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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 80 del 10 agosto 2018


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1176 del 07 agosto 2018

Autorizzazione all'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova a rinnovare l'incarico di Direttore. (DGR n. 2097 del 19/12/2017).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza l’ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova a rinnovare l’incarico di Direttore per un periodo di un anno dal 16/08/2018 e, comunque, per non oltre i sessanta giorni decorrenti dalla data di nomina del Consiglio di Amministrazione, ove quest’ultima intervenisse in data anteriore a quella di scadenza del suddetto rinnovo. Il provvedimento non comporta impegno di spesa.

L'Assessore Federico Caner per L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La DGR n. 1841 dell’08/11/2011 ad oggetto Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ‘Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011’, art. 10 ‘Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto’. Avvio dell’attività ricognitiva”, ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell’attività ricognitiva di cui all’art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra cui gli Enti Studi Universitari-Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario (ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:

  1. modifiche in aumento di dotazioni organiche;
  2. assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
  3. individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
  4. assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico.

La DGR n. 769 del 02/05/2012 ha prorogato fino al 31/12/2012 l’efficacia delle direttive poste dalla citata DGR n. 1841/2011.

La DGR n. 2563 dell’11/12/2012 ha stabilito di:

  1. prorogare, fino all’emanazione della disciplina organica di riordino degli enti strumentali stessi e, comunque, non oltre sei mesi a far data dall’11/12/2012, le disposizioni contenute nella citata DGR n. 769/2012:
    1. ammettere esclusivamente assunzioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
    2. per gli incarichi apicali in scadenza (ad esempio per gli incarichi di direttore) in via transitoria conferire incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente;
    3. nel caso in cui gli enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta regionale attiverà i poteri conferiti dall’art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi;
  2. programmare, per l’annualità 2013, da parte degli enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla Regione del Veneto.

Le successive DD.G.R. n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n. 233/2015, n. 1862/2015, n. 233/2015, n. 1944/2016, n. 2097/2017 hanno prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 2563/2012 sino al 31/12/2018.

Premesso quanto sopra, l’ESU di Padova, con la nota del Commissario Straordinario prot. n. 4473 del 18/07/2018, assunta al protocollo regionale con il n. 304084 del 19/07/2018, ha formulato la richiesta di autorizzazione ad avviare le procedure per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’ESU di Padova, per la durata di anni cinque, in deroga a quanto disposto con DGR n. 2097/2017.

La richiesta è motivata dalla necessità di continuare a garantire il regolare e corretto funzionamento dell’Azienda, poiché il 15 agosto 2018 rappresenta la data di scadenza dell’incarico conferito all’attuale Direttore.

L’ESU di Padova ha dichiarato, inoltre, che:

  • al Direttore, organo istituzionale dell’Azienda ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 8 del 7 aprile 1998, competono la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione all’esterno che non siano riservati alla competenza degli altri organi;
  • la presenza del Direttore dunque è necessaria e indispensabile per continuare a garantire il funzionamento dell’azione e della gestione amministrativa dell’ESU di Padova, nonché il corretto e regolare funzionamento degli uffici e in particolar modo il buon andamento dei servizi erogati ai suoi stakeholder principali, gli studenti universitari;
  • gli attuali obiettivi strategici e operativi aziendali richiedono una stabilità dell’organo di vertice amministrativo almeno di medio periodo;
  • il CCNL applicato alla figura di Direttore è quello del Comparto Regioni Autonomie Locali – Area separata della Dirigenza;
  • la spesa complessiva del personale per l’anno 2018 e per gli anni successivi, comprensiva del costo del Direttore per la quale è richiesta l’attuale autorizzazione all’incarico dirigenziale quinquennale, non supera la spesa complessiva del personale sostenuta dall’Azienda nell’anno 2017;
  • l’azienda assicura il contenimento e la riduzione di spesa del personale, nell’ambito del rispetto dei vincoli generali posti dalla disciplina statale e regionale e in particolare nell’osservanza e nel rispetto dei seguenti limiti di spesa: a) art. 1, co. 557 quater L. n. 296/2006; b) art. 9, co. 28 del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010;
  • l’Azienda ha rispettato le disposizioni in materia di pareggio di bilancio per l’anno 2017 (ex DGR n. 141/2014). 

La Direzione Organizzazione e Personale, con nota prot. n. 0314121 del  26/07/2018, in merito alla domanda di autorizzazione avanzata dall’ESU di Padova, ha richiamato la DGR n. 2097 del 19/12/2017 la quale prevede che in via transitoria siano conferiti incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi, non rinnovabili tacitamente.

Premesso quanto sopra, anche in considerazione del parere formulato dalla Direzione Organizzazione e Personale, si osserva che la richiesta dell’ESU di Padova, di rinnovare l’incarico di Direttore per un periodo di cinque anni, si discosta dalle prescrizioni di cui alla deliberazione regionale sopra citata.

Tuttavia, la richiesta di autorizzazione dell’ESU, di avviare le procedure per il conferimento dell’incarico del Direttore per un periodo superiore ai sei mesi previsti dalla DGR n. 2097/2017, si ritiene che vada correlata all’esigenza di salvaguardare la continuità dell’azione amministrativa, tenuto conto del processo di riordino e razionalizzazione degli Enti strumentali avviato ai sensi dell’art. 10 della L.R. 18/03/2011, n. 7, ove ai commi 2 bis e 2 ter è previsto che la Giunta regionale nomini dei Commissari straordinari per la gestione amministrativa ordinaria di tali Enti, la cui durata in carica è prevista per un periodo di un anno, rinnovabile per la stessa durata.

Questo articolo prevede, inoltre, che gli organi collegiali e monocratici in carica decadano dalla data di nomina dei commissari straordinari.

Il comma 2 quater del medesimo art. 10 fa però salvi i rapporti di lavoro dei direttori in essere alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 16/2015, ovvero in essere alla data del 07/10/2015, che continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza del relativo contratto.

Pertanto il rapporto di lavoro del Direttore dell’ESU di Padova, in essere alla data del 07/10/2015, non è cessato all’atto della nomina del Commissario straordinario ed ha continuato ad assicurare la gestione amministrativa dell’Ente.

Conseguentemente, per le motivazioni sopra esposte, considerato che, ad oggi, non si è ancora concluso il procedimento di razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali e che, non essendo ancora stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, con DGR n. 930 del 26 giugno 2018 è stato confermato il Commissario straordinario dell’ESU ai sensi dell’art. 6 della L.R. 01/09/1972, n. 12 e s.m.i., si propone di rilasciare all’ESU di Padova l’autorizzazione al rinnovo dell’incarico di Direttore per un periodo di un anno dal 16/08/2018 e, comunque, per non oltre i 60 giorni successivi, decorrenti dalla data di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ove quest’ultima intervenisse in data anteriore a quella di scadenza del suddetto rinnovo per garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni direttoriali e allo scopo di consentire all’organo di governo di futuro insediamento la possibilità di operare scelte diverse circa l’individuazione del Direttore.

Il contratto di diritto privato che sarà stipulato a seguito del rinnovo dell’incarico tra l’ESU di Padova ed il Direttore dovrà contenere espressamente i termini di scadenza dello stesso come sopra definiti.

Con riferimento al trattamento economico del Direttore dell’ESU, si osserva che, secondo quanto stabilito dall’art. 37 della L.R. 27/06/2016, n. 18 che ha modificato il comma 4, dell’art. 14 – “Direttore dell’Azienda” della L.R. n. 8/1998 e dalla DGR n. 781/2015, esso è parametrato a quello riservato ai dirigenti regionali delle Direzioni di cui alla L. R. 31/12/2012, n. 54 ed è differenziato in relazione al numero degli studenti di riferimento nel modo seguente:

  1. 90% della retribuzione sino a 20.000 studenti;
  2. 95% della retribuzione da 20.001 a 40.000 studenti;
  3. 100% della retribuzione oltre 40.000 studenti.

La retribuzione di risultato attribuita ai Direttori non può superare il limite massimo del 10% dello stipendio annuo.

L’ESU di Padova ha un numero di studenti di riferimento pari a circa 61.000 alla data del 31/01/2018  pertanto, in base ai parametri sopra riportati, al Direttore spetta il 100% della retribuzione riservata ai dirigenti regionali delle Direzioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8;

VISTA la L.R. 18/03/2011 n. 7;

VISTA la L.R. 27/06/2016, n. 18;

VISTE le DD.G.R. n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n. 233/2015, n. 1862/2015, n. 308/2016, n. 1944/2016, n. 1215/2017 e n. 2097/2017;

VISTA la DGR n. 781 del 14/05/2015;

VISTA la DGR n. 2213 del 29/12/2017;

VISTA la nota del Commissario Straordinario dell’ESU di Padova  prot. n. 4473 del 18/07/2018;

VISTA la nota prot. n. 0314121 del  26/07/2018 della Direzione Organizzazione e Personale;

VISTO l’art. 2, comma 2, lettere e), f), della L.R. 31/12/2012, n. 54 e s.m.i.;

delibera

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integranti del provvedimento;
  2. di autorizzare l’ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova al rinnovo dell’incarico di Direttore per un periodo di un anno dal 16/08/2018 e, comunque, per non oltre i sessanta giorni successivi decorrenti dalla data di nomina del Consiglio di Amministrazione, ove quest’ultima intervenisse in data anteriore a quella di scadenza del suddetto rinnovo;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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