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Materia: Cultura e beni culturali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1130 del 31 luglio 2018
Interventi per la salvaguardia di beni mobili, di proprietà di Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, che abbiano particolare valore storico e artistico. Art. 65, L.R. n. 45/2017. Esercizio finanziario 2018.
Con il presente provvedimento vengono approvati i criteri e aperti i termini per la presentazione delle relative domande di contributo finalizzate al restauro di beni culturali mobili, da parte di Comuni del territorio regionale veneto con un numero di abitanti inferiore ai trentamila, ai sensi della legge regionale 45/2017, art. 65.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”, all’art. 65 “Interventi per la salvaguardia di beni mobili, di proprietà di Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, che abbiano particolare valore storico e artistico”, comma 1, prevede misure di sostegno dedicate al recupero e alla valorizzazione di beni culturali mobili, attualmente non inseriti in percorsi o raccolte museali, risalenti almeno al diciannovesimo secolo, di proprietà di Comuni con un numero di abitanti inferiore ai trentamila. A tale riguardo, il citato articolo, al comma 2, dispone che la Giunta regionale provveda alla definizione dei criteri, tenendo conto della localizzazione, descrizione e stato di conservazione dei beni, della loro cronologia, nonché della loro rilevanza e importanza come testimoni della storia, cultura e arte del territorio. Il comma 3 precisa che i Comuni interessati, entro i centoventi giorni successivi, e a seguire entro in termini definiti annualmente dalla Giunta regionale, debbono individuare sulla base dei sopra citati criteri, i beni oggetto di recupero e valorizzazione presenti nelle loro collezioni e proprietà, predisponendo una relazione tecnica, corredata da elaborati grafici e multimediali, che documenti le caratteristiche dei beni, e presentino alla Regione proposte d’intervento per il recupero e la valorizzazione di detti beni, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione, unitamente al programma di spesa. Per il finanziamento degli interventi, il comma 4 prevede che le risorse vengano assegnate tramite apposito bando ai Comuni, sulla base dei rispettivi programmi di spesa, tenendo conto anche dei finanziamenti eventualmente assegnati da altri Enti, quali banche e fondazioni, per l’attuazione dei medesimi interventi. Il comma 6 prescrive inoltre che i beni per i quali vengano concessi i contributi per gli interventi di recupero e valorizzazione, siano vincolati, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento in regime di fruizione pubblica, nei termini di cui all’atto unilaterale d’obbligo, prodotto dai Comuni beneficiari del contributo.
Il comma 7 stabilisce che alla dotazione finanziaria complessiva, quantificata in euro 150.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020.
Pertanto, in attuazione delle disposizioni di cui alla predetta legge regionale, si propone di definire i criteri per la realizzazione di tali interventi.
Si ritiene dunque di aprire i termini per la presentazione di domande relative a progettualità di interventi di recupero e alla valorizzazione di beni culturali mobili, attualmente non inseriti in percorsi o raccolte museali, di proprietà di Comuni con un numero di abitanti inferiore ai trentamila, presenti nel territorio veneto.
Potranno pertanto essere beneficiari di contributo i Comuni del Veneto con popolazione di numero inferiore ai trentamila abitanti. Saranno ammessi progetti di intervento che:
a) abbiano come contenuto il recupero e la valorizzazione di beni mobili di proprietà dei Comuni stessi, aventi particolare valore storico e artistico, attualmente non inseriti in percorsi o raccolte museali, risalenti almeno al XIX secolo;
b) siano finalizzati alla conservazione e alla pubblica fruibilità degli stessi, con l’impegno, da parte del richiedente, al loro mantenimento in regime di fruizione pubblica per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo;
c) non siano ancora avviati all’atto di presentazione della domanda;
d) non godano di ulteriori contributi da parte della Regione del Veneto, a valere su alcun’altra legge regionale.
I Comuni interessati, entro i centoventi giorni successivi all’adozione del presente provvedimento, dovranno predisporre una relazione tecnica, corredata da elaborati grafici e multimediali, che documenti le caratteristiche dei beni, e presentare alla Regione la loro proposta d’intervento per il recupero e la valorizzazione di detti beni, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione, unitamente al programma di spesa.
Sarà richiesto ai Comuni che intendano presentare domanda di garantire un impegno minimo al cofinanziamento pari al 20%. In ogni caso ciascun progetto potrà beneficiare del contributo fino a un limite massimo di euro 15.000,00.
La competente Struttura regionale, attraverso l’attività istruttoria, verificherà l’ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti.
Successivamente, la valutazione dei progetti risultati ammissibili sarà sviluppata sulla base dei seguenti criteri generali. Saranno tenuti in particolare considerazione gli interventi maggiormente significativi e qualitativamente apprezzabili, in via prioritaria riferiti alle testimonianze di datazione più alta, di attribuzione più significativa, e con speciale riguardo ai manufatti che per lo stato di conservazione necessitino di misure più urgenti a salvaguardia. Come prescritto dalla legge, si terrà conto della rilevanza e importanza storica dei beni nel contesto territoriale di riferimento.
Verranno inoltre considerati prioritari gli interventi per i quali i Comuni richiedenti dispongano di una progettualità a livello già esecutivo, ossia munito del necessario nulla osta a procedere della competente Soprintendenza, o, in subordine corredato dalla richiesta di autorizzazione presentata alla Soprintendenza stessa.
Costituirà infine elemento di premialità la capacità di cofinanziamento garantita dal richiedente con fondi propri o terzi, in modo da promuovere il maggiore impegno, oltre al livello di percentuale minima del 20% stabilita come obbligatoria.
Sulla base dei sopra descritti criteri per la realizzazione di interventi a salvaguardia di beni mobili, di proprietà di Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, che abbiano particolare valore storico e artistico, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, art. 65, si propone di approvare il bando per la presentazione delle domande, nonché la valutazione e la definizione dei contributi, come in Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Come termine ultimo per la trasmissione delle istanze, secondo quanto disposto dalla legge, viene indicato per il corrente esercizio il centoventesimo giorno successivo alla data di adozione del presente provvedimento; per gli anni successivi la scadenza viene fissata al 31 marzo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
VISTA la Legge regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 10 del 5 gennaio 2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al “Bilancio di previsione 2018-2020”;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell’11 gennaio 2018 di approvazione del bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 81 del 26.01.2018 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO l’articolo 65 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Interventi per la salvaguardia di beni mobili, di proprietà di Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, che abbiano particolare valore storico e artistico”;
VISTO l’articolo 2, comma 2, della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016;
delibera
(seguono allegati)
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