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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 81 del 14 agosto 2018


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1021 del 17 luglio 2018

"Società agricola Fossetta di Mason Ernesto s.s.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, sito in Comune di Piombino Dese (PD). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali (colture agricole dedicate) e effluenti zootecnici rilasciata alla società “Società agricola Fossetta di Mason Ernesto s.s.”, ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del D Lgs n. 387/2003 – DGR n. 354 del 29 marzo 2011 - <<“Società agricola Fossetta di Mason Ernesto s.s.”. Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola in Comune di Piombino Dese (PD). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione all’esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell’energia elettrica.>>.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Istanza di rilascio variante n. 139786/2017 (protocollo regionale n. 139786 del 6 aprile 2017);
Comunicazione non procedibilità istanza (protocollo regionale n. 162656 del 26 aprile 2017);
Data procedibilità istanza: 11 ottobre 2017 (protocollo regionale n. 423981 dell’11 ottobre 2017);
Notifica di variante inviata alle Amministrazioni e Enti pubblici, nonché concessionari e gestori di servizi pubblici interessate (protocollo regionale n. 431661 del 16 ottobre 2017);
Trasmissione documentazione amministrativa e di progetto (protocollo regionale n. 538313 del 27 dicembre 2017);
Sollecito acquisizione pareri (protocollo regionale n. 69297 del 22 febbraio 2018);
Trasmissione parere favorevole dell’Azienda Ulss n. 6 Euganea (protocollo regionale n. 86812 del 6 marzo 2018);
Proposta di nuovo documento prescrittivo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto (protocollo regionale n. 99241 del 14 marzo 2018);
Integrazione documentazione di progetto (protocollo regionale n. 197626 del 28 maggio 2018);
Verbale istruttorio di conclusione del procedimento del 30 maggio 2018.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.

Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di variante presentate da imprenditori agricoli.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

Con deliberazione della Giunta regionale n. 354 del 29 marzo 2011 e s. m. e i. (decreto del dirigente regionale della Direzione Agroambiente n. 127 del 15 novembre 2012), la “Società agricola Fossetta di Mason Ernesto s.s.” (CUAA 04338010285), con sede legale e operativa in via Fossetta, n. 2 – Comune di Piombino Dese (PD), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio, in Comune di Piombino Dese (PD), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica (effluente zootecnico bovino), per un totale di 5.475 t/anno tal quale (34% della biomassa totale in peso) e prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), per un totale di 10.562 t/anno tal quali (66%), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Con la medesima DGR n. 354/2011 la società “Enel Distribuzione S.p.A.”, ora “e-distribuzione S.p.A.”, ha ottenuto l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete elettrica pubblica, connesso all’impianto di produzione di energia in argomento.

Il 12 ottobre 2012 l’impianto di produzione di energia assentito alla medesima “Società agricola Fossetta di Mason Ernesto s.s.” è entrato formalmente in esercizio.

In data 6 aprile 2017 la Società agricola ha presentato richiesta di ulteriore variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 354/2011 e s. m. e i., prevedendo in sintesi:

A)   la realizzazione di modifiche costruttive del progetto architettonico impianto di biogas, che si sostanziano nella:

  • realizzazione arco disinfezione automezzi adibiti al trasporto della pollina;
  • individuazione/realizzazione area stoccaggio pollina;

B)   la presa d’atto delle seguenti modifiche:

  • spostamento area pesa automezzi;
  • inserimento rampa di accesso pedoni al locale tecnico;
  • variazione tipo di copertura del manufatto adibito a stoccaggio frazione solida del digestato;
  • realizzazione terrapieno ad est e a ovest area trincee di stoccaggio biomassa vegetale;

C)   modifica all’esercizio impianto di produzione di biogas con l’introduzione, nella ricetta di alimentazione dell’impianto, di effluente zootecnico avicolo – pollina.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell’istruttoria in data 11 ottobre 2017, ha avviato l’iter amministrativo previsto per le varianti di modesta entità, ai sensi della DGR n. 725 del 27 maggio 2014.

A seguito dell’informativa trasmessa dalla Società agricola si è preso atto che alcuni interventi erano stati già realizzati a seguito dell’approvazione della precedente variante assentita con decreto del dirigente regionale della Direzione Agroambiente n. 127 del 15 novembre 2012.

Con comunicazioni inviate dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 16 ottobre 2017, 22 febbraio e 14 marzo 2018, rispettivamente a protocollo n. 431661, n. 69297 e n. 99241, alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento è stato chiesto di trasmettere eventuali proprie memorie e osservazioni inerenti i contenuti della nuova variante di progetto presentata dalla “Società agricola Fossetta di Mason Ernesto s.s.”.

Soltanto in data 6 marzo 2018 è stato acquisito un parere, con prescrizioni, inoltrato dall’Azienda Ulss n. 6 Euganea.

Il responsabile del procedimento regionale, prendendo atto, dell’assenza di ulteriori pareri nonché di elementi ostativi all’approvazione del progetto di variante, ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla “Società agricola Fossetta di Mason Ernesto s.s.” un’ulteriore modifica e integrazione all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

  • la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (protocollo regionale n. 297667 del 20 luglio 2017, n. 423660 e n. 423981 dell’11 ottobre 2017, n. 475989 del 14 novembre 2017, n. 538613 del 27 dicembre 2017, n. 197626 del 28 maggio 2018);
  • l’Azienda Ulss n. 6 Euganea ha formulato il proprio parere favorevole con prescrizioni (protocollo regionale n. 86812 del 6 marzo 2018);
  • AVEPA – Sportello unico agricolo di Padova, ha approvato, a seguito di silenzio-assenso, il progetto, ai sensi degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell’impianto di produzione di energia all’attività agricola ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE”;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: “Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;

VISTO, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 recante nuove disposizioni per l’incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs. n. 387/2003 – D MiSE 10-9-2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 – “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della LR 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett. d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'al-levamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''. Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2012, n. 38 – “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 354 del 29 marzo 2011 e s. m. e i. (decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente n. 127 del 15 novembre 2012) con la quale è stata rilasciata alla “Società agricola Fossetta di Mason Ernesto s.s.” l’autorizzazione unica;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012,  n. 54 e s.m.i.”;

VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del “Terzo Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1405 del 29 agosto 2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le “disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”;

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D Lgs n. 387/2003;

CONFERMATO che:

  • l’ammontare dei lavori di dismissione dell’impianto e messa in pristino dei luoghi risulta pari a euro 292.423,21, giusto quanto previsto dalla perizia di stima, asseverata dal dott. agr. Giacomo Gazzin, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Padova al n. 257 e giurata  presso il Tribunale di Padova il 28 aprile 2016; 

PRESO ATTO che con contratto di locazione finanziaria sottoscritto con “Leasint S.p.A.” (ora Mediocredito Italiano), registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Padova il 26 settembre 2011 al n. 16207/S1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio-Ufficio Provinciale di Padova il 27 settembre 2011, Reg. gen. n. 35373, Reg. part. n. 21995, come da atto notarile del dott. Roberto Paone, notaio in Camposampiero – PD (Rep. n. 86922 e Racc. n. 34749), la “Società agricola Fossetta di Mason Ernesto s.s.” risulta avere la disponibilità delle superfici interessate dall’esercizio dell’impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo, sino al 1°ottobre 2029;

PRESO ATTO, altresì, che con atto “tipo mappale” – atto di aggiornamento, presentato all’Ufficio provinciale di Padova dell’Agenzia del territorio, protocollo n. Pd0192700 del 13 luglio 2012, gli originari mappali nn. 113, 124, 130, 131, 132, foglio 1,  Comune di Piombino Dese (PD), risultano essere stati soppressi, generando il mappale n. 481, stesso Comune;

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare, in sostituzione del punto n. 1 del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 354 del 29 marzo 2011, la modifica all’esercizio dell’impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

  • prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all’articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli), per un totale di 16.616 tonnellate/anno tal quali, pari all’80 % del totale, in peso, della biomassa;
  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino, per un totale di 3.185 t/a t.q., pari al 15 % del totale in peso;
  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento avicolo - pollina), per un totale di 987,5 t/a t.q., pari al 5 % del totale in peso;

3. di confermare il punto n. 2. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 354 del 29 marzo 2011 con il quale è stata autorizzata la produzione di energia, tramite installazione di un motore endotermico (marca GE Jenbacher, modello J 320 GS-C25) alimentato a biogas proveniente dall’impianto di cui al precedente punto, della potenza termica nominale unitaria di 2,462 MW associato a un generatore (Marca Marelli, modello MJB 400 LA4) di potenza elettrica in uscita di 0,999 MW (potenza termica utile residua di 1,245 MW);

4. di confermare il punto n. 4. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. n. 354 del 29 marzo 2011 con il quale è stato autorizzato l’esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l’impianto di produzione di energia di cui ai precedenti punti, nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell’energia elettrica, denominata, “Agr. Fossetta”, sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, ubicata catastalmente nel Comune di Piombino Dese (PD), foglio 1, mappale n. 481, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 379556/48.24 del 12/07/2010;

5. di confermare in capo alla “Società agricola Fossetta di Mason Ernesto s.s.” (CUAA 04338010285), con sede legale e operativa in via Fossetta, n. 2 – Comune di Piombino Dese (PD), alla costruzione e all’esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2., 3. e 4., ubicato nel territorio del Comune di Piombino Dese (PD), foglio 1, mappale n. 481, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 157595/48.24 del 22/03/2010, n. 235016/48.24 del 28/04/2010, n. 315811/48.24 del 07/06/2010, n. 329932/48.24 del 15/06/2010, n. 432304/48.24 del 10/08/2010, n. 455783/48.24 del 26/08/2010, n. 360375 del 03/08/2012, n. 486302/48.24 del 15/09/2010, n. 503857 del 07/11/2012, n. 547217 del 30/11/2012, n. 574879 del 18/12/2012, n. 297667 del 20/07/ 2017, n. 423981 e n. 423660 dell’11/10/ 2017, n. 197626 del 28/05/2018;

6. di confermare, inoltre, il punto 6. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 354 del 29 marzo 2011, con il quale la “Società agricola Fossetta di Mason Ernesto s.s.” è stata autorizzata all’esercizio dell’impianto di teleriscaldamento a servizio della termostatazione delle vasche adibite al processo di cofermentazione anaerobica per una potenza termica di assorbita di 191 kW, per complessivi 1.558 MWh/anno (pari a 15 % energia termica complessivamente disponibile – 10.159 MWh/anno), ubicato in Comune di Piombino Dese (PD), foglio 1, mappale n. 481, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 379556/48.24 del 12/07/2010;

7. di confermare il punto n. 7. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 354 del 29 marzo 2011, con il quale la società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti/Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto”, ora “e-distribuzione S.p.A.” (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, all’esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell’energia elettrica così definito: tratto di linea a media tensione 20.000V per allacciamento alla nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT, denominata “Agr. Fossetta” collegata in entra-esce su linea MT esistente “Piombino” uscente dalla cabina primaria AT/MT “Scorzè”, ubicato catastalmente in Comune di Piombino Dese (PD), foglio 1, mappale n. 481, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 379556/48.24 del 12/07/2010;

8. di approvare l’allegato “A” al presente provvedimento – in sostituzione dell’allegato “A” approvato dal punto 8. del dispositivo deliberazione della Giunta Regionale n. 354 del 29 marzo 2011 – che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell’ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti;

9. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 4. e 6., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Piombino Dese (PD), foglio 1, mappale n. 481, perdono efficacia e quindi decadono il 1° ottobre 2029, termine ultimo di validità del contratto di affitto allegato alla documentazione di progetto;

10. di comunicare, alla “Società agricola Fossetta di Mason Ernesto s.s.” e alle Amministrazioni ed Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della modifica e integrazione dell’autorizzazione unica, avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

11. di approvare l’importo di € 292.423,21 (euro duecentonovantaduemilaquattrocentoventitre/21), quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 4. e 6., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;

15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1021_AllegatoA_374751.pdf

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