commissione europea prot. 6303253 del 21/12/2017 che ha fornito alcuni chiarimenti relativi alle spese ammissibili a valere sul tipo di intervento 7.5.1, sulla base di quanto previsto dall’art. 20 del Reg. UE 1305/2013, in combinato disposto con l’art. 45 del Reg. UE 1305/2013;

RICHIAMATO il documento di lavoro “Measure fiche” relativo alla Misura 7 della Commissione europea nella versione di ottobre 2014;

RICHIAMATO il documento di lavoro “Measure fiche” relativo alla Misura 19 della Commissione europea nella versione di novembre 2014;

VISTO il Decreto n. 14  del 7/12/2016 del Direttore della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste;

VISTO il Decreto n. 114 del 28/12/2017 del Direttore della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste;

DATO ATTO che i GAL hanno provveduto ad inoltrare alla Regione apposita richiesta di integrazione dei piani di azione dei PSL, al fine di poter sostenere alcune operazioni non direttamente ammesse nell’ambito del tipo di intervento 7.5.1 del PSR, attraverso nuovi tipi di intervento specifici del Leader, rispondenti agli obiettivi già previsti dalle strategie selezionate, in coerenza con i PSL e compatibilmente con il quadro normativo relativo ai fondi SIE e con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato;

PRESO ATTO che la procedura di modifica, attualmente in corso, del PSR Veneto relativa alla scheda Misura 7, comporta una revisione delle azioni finanziabili attraverso il tipo di intervento 7.5.1 del PSR, rappresentando di fatto una variazione di rilievo che interviene nel corso del periodo di programmazione, in quanto modifica in senso restrittivo il quadro normativo di riferimento;

CONSIDERATO che la suddetta Deliberazione n. 494/2018 stabilisce che:

- l’Atto integrativo speciale, approvato dall’organo decisionale del GAL, deve essere presentato all’Autorità di gestione del PSR (Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste) e all’Avepa entro la data del 15/05/2018, secondo le modalità e gli schemi che devono essere approvati con decreto dell’AdG medesima,

- la conseguente procedura istruttoria venga svolta  dall’Autorità di gestione e conclusa entro il termine di 90 giorni, comprensivi dei tempi previsti per le eventuali osservazioni e richieste di chiarimento formulate ai GAL, oltre che della procedura di Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM) prevista dall’art. 62 del Reg. UE 1305/2013, quando necessaria, da effettuarsi secondo le modalità previste dagli Indirizzi Procedurali Generali (DGR 1937/2015 e ss.mm.ii.);

VISTO il Decreto del direttore  della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste n. 28 del 20 aprile 2018 che approva le istruzioni operative, la modulistica e le modalità istruttorie per la presentazione dell’Atto integrativo del PSL, da parte dei GAL, relativo ai tipi di intervento previsti dalla sottomisura 19.2 (“Atto integrativo speciale”);

VISTO il Decreto del direttore della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste n. 37/2018 che approva lo schema della check list “Verifica atto integrativo speciale” a supporto dell’istruttoria di ammissibilità delle integrazioni al PSL proposte dai GAL con l’Atto integrativo speciale;

PRESO ATTO della presentazione, da parte dei GAL, dell’Atto integrativo speciale previsto dalla Deliberazione n. 494/2018 della Giunta regionale;

DATO ATTO che l’istruttoria è stata assegnata all’Unità Organizzativa Programmazione sviluppo rurale, sulla base delle competenze generali previste e delle funzioni indicate dal “Quadro organizzativo e funzionale” ai fini dell’attuazione e gestione del PSR approvato con Decreto del direttore dell’Area sviluppo economico n. 21/2017, come aggiornato dal Decreto del Direttore della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste n. 47/2018 che, nel definire la lista dei responsabili di misura e referenti di tipo di intervento, conferma il Direttore dell’Unità Organizzativa Programmazione sviluppo rurale quale Responsabile della Misura 19 e la Posizione organizzativa Sviluppo Locale Leader come Referente per i tipi di intervento 19.1.1, 19.2.1, 19.3.1 e 19.4.1

CONSIDERATO che l’attività istruttoria è stata svolta secondo la normativa e le disposizioni sopra richiamate e ha verificato l’ammissibilità delle singole integrazioni al PSL proposte dai GAL attraverso l’Atto integrativo speciale, sulla base anche delle apposite note inviate ai GAL ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990 e delle relative comunicazioni di risposta, nonché delle note inviate ai GAL ai sensi dell’art. 10bis della legge n. 241/1990 e le relative comunicazioni di risposta;

CONSIDERATO che con la delibera n. 12 del 14 maggio 2018 e l’Atto integrativo speciale allegato alla stessa il GAL Alto Bellunese ha manifestato la necessità di introdurre il TI 16.2.1 in sostituzione del TI 8.6.1 programmato nel PSL e che il GAL ha successivamente confermato tale necessità presentando apposita istanza alla Giunta regionale con nota prot. AdG n. 7203 del 21 giugno 2018, rappresentando i motivi specifici che supportano la richiesta di sostituzione del TI nel piano di azione;

CONSIDERATO che la programmazione del TI 16.2.1, in sostituzione del TI 8.6.1, viene motivata, in analogia con quanto previsto dalla DGR 494/2018 per il TI 19.2.1.x, con il fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi già definiti dalla strategia di sviluppo locale selezionata e di assicurare la continuità delle operazioni e delle spese originariamente previste dal piano di azione, con particolare riferimento all’attuazione del progetto di cooperazione transnazionale denominato “Il suono del bosco e i mestieri del legno”, selezionato nel PSL approvato, e della relativa azione attuativa comune (par. 6.2-Schede tecniche di sintesi delle idee-progetto);

CONSIDERATO che tale sostituzione è motivata come necessaria e fondamentale per assicurare l’attuazione del progetto di cooperazione transnazionale e che tale integrazione si è resa necessaria in seguito alla progettazione definitiva delle attività studio e applicazione di processi innovativi, già programmate nel PSL, da realizzare in collaborazione con i partner;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dal Bando relativo alla Misura 19 (DGR 1214/2015), in particolare dalle “Prescrizioni operative generali” (POG) definite dal relativo allegato B (paragrafo 12.3.2, punto 2), il PSL ha una valenza di carattere programmatorio pluriennale che non prevede, di norma, modifiche puntuali in fase di esecuzione, se non per quanto riguarda:

  1. specifici aspetti e dettagli progettuali considerati essenziali dal Bando ai fini dell’attuazione degli interventi,
  2. particolari adeguamenti ed integrazioni che si rendessero necessarie per effetto di possibili variazioni di rilievo intervenute nel corso del periodo di programmazione, di cambiamenti del quadro normativo di riferimento o di altre condizioni del contesto generale ed attuativo.

CONSIDERATO che le condizioni particolari e straordinarie comunicate dal GAL Alto Bellunese per l’attività di cooperazione transnazionale programmata nel PSL, rappresentano una situazione configurabile nella tipologia (b), cioè un particolare adeguamento necessario per specifiche condizioni del contesto attuativo;

CONSIDERATO che l’istruttoria dell’Atto integrativo speciale ha verificato che la suddetta sostituzione risulta coerente con le modalità di integrazione dei piani di azione (scelte programmatorie già operate e definite nel PSL per il TI sostituito/integrato, con riferimento agli obiettivi perseguiti, alle risorse programmate e alle scelte attuative-operazioni a regia, progetti di cooperazione) previsti  dalla DGR 494/2018;

PRESO ATTO che valutazioni ed esiti dell’attività istruttoria sono registrati nell’ambito dei verbali agli atti dell’Autorità di gestione, rispetto a ciascun Atto integrativo speciale presentato;

VISTO il Decreto del direttore della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste n. 51 del 6 luglio 2018 che approva gli esiti dell’istruttoria svolta;

PRESO ATTO che il nuovo TI 19.2.1.x riprende, senza particolari modifiche, gli elementi e le condizioni  attuative previste dalle LGM del TI 7.5.1 approvate con la DGR 2176/2016, per quanto riguarda, in particolare, i soggetti richiedenti e le relative condizioni di ammissibilità, gli interventi ammissibili e le relative condizioni di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione;

CONSIDERATO che i criteri di selezione applicabili sono quelli relativi al tipo di intervento 7.5.1, pertinenti rispetto all'investimento proposto, e approvati con DGR 734/2017 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che la VCM prevista dall’art. 62 del Reg. UE 1305/2013 e dal paragrafo 2.1 – Sezione 1 degli Indirizzi Procedurali Generali si intende pertanto assolta dai controlli conclusi sul TI 7.5.1. in occasione dell’approvazione delle relative LGM (DGR 2176/2016) e dai controlli effettuati sui Criteri di selezione approvati, da ultimo, con DGR 734/2017;

VISTA la nota prot. n. 286729 del 5/7/2018 con la quale l’AdG comunica ad AVEPA l’assolvimento della procedura di VCM con le modalità sopra indicate;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione proponente ha verificato che le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso;

CONSIDERATO che l’integrazione dei piani di azione dei PSL deve essere in ogni caso recepita anche attraverso apposita deliberazione della Giunta regionale, ai fini del necessario adeguamento del quadro generale delle misure previste dai PSL (DGR 1547/2016, Allegato B -PSL Strategia e piano di azione – Ambiti di interesse e tipi di intervento programmati) e che l’eventuale attivazione, da parte dei GAL, dei nuovi tipi di intervento considerati ammissibili sulla base dell’Atto integrativo speciale, può avvenire solo successivamente all’approvazione di tale adeguamento;

CONSIDERATA l’opportunità di approvare uno schema univoco di riferimento per l’applicazione del TI “19.2.1x- Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali” in continuità ed analogia con il quadro delle Linee Guida Misura quali disposizioni attuative del PSR, allo scopo di assicurare l’immediata e razionale attivazione, da parte dei GAL, del nuovo tipo di intervento, garantendo la necessaria omogeneità e coerenza della fase attuazione, anche in merito alle attività delle Commissioni tecniche GAL-AVEPA;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto dei risultati dell’istruttoria relativa agli “Atti integrativi speciali” presentati dai GAL ai sensi della DGR 494/2018 approvati dal decreto del Direttore della Direzione Adg Feasr, Parchi e Foreste n. 51 del 6/7/2018, per quanto riguarda in particolare l’introduzione e attivazione del tipo di intervento “19.2.1.x - Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”  nell’ambito dei PSL dei GAL selezionati dalla Regione con la DGR n.1547/2016, con il contestuale aggiornamento del quadro dei tipi di intervento programmati dai PSL interessati;
  3. di approvare le conseguenti integrazioni e aggiornamenti del quadro dei tipi di intervento programmati dai PSL dei GAL di cui all’allegato B della DGR 1547/2016, sulla base dell’Allegato A (“PSL – Strategia e piano di azione – Ambiti di interesse e tipi di intervento programmati”), parte integrante del presente provvedimento;   
  4. di approvare la scheda delle Linee Guida Misura relativa al tipo di intervento “19.2.1.x - Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”, Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, ad integrazione del quadro di riferimento delle Linee Guida Misura approvato con la DGR 1276/2016 e aggiornato con la DGR 1253/2017 e con il relativo Testo coordinato adottato con Decreto del Direttore della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste n. 15 del 22/2/2018, allo scopo di assicurare l’immediata e razionale attivazione, da parte dei GAL, del nuovo tipo di intervento, garantendo la necessaria omogeneità e coerenza della fase attuazione, anche in merito alle attività delle Commissioni tecniche GAL-AVEPA;
  5. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste;
  6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta pregiudizio nei confronti dei terzi;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1220_AllegatoA_376713.pdf
1220_AllegatoB_376713.pdf

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