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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 81 del 14 agosto 2018


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1034 del 17 luglio 2018

LR 17/10/2017, n. 38 "Norme per il sostegno delle famiglie e delle persone anziane, disabili, in condizioni di fragilità o non autosufficienza, per la qualificazione e il sostegno degli assistenti familiari" - Prime indicazioni.

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone prime indicazioni per l’attuazione della LR n. 38 del 2017.

L'Assessore Manuela Lanzarin di concerto con l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La legge regionale 17 ottobre 2017, n. 38 (di seguito legge) recante “Norme per il sostegno delle famiglie e delle persone anziane, disabili, in condizioni di fragilità o non autosufficienza, per la qualificazione e il sostegno degli assistenti familiari” ha introdotto disposizioni specifiche per “la qualificazione, la regolarizzazione e il sostegno del lavoro degli assistenti familiari”.

Il provvedimento interviene nell’ambito delle politiche per la famiglia con una serie di misure volte a sostenere i contesti familiari impegnati nell’assistenza ai propri congiunti anziani e non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità (articolo 1, co. 1 della legge).

Attraverso tali misure la legge persegue l’obiettivo strategico di favorire la permanenza delle persone non autosufficienti nel proprio ambiente familiare e sociale, evitando l’istituzionalizzazione impropria e/o rinviandola al momento in cui l’assistenza e la cura non sono più possibili a domicilio (articolo 1, co. 2 della legge).

Tra le misure previste rilevano quelle volte alla qualificazione dell’offerta di servizi domiciliari da parte delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono l’attività di assistente familiare e di coloro che intendono intraprendere questa attività.

In particolare, l’articolo 4 della legge indica, tra l’altro, che “la Giunta regionale promuove e sostiene iniziative di:

  1. formazione, aggiornamento e tutoring dell’assistente familiare;
  2. promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro nelle forme più appropriate ed efficaci, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro;
  3. informazione, assistenza, supporto e consulenza a favore delle famiglie”.

Inoltre, il successivo articolo 5 della legge, in coerenza con il principio di sussidiarietà, riconosce la molteplicità dei soggetti che per competenza rientrano tra gli attuatori degli interventi:

  1. enti locali;
  2. aziende ULSS, aziende ospedaliere e università;
  3. organismi del Terzo Settore;
  4. organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e loro patronati;
  5. enti di formazione professionale;
  6. altri soggetti che operano in ambito sociale e sociosanitario, comprese le agenzie per il lavoro;
  7. soggetti che erogano servizi per il lavoro.

Al fine di assicurare condizioni di massima efficacia ed efficienza agli interventi di legge e/o alle altre iniziative promosse a livello locale dai soggetti di cui al richiamato articolo 5, le disposizioni della legge costituiscono il necessario quadro di riferimento e di coordinamento.

In tale contesto la LR n. 38 del 2017 ha stabilito gli strumenti per l’attuazione delle iniziative di cui all’articolo 4 e per il coordinamento dei soggetti attuatori di cui all’articolo 5, in particolare:

  • il registro regionale degli assistenti familiari (articolo 7 della legge);
  • gli sportelli per l’assistenza familiare (articolo 8 della legge);
  • la formazione dell’assistente familiare (articolo 10 della legge).

Il carattere innovativo della legge e l’urgenza di fornire risposte qualificate a sostegno delle famiglie impegnate nell’assistenza ai propri congiunti anziani non autosufficienti e all’incremento prospettico di tale carico assistenziale sul sistema delle famiglie correlato all’aumento progressivo della popolazione anziana, impone di procedere, compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio pluriennale, attraverso più moduli riferiti agli strumenti su richiamati (articoli 7, 8 e 10 della legge) da sperimentare, anche singolarmente, salvo ogni necessario meccanismo di raccordo e coerenza.

Stante la rilevanza delle finalità della legge in ambito sociale e socio-assistenziale, è stato previsto che l’istituzione degli sportelli per l’assistenza familiare di cui all’articolo 8 richiamato avvenga attraverso i piani di zona dei distretti delle aziende ULSS (articolo 26, co. 1 della LR n. 19 del 2016). A riguardo, al fine di attuare ogni possibile sinergia, si richiama la DGR n. 1247 del 1/8/2016 con la quale è stato avviato il progetto “Sportello Famiglia” che vedrà il coinvolgimento dei comuni con popolazione superiore o uguale a 20.000 abitanti e con riferimento al quale si propone che le stesse amministrazioni comunali valutino l’opportunità che le fasi di implementazione progettuale contemplino anche le attività previste per gli Sportelli per l’assistenza familiare di cui all’articolo 8 della legge.

Quanto alla formazione degli assistenti familiari, si da atto che la finalità della LR n. 38 del 2017 diretta alla realizzazione di progetti di formazione indirizzati all’acquisizione o all’incremento di competenze professionali per le persone che intendono svolgere la professione di assistente familiare, rientra nell’Obiettivo Tematico 8 del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di cui all’Asse I “Occupabilità” che promuove azioni di politica attiva del lavoro a favore di persone disoccupate e inoccupate.

Considerato che tra gli aspiranti assistenti familiari possono esserci anche persone disoccupate e inoccupate e rilevato che i fondi previsti ai fini dell’Obiettivo Tematico 8 del POR FSE Veneto 2014-2020 consentono di finanziare l’attivazione di progetti per il rafforzamento delle competenze degli assistenti familiari, si propone di dare immediato avvio ad una prima iniziativa sul fronte della formazione delle persone disoccupate e inoccupate che intendono svolgere l’attività di assistente familiare da finanziarsi con le risorse programmate sull’Asse I “Occupabilità” del POR FSE Veneto 2014-2020.

Seguirà con un prossimo provvedimento la definizione del progetto operativo complessivo finalizzato a dare piena attuazione all’articolo 10 “formazione dell’assistente familiare” e dell’articolo 6, co. 1, lett. f) “diffusione della conoscenza della lingua italiana e delle nozioni fondamentali di educazione civica tra gli assistenti familiari stranieri” che, compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio pluriennale, costituirà riferimento per le successive iniziative di formazione, nell’obiettivo di garantire standard formativi qualificati e omogenei sul territorio regionale con possibilità di aggiornamento delle competenze alla luce dei nuovi bisogni assistenziali emergenti.

Viene, altresì, rinviato ad un successivo provvedimento anche l’avvio delle attività necessarie allo sviluppo delle funzioni del registro regionale degli assistenti familiari di cui all’articolo 7 della legge.

L'implementazione degli sportelli (art. 8 della legge), del registro regionale (art. 7 della legge), nonché delle attività finalizzate a garantire standard formativi qualificanti e omogenei sul territorio regionale, sarà programmata e attuata attraverso successivi provvedimenti mediante l’utilizzo della somma di € 500.000,00 prevista sul capitolo 103566 “Fondo Nazionale per le Politiche Sociali – Sostegno delle famiglie e delle persone anziane, disabili e non autosufficienti – Trasferimenti correnti (art. 20, legge 8/11/2000, n. 328 – art. 80, co. 17, legge 23/12/2000, n. 388)” del bilancio di previsione 2018-2020, che presenta la necessaria disponibilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la LR 29/6/2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio sanitario regionale 2012-2016”;

Vista la LR 25/10/2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominata “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;

Vista la LR 30/12/2016, n. 32 “Bilancio di Previsione 2017-2019”;

Vista la LR 17/10/2017, n. 38 “Norme per il sostegno delle famiglie e delle persone anziane, disabili, in condizioni di fragilità o non autosufficienza, per la qualificazione e il sostegno degli assistenti familiari”;

Visto il Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020 adottato con Decisone della Commissione Europea n. 9751 del 12/12/2014;

Vista la LR 29/12/2017, n. 47 “Bilancio di previsione 2018-2020”;

Richiamata la DGR n. 1247 del 1/8/2016 “Avvio della sperimentazione dello “Sportello Famiglia” ai sensi della DGR 2011 del 23 dicembre 2015, da parte dei Comuni della Regione del Veneto con popolazione residente al 1° gennaio 2016 uguale o superiore a 20.000 abitanti (Dati Istat). Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) anno 2015”;

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
  2. di stabilire che nella redazione dei piani di zona dei distretti delle aziende ULSS, in cui verrà prevista l’istituzione degli sportelli per l’assistenza familiare ai sensi dell’articolo 8 della LR n. 38 del 2017, al fine di attuare ogni possibile sinergia, si tenga in considerazione anche quanto previsto dalla DGR n. 1247 del 1/8/2016 con la quale è stato avviato il progetto “Sportello Famiglia” e si valuti l’opportunità che le fasi di implementazione progettuale contemplino anche le attività previste per gli Sportelli per l’assistenza familiare di cui all’articolo 8 della LR n. 38 del 2017;
  3. di concordare l'avvio di una prima iniziativa sul fronte della formazione, mediante l’attivazione di progetti finalizzati all’acquisizione o all’incremento di competenze professionali per le persone che intendono svolgere l’attività di assistente familiare;
  4. di rinviare ad un successivo provvedimento la definizione del progetto operativo complessivo finalizzato a dare piena attuazione all’articolo 10 “formazione dell’assistente familiare” e dell’articolo 6, co. 1, lett. f) “diffusione della conoscenza della lingua italiana e delle nozioni fondamentali di educazione civica tra gli assistenti familiari stranieri” che costituirà riferimento per le successive iniziative di formazione;
  5. di rinviare ad un successivo provvedimento l’avvio delle attività necessarie allo sviluppo delle funzioni del registro regionale degli assistenti familiari di cui all’articolo 7 della LR n. 38 del 2017;
  6. di stabilire che l’implementazione degli sportelli (art. 8 della legge), del registro regionale (art. 7 della legge), nonché delle attività finalizzate a garantire standard formativi qualificanti e omogenei sul territorio regionale, sarà programmata e attuata attraverso successivi provvedimenti mediante l’utilizzo della somma di € 500.000,00 prevista sul capitolo 103566 “Fondo Nazionale per le Politiche Sociali – Sostegno delle famiglie e delle persone anziane, disabili e non autosufficienti – Trasferimenti correnti (art. 20, legge 8/11/2000, n. 328 – art. 80, co. 17, legge 23/12/2000, n. 388)” del bilancio di previsione 2018-2020, che presenta la necessaria disponibilità;
  7. di demandare alle Direzioni regionali competenti per materia l’esecuzione del presente provvedimento, coinvolgendo, laddove necessario, i soggetti attuatori di cui all’articolo 5 della LR n. 38 del 2017;
  8. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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