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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 89 del 28 agosto 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1217 del 14 agosto 2018

Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria (art. 113 della L.R. 13.04.2001, n. 11) - Modifica del Regolamento di funzionamento approvato con DGR n. 3692 del 28.11.2006.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si apportano modifiche al Regolamento di funzionamento della Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria approvato con DGR n. 3692 del 28.11.2006. 

L'Assessore Luca Coletto di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L’articolo 2, comma 2-bis, del Decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni, ha previsto l’istituzione e la disciplina, con legge regionale, di un'apposita Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria.

La Regione Veneto, con legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modifiche ed integrazioni, ha istituito, all’articolo 113, la Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio –sanitaria, composta:

  • dai Presidenti delle Conferenze dei Sindaci;
  • da tre rappresentanti della sezione regionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
  • da un rappresentante dell’Unione Regionale Province del Veneto (URPV);
  • da un rappresentante dell’Unione Nazionale Comuni, Comunità Montane ed Enti Montani (UNCEM).

Con deliberazione n. 3237 del 30 novembre 2001, la Giunta regionale ha provveduto a costituire la Conferenza in oggetto e ad adottarne il Regolamento di funzionamento successivamente modificato con deliberazioni n. 3971 del 30 dicembre 2002 e n. 3287 del 31 ottobre 2003 e, da ultimo, con  DGR n. 3692 del 28.11.2006.

La Conferenza regionale permanente rappresenta l’organo attraverso cui gli enti locali partecipano, a livello regionale, alla definizione e alla valutazione delle politiche regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria.

Come è noto, la L.R.  25 ottobre 2016, n 19, ha introdotto una serie di norme che hanno notevolmente inciso sull’assetto del Servizio Sanitario Regionale prevedendo, insieme ad altre misure, la ridefinizione dell’assetto territoriale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie, estendendo il bacino di afferenza di ogni singola Azienda ULSS ad un numero maggiore di Comuni.

A seguito della riorganizzazione delineata dalla L.R. 19/2016:

  • le Aziende ULSS sono n. 9;
  • in ogni Azienda ULSS è istituita la Conferenza dei Sindaci dell’ULSS;
  • gli ambiti territoriali delle Aziende ULSS esistenti alla data di entrata in vigore della legge si configurano come Distretti delle nuove Aziende ULSS;
  • in ogni Distretto viene istituito il Comitato dei Sindaci di Distretto.

Considerata la riduzione delle Aziende ULSS e attesa la necessità di mantenere un confronto permanente con gli enti locali territoriali, coinvolgendoli nell’elaborazione delle politiche in materia sanitaria e socio-sanitaria, si ritiene opportuno estendere ai Presidenti dei Comitati dei Sindaci di Distretto delle Aziende ULSS la partecipazione, senza diritto di voto, ai lavori della Conferenza regionale.

Questa modalità consente di rafforzare e arricchire il confronto sulle azioni di programma del governo regionale, valorizzando il ruolo degli enti locali quali enti più vicini al cittadino e quindi con maggiore capacità di raccogliere e interpretare i bisogni assistenziali ai fini della programmazione degli interventi in materia sanitaria e socio-sanitaria.

Occorre, pertanto, apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al Regolamento di funzionamento della Conferenza regionale  il cui testo va altresì aggiornato anche al fine di recepire alcune modifiche normative, nazionali e regionali, nel frattempo intervenute.

Alla luce di quanto sopra espresso si propone di apportare al Regolamento, nello specifico, le modifiche di seguito riportate:

Articolo 2 – Composizione

al comma 3 sopprimere le parole “o Assessori Provinciali”;

Articolo 4 – Funzioni

al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

e bis) in ogni altro caso in cui leggi regionali ovvero regolamenti regionali prevedano come obbligatorio il parere della Conferenza.

al comma 3 sopprimere le seguenti lettere a seguito delle modifiche introdotte dal comma 574 dell’articolo 1, della L. 23.12.2014, n. 190 all’art. 3 ter del D.Lgs. n. 502/92, nonchè delle modifiche introdotte dall’art. 31 della L.R. 30.12.2016, n. 30 all’articolo 40 della legge regionale 14.09.1994, n. 55:

b)   designa il componente del collegio sindacale delle Aziende Ospedaliere spettante all’organismo di rappresentanza dei Comuni;

c bis)  designa il componente del collegio sindacale dell’Istituto Oncologico Veneto di cui all’articolo 3 comma 5 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 26.

Articolo 6 – Assistenza e consultazione

al comma 1 le parole “assistono il Dirigente regionale della Direzione Affari Legislativi o un suo delegato e il Dirigente regionale della Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitarie” sono sostituite dalle parole “assiste un Dirigente dell’Area Sanità e Sociale della Regione o un suo delegato.”

al comma 2 le parole “i Responsabili delle Direzioni Regionali afferenti alla Segreteria regionale Sanità e Sociale” sono sostituite dalle parole “i Referenti delle competenti strutture regionali afferenti all’Area Sanità e Sociale.”

Articolo 8 – Riunioni e convocazioni

il comma 1 è riformulato come di seguito:

1. La Conferenza è convocata con le modalità stabilite dal presente regolamento ogni volta che debba essere espresso un parere o una valutazione e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

al comma 3 dopo la parola “posta” aggiungere le parole “elettronica certificata” e sopprimere le parole “o a mezzo fax”;

dopo l’articolo 8 inserire il seguente articolo:

Articolo 8 bis – Partecipazione alle sedute

1.  Alle sedute della Conferenza partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti dei Comitati dei Sindaci di Distretto delle Aziende ULSS.

2.  I Presidenti delle Conferenze dei Sindaci delle Aziende ULSS rappresentano anche i propri Comitati dei Sindaci di Distretto.

Articolo 12 bis – Gruppo di lavoro permanente

l’articolo 12 bis è soppresso

Articolo 13 – Gruppi di lavoro

alla fine del comma 1 inserire le seguenti parole “Ai gruppi di lavoro possono partecipare anche i Presidenti dei Comitati dei Sindaci di Distretto delle Aziende ULSS.”

il comma 3 è soppresso

Articolo 15 – Rimborso delle spese di viaggio e di parcheggio

l’articolo 15 è soppresso

Articolo 16 – Ufficio di Segreteria

al comma 1 sostituire le parole “L’Ufficio di Segreteria” con le parole “La Segreteria”;

dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

1bis “La Segreteria è garantita da una struttura dell’Area Sanità e Sociale della Regione.”

al comma 2 sostituire le parole “L’Ufficio di Segreteria” con le parole “La Segreteria” e sostituire le parole “ed in allegato copia dei provvedimenti” con le parole “e i provvedimenti”.

al comma 3 sostituire l’Ufficio di Segreteria” con le parole “La Segreteria”.

Posto quanto sopra si propone di approvare il regolamento concernente "Disciplina della Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio -sanitaria", nel testo che contiene le modifiche ed integrazioni sopra descritte, che è allegato al presente provvedimento, Allegato A e ne costituisce parte integrante e sostanziale, in sostituzione del Regolamento approvato con DGR n. 3692 del 28.11.2006.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56;

Vista la legge 23 dicembre 2014 n. 190 e in particolare il comma 574 dell’articolo 1;

Vista la legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 e s.m.i.

Vista la legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e s.m.i.

Vista la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 e in particolare l’articolo 7;

Vita la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26

Vista la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30;

Visto l’articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012,

Viste le deliberazioni n. 3237 del 30 novembre 2001, n. 3971 del 30 dicembre 2002, n. 3287 del 31 ottobre 2003 e n. 3692 del 28 novembre 2006,

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il Regolamento concernente "Disciplina  della Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio -sanitaria", nel testo che contiene le modifiche ed integrazioni descritte in premessa, che è allegato al presente provvedimento (Allegato A) e ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sostituisce il regolamento approvato con DGR n. 3692 del 28.11.2006;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Presidenti delle Conferenze dei Sindaci, ai Presidenti dei Comitati dei Sindaci di Distretto, all’ANCI, all’URPV e all’UNCEM, ai Presidenti delle Province;
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

(seguono allegati)

1217_AllegatoA_376710.pdf

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