Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1016 del 17 luglio 2018
Approvazione dello schema di convenzione tra l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e la Regione del Veneto ai fini dell'utilizzo dei fondi statali di farmacovigilanza relativi agli anni 2012-2013-2014 e approvazione definitiva dei Progetti regionali in materia.
Con il presente provvedimento, attuativo dell'art. 1, comma 819, legge 27 dicembre 2006, n. 296, si procede con l’approvazione dello schema di Convenzione tra AIFA e Regione da stipularsi ai fini dell'ottenimento delle risorse finanziarie di cui all’Accordo Stato-Regioni del 30 marzo 2017 (Rep. Atti n. 36/CSR), utili alla realizzazione di Progetti regionali di farmacovigilanza attiva e al funzionamento del Centro Regionale di Farmacovigilanza collocato presso l’Università di Verona.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
L'art. 36, comma 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" prevede uno stanziamento annuale di fondi in favore delle Regioni e delle Province Autonome che realizzino iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, tese a migliorare le conoscenze sotto il profilo beneficio-rischio dell'uso dei farmaci dopo la commercializzazione.
L'art. 129 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché' della direttiva 2003/94/CE" come da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, attuativo della direttiva 2011/62/UE, attribuisce all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) la competenza in ordine al sistema nazionale di farmacovigilanza e ne individua le relative attività; attribuisce altresì alle Regioni un ruolo attivo di collaborazione in dette attività anche mediante appositi Centri di Farmacovigilanza (CRFV).
L'art. 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" stabilisce che l'utilizzo delle risorse previste dalla citata legge n. 449/97 sia subordinata alla stipula di apposite convenzioni, tra AIFA e Regioni/Province Autonome, aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di farmacovigilanza attiva, intesa quale insieme di iniziative volte a migliorare le conoscenze sotto il profilo beneficio-rischio dell’utilizzo dei farmaci in commercio.
In applicazione delle disposizioni di cui sopra è stato formalizzato in data 30 marzo 2017, ai sensi dell' art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 28, l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome; quest’ultimo individua, tra l’altro, le seguenti aree tematiche a cui ricondurre le iniziative di farmacovigilanza attiva da attuarsi mediante stipula di Convenzioni tra AIFA e Regioni per l'utilizzo dei fondi relativi agli anni 2012-2013-2014:
Detti indirizzi programmatori si traducono, da una parte nelle attività di carattere continuativo proprie dei CRFV che costituisco il nodo di collegamento essenziale tra la strutture centrali e locali, dall’altra nella realizzazione di piani attività/progetti a carattere regionale, multiregionale e/o nazionale. In particolare, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni (Rep. Atti. n. 36/CSR 30.3.2017), il fondo residuo viene suddiviso in tranche di cui una pari al 40% destinata ai CRFV e due, entrambe pari al 30%, destinate ai piani attività regionali/progetti regionali e ai progetti di valenza nazionale o multiregionale, con una Regione capofila, se ritenuti idonei da AIFA.
L’Accordo in questione, inoltre, stabilisce che le quote destinate rispettivamente ai CRFV (40%) e ai piani di attività/progetti regionali (30%) siano oggetto di una unica convenzione tra AIFA e singola Regione e che la quota destinata ai progetti di valenza nazionale/multiregionale (30%) sia invece oggetto di una convenzione specifica, comprendente anche la quota di finanziamento del coordinamento prevista a favore della Regione capofila.
La ripartizione del fondo tra Regioni di cui all’allegato B dell’Accordo, attribuisce alla Regione del Veneto le seguenti quote massime per singola annualità:
Al riguardo AIFA in data 27.7.2017 ha pubblicato nel proprio sito istituzionale l’Avviso alle Regioni FV/80338/P sui fondi FV 2012-2013-2014, finalizzato alla presentazione delle domande di finanziamento del programma di farmacovigilanza attiva secondo la seguente tempistica: 1° fase – richiesta di accesso alla quota del 40% destinata ai CRFV e relativa documentazione a corredo entro il 30 settembre 2017; 2° fase – richiesta di accesso alla quota del 30% destinata ai piani attività/progetti regionali corredata delle proposte di progetto entro il 30 ottobre 2017; 3° fase – proposizione di “Regione capofila” per l’accesso alla quota del 30% destinata ai progetti multiregionali entro il 15 dicembre 2017.
Ricordato che nell’anno 2017 le funzioni di farmacovigilanza erano in capo al Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) istituito con DGR n. 1820 del 11.9.2012 che incardinava al suo interno il CRFV accreditato presso AIFA e già operante nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) come struttura a supporto della Regione del Veneto dal 2007 e richiamato in particolare il decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 1 del 12.1.2016 di nomina del Responsabile del CRUF (dott.ssa G. Scroccaro, dirigente dell’allora Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici) nonché dei referenti del CRFV (prof. U. Moretti, Ricercatore Università di Verona, Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica) e della Funzione di Farmaco epidemiologia e HTA (dott.ssa M. Andretta, dirigente farmacista dell’allora Azienda ULSS n. 20), si fa presente che il CRUF con l’avallo del Responsabile sotto il profilo tecnico-scientifico, ha avanzato ad AIFA le richieste di accesso alle quote di finanziamento per gli anni 2012-2013-2014, progettualità incluse, nei tempi/modalità/importi sopra indicati.
Necessita tuttavia dare conto che, stante l’intervenuta riforma dell’assetto della sanità veneta –LR. n. 19 del 25.10.2016- e dei successivi provvedimenti attuativi, il CRUF –giusta DGR n. 2024 del 6.12.2017- è stato soppresso a decorrere dal 1.1.2018, eccezione fatta per il CRFV che permane collocato presso il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica dell’Università di Verona sotto la responsabilità del prof. U. Moretti per il periodo relativo allo svolgimento delle attività previste dal richiamato Accordo Stato-Regioni del 30 marzo 2017 e per il quale Azienda Zero, con la medesima delibera, è stata incaricata di predisporre apposita convenzione secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Area Sanità e Sociale.
Ciò premesso, si propone di approvare lo schema di Convenzione -Allegato A- tra AIFA e Regione “in materia di Farmacovigilanza ai sensi dell’articolo 1, comma 819 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l’utilizzazione delle risorse di cui all’articolo 36, comma 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per gli anni 2012-2013 e 2014, in attuazione dell’Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del 30 marzo 2017”, proposto da AIFA per la definizione di criteri/modalità di erogazione/tempistiche di rendicontazioni dei finanziamenti a favore del CRFV e dei Progetti regionali, in seguito concertata nel suo complesso –inclusa la “Procedura Operativa per i Centri Regionali di Farmacovigilanza”- tra tutte le Regioni mediante azioni di raccordo alle quali la Regione Veneto ha partecipato attivamente a supporto del Coordinamento del Tavolo Interregionale della Farmaceutica e di incaricare il Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici alla sottoscrizione della stessa.
Si propone altresì di approvare in via definitiva i seguenti progetti regionali di farmacovigilanza attiva di cui all’Allegato B per i quali è stato richiesto ad AIFA, in seguito all’Avviso di cui sopra e secondo la modulistica dalla stessa definita, l’accesso al finanziamento e che prevedono, al pari del fondo spettante al Veneto da Accordo Stato-Regioni del 30.3.2017, un costo complessivo di euro 628.814,00:
Detti Progetti, rispetto a quelli inoltrati ad AIFA, sono stati aggiornati in considerazione del riassetto organizzativo presente al 1.1.2018. Resta fermo in ogni caso che, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione, il fondo disponibile sarà erogato alle Regioni previa approvazione da parte di AIFA dei Progetti stessi, all’esito delle verifiche circa l’aderenza a quanto previsto dalle linee di indirizzo di cui al più volte richiamato Accordo Stato-Regioni.
I finanziamenti oggetto della presente Convezione, pari al massimo ad euro 1.467.233,00=, tenuto conto dei tempi/modalità/obblighi stabiliti dalla Convenzione con AIFA (v. in particolare artt. 3 e 4), saranno erogati ad Azienda Zero, stante le funzioni alla stessa attribuite dalla LR n. 19/2016, art. 2, per la successiva liquidazione a favore dell’Università di Verona della quota spettante al CRFV per lo svolgimento delle attività di propria competenza (40% del fondo residuo – punto 7.2 dell’Allegato sub A all’Accordo Stato-Regioni: totale euro 838.419,00=) e per la gestione diretta da parte della UOC HTA-Azienda Zero dei Progetti regionali in esame (30% del fondo residuo – punto 7.3 dell’Allegato sub A all’Accordo Stato-Regioni: importo pari al massimo ad euro 628.814,00=).
Si propone inoltre di:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città' ed autonomie locali";
VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE" e s.m.i.;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 4” e s.m.i.;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47– Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la delibera di Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 1820 “Istituzione del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco. Nuove modalità organizzative e di funzionamento”;
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 dicembre 2017, n. 2024 “Funzioni di cui al capoverso 4.4.4 "Strutture e attività a supporto della programmazione" dell'allegato A) alla legge regionale 29 giugno 2012 n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012 - 2016": trasferimento di una parte delle attività e del personale non a tempo indeterminato dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale all'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero dal 1° gennaio 2018”.
VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 30 marzo 2017 (Rep. Atti n. 36/CSR);
delibera
(seguono allegati)
Torna indietro