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Materia: Acque
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1023 del 17 luglio 2018
Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto in materia di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, adeguamento terminologia, aggiornamento di riferimenti temporali ed adeguamento di alcune disposizioni relative agli scarichi. Art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni. DGR/CR n. 22 del 13/3/2018.
Si propone una modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto in materia di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, adeguamento terminologia, aggiornamento di riferimenti temporali ed adeguamento di alcune disposizioni relative agli scarichi.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il Piano di Tutela delle Acque (di seguito PTA), approvato il 5 novembre 2009 con provvedimento n. 107 del Consiglio regionale, è uno degli strumenti di settore più importanti e qualificanti della nostra Regione, ampiamente dibattuto fin dalla sua adozione a fine 2004 e in vigore ormai dall’8 dicembre 2009.
L’attuazione del PTA risponde alla necessità di disporre di una normativa di riferimento certa e consolidata e in grado di assicurare nei tempi e nei modi previsti la qualità e la corretta gestione dell’acqua.
Nel tempo il PTA, che è stato pensato come strumento flessibile ed implementabile con provvedimenti di variazione parziale, è stato oggetto di modifiche e aggiornamenti o di semplici chiarimenti, dovuti prevalentemente alla necessità di adeguamento a nuove normative, alla necessità di chiarire alcuni aspetti applicativi, alla necessità di prorogare alcuni termini per l’attuazione di interventi e applicazione di limiti specifici.
Qui di seguito sono schematicamente riassunti gli atti amministrativi con i quali si è provveduto ad aggiornare il PTA, a chiarirne i contenuti o a perfezionarne l’attuazione.
Atto
Numero e anno
Descrizione
Dgr
80/2011
Linee guida applicative del Piano di tutela delle acque
145/2011
Proroga termini e modifiche art.32 comma 2, relativi a scarichi industriali in sistemi di trattamento primari
578/2011
Approvazione linee guida e convenzione per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e per la delega ai Gestori del controllo sui relativi scarichi
1580/2011
Modifica artt. 11 e 40, ai fini della tutela della qualità delle acque sotterranee e della razionalizzazione delle modalità di utilizzo delle acque sotterranee
842/2012
Modifiche a vari articoli
1770/2012
Precisazioni relative agli articoli 37 (acque reflue industriali), 38 (sfioratori e scarichi industriali) e 39 (acque meteoriche) delle Norme Tecniche
2626/2012
Modifiche art. 40: azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee
691/2014
Modifiche art. 34: assimilabilità scarichi degli ospedali
1534/2015
Modifiche a vari articoli (a partire dall’art. 33)
225/2016
Linee guida e indirizzi per la corretta applicazione dell’art. 40 come modificato con DGR n. 1534 del 3/11/2015
360/2017
Integrazione dell'art. 11, con riferimento alla presenza di impianti e siti contaminati e potenzialmente tali, che abbiano generato, siano ancora in grado di generare o generino accertate situazioni di criticità per l’acqua potabile associate ad effetti sanitari.
Con DGR n. 671 del 17/5/2016 si dava avvio all’attività di aggiornamento ed armonizzazione dei contenuti del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto con i Piani di Gestione delle Acque dei Distretti Idrografici delle Alpi Orientali e del fiume Po alla luce dell’approvazione dei Piani di Gestione stessi e delle esigenze di un perfezionamento e una più efficace applicazione del Piano di Tutela. Nell’ambito di dette attività, si rende necessario procedere all’aggiornamento dell’articolato delle Norme Tecniche del PTA, relativamente ai seguenti aspetti:
A tal fine, si propone quindi di modificare l’articolato delle Norme Tecniche di Attuazione come specificato in Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Per quanto su esposto è stato necessario acquisire, ai sensi dell’art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni, il parere della Seconda Commissione consiliare. Quest’ultima ha espresso a maggioranza il parere favorevole n. 290 del 12 aprile 2018, trasmesso al Presidente della Giunta Regionale con prot. 8943 del 12 aprile 2018 e pervenuto con prot. 141365 del 16 aprile 2018, che approva la proposta della Giunta Regionale, con una prescrizione alla prima frase del comma 3 dell’Art. 20: l’espressione “Per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a 2000 è ammessa deroga all’obbligo di cui al comma 1” è sostituita dalla seguente: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a 2000, per i quali è tuttavia ammessa deroga”.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Direttiva 2000/60/CE;
VISTO il D.Lgs 152/2006 e successive modifiche;
VISTO il Piano di tutela delle Acque, approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni, e il particolare l’art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche;
VISTA la DGR n. 671 del 17/5/2016;
VISTA la L.R. n. 17 del 17/4/2012;
VISTA la DGR/CR n. 22 del 13/3/2018;
VISTO il parere della Seconda Commissione Consiliare n. 290 del 12 aprile 2018, trasmesso al Presidente della Giunta Regionale con prot. 8943 del 12 aprile 2018;
VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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