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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 70 del 20 luglio 2018


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1029 del 17 luglio 2018

Conferma della sperimentazione e regolamentazione di nuovi sistemi di accoglienza in strutture residenziali in semiautonomia, avviata nell'anno 2015, per i minori stranieri non accompagnati appartenenti alla fascia di età dai 16 ai 17 anni. D.G.R. n. 1839 del 09 dicembre 2015 e D.G.R. n. 684 del 16 maggio 2017.

Note per la trasparenza

La Giunta regionale dispone la conferma fino al 30.06.2019 della sperimentazione avviata con D.G.R. 1839/2015 e confermata con D.G.R. 684/2017, relativa a strutture residenziali denominate "Gruppi Appartamento", per i minori stranieri non accompagnati di età compresa fra i 16 e i 17 anni di età e incarica la Direzione Servizi Sociali di definire, attraverso la costituzione di un Gruppo di lavoro ad hoc, requisiti e standard di riferimento di nuova unità d’offerta, ex L.R. 22/2002, denominata “Gruppo appartamento per minori stranieri non accompagnati”.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale" stabilisce le norme relative all'accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale. Il medesimo provvedimento definisce altresì il sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), in particolare agli articoli 18 e 19, che definiscono competenze e modalità di intervento.

La norma richiama il principio del superiore interesse del minore e la necessità di assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

È competenza dei Comuni predisporre le misure di accoglienza dei minori e in essa, anche se in forme non esclusive, dei MSNA per accedere ai contributi disposti dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Per minore straniero non accompagnato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.P.C.M. n. 535/1999, si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo politico, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Negli ultimi anni il problema dell'accoglienza dei MSNA ha assunto un'importanza via via maggiore, in quanto il numero di minori stranieri non accompagnati presenti in Italia è aumentato considerevolmente; secondo i recenti dati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i minori stranieri non accompagnati presenti e censiti in Italia, al 30 aprile 2018, sono in totale 13.420, i tre quarti dei quali di età compresa tra i 16 e i 17 anni (333 nel Veneto, pari al 2,5%).

L’accoglienza  dei MSNA nel Veneto era assicurata ai sensi della L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio- sanitarie e sociali", che individua le competenze dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei servizi sanitari, socio- sanitari e sociali e della D.G.R. n. 84/2007, che ha approvato gli standard definitivi relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale dei servizi sociali e di alcuni servizi socio sanitari della Regione del Veneto, in strutture educativo - assistenziali finalizzate all'accoglienza temporanea del minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito. Dette comunità educative sono strutturate per offrire protezione ed accoglienza a minori, anche giovanissimi, con alle spalle spesso un vissuto fatto di violenze, abusi, abbandono, degrado familiare, in situazioni di forte disagio e sofferenza psicofisica, quindi con una autonomia e una capacità di socializzazione ridotta.

Per tale ragione, anche alla luce del fatto che la distribuzione per età dei MSNA presenti sul territorio registra una forte concentrazione di minori nella fascia di età compresa tra i 16 e i 17 anni, per lo più di sesso maschile, la Regione del Veneto ha approvato, con D.G.R. 1839/2015, l'avvio di una sperimentazione di strutture residenziali in semiautonomia denominate "Gruppi Appartamento". La sperimentazione è rivolta a minori stranieri non accompagnati, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, purché nella prima fase di pronta accoglienza abbiano evidenziato competenze e capacità auto gestionali compatibili con forme di accoglienza di tipo residenziale in condizioni di semiautonomia, e nei confronti dei quali la preliminare fase di osservazione abbia escluso la presenza di forme di vulnerabilità che richiedono interventi specializzati o forme di affidamento più tradizionali.

La sperimentazione del modello di accoglienza nei c.d. "Gruppi Appartamento" si articola infatti in due fasi distinte, di prima e seconda accoglienza, disciplinate secondo quanto disposto dalle "Direttive per l'avvio di una sperimentazione della modalità di accoglienza in semiautonomia denominata "Gruppo Appartamento" rivolta ai minori stranieri non accompagnati appartenenti alla fascia di età compresa fra i 16 e i 18 anni" approvate con la citata D.G.R. 1839/2015. La fase iniziale di prima accoglienza è finalizzata alla conoscenza e a un'attenta osservazione del minore per valutarne l'assenza di problematiche e, quindi, la possibilità di partecipare alla tipologia di accoglienza in semi-autonomia. Questa prima azione, deve svolgersi all'interno di una comunità educativa per minori con una durata di due mesi e realizzata con il coinvolgimento di un tutore. Una volta che la fase di osservazione è giudicata positivamente da un’ equipe di professionisti (personale educativo, mediatori culturali e psicologi), l'ospite prosegue l'accoglienza nelle strutture residenziali e semiresidenziali volte a far acquisire al minore una sufficiente autonomia per la gestione della propria vita quotidiana, anche attraverso la stesura di un Progetto Educativo personalizzato.

Si tratta infatti di giovani prossimi alla maggiore età, che presentano un'elevata maturazione psicofisica, con un vissuto personale e familiare non degradante. Tali condizioni, determinano in questi ragazzi una notevole spinta all'autonomia, presentando una ridotta capacità relazionale e in rari casi disturbi psico - fisici. I MSNA ultrasedicenni devono necessariamente, in un breve periodo di tempo, raggiungere obiettivi di autonomia personale, relazionale, economica, alloggiativa ed acquisire un bagaglio formativo e/o professionale tale da consentire loro, al raggiungimento della maggiore età, di poter trasformare il loro permesso di soggiorno per minore età in un nuovo permesso per motivi formativi o di lavoro. Necessitano di conseguenza di azioni specifiche e di formule di accoglienza residenziale maggiormente rispondenti alle effettive necessità evolutive e di integrazione.

Il modello sperimentale avviato dalla Regione è pertanto gestito dagli Enti Locali attraverso l'individuazione di Enti gestori già in possesso di autorizzazione e accreditamento, anche avvalendosi di soggetti ausiliari, per l'esercizio dell'attività di accoglienza dei minori nelle Comunità di accoglienza (educativa o familiare). Le due fasi di prima e seconda accoglienza possono essere svolte, così come stabilito dal già citato Allegato A alla D.G.R. 1839/2015, al quale integralmente si rinvia, anche da Enti Gestori distinti, seppur necessariamente operanti in stretta sinergia.

Con D.G.R. 684 del 16 maggio 2017,  la Giunta regionale ha confermato la sperimentazione al fine di poter avere un più ampio spettro di valutazione e comunque, in vista della definizione di un modello complessivo di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati differenziato, in relazione alle diverse fasce d'età. Ora più che mai, è stata segnalata la necessità di proseguire questo percorso volto all'accoglienza secondaria di minori, che giungendo nel territorio Veneto privi di tutele adeguate hanno bisogno di idonei luoghi di accoglienza.

Alla luce di quanto sopra premesso si ritiene opportuno confermare fino al 30.06.2019, la sperimentazione dei nuovi modelli di accoglienza, in strutture residenziali in semiautonomia, denominate "Gruppi Appartamento" di cui alla D.G.R. 1839 del 09.12.2015 e alle relative direttive approvate nell'Allegato A alla citata deliberazione, ad integrazione degli standard previsti all'Allegato A della D.G.R. n. 84/2007. Tali direttive si applicheranno pertanto anche alla presente conferma della sperimentazione.

Gli enti locali che riterranno di aderire dovranno svolgere attività di verifica e controllo sull'attività degli enti gestori, ivi compreso il rispetto delle disposizioni di cui alle direttive in parola e redigere semestralmente apposita ed analitica relazione sullo svolgimento e sui risultati delle sperimentazioni. In ordine a queste la Regione si riserva la facoltà di disporre eventuali controlli.

Contestualmente, si ritiene opportuno incaricare la Direzione Servizi Sociali-U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile di definire, attraverso la costituzione di un Gruppo di lavoro ad hoc, requisiti e standard di riferimento di nuova unità d’offerta, ex L.R. 22/2002, denominata “Gruppo appartamento per minori stranieri non accompagnati” e di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali, o suo delegato, a provvedere all’assunzione di ogni atto conseguente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

  • VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
  • VISTO il D.P.C.M. n. 535/1999;
  • VISTA la L.R. 22/2002;
  • VISTA la D.G.R. 84/2007;
  • VISTA la Legge 176/1991;
  • VISTO il D.M. 12 novembre 2014;
  • VISTO il D. M. 01 settembre 2016;
  • VISTA la D.G.R. 1839/2015;
  • VISTA la D.G.R. 684/2017;
  • VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
  1. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, la sperimentazione del modello di accoglienza, riservato ai minori stranieri non accompagnati appartenenti alla fascia di età dai 16 anni ai 17 anni, in strutture residenziali in semiautonomia, denominate "Gruppi Appartamento", secondo le direttive di cui all'Allegato A della D.G.R. 1839/2015, alle quali si fa integrale rinvio, ad integrazione degli standard previsti nell'Allegato A della D.G.R. n. 84/2007, disponendo la prosecuzione fino al termine del 30.06.2019;
  1. di incaricare la Direzione Servizi Sociali-U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile di definire, attraverso la costituzione di un Gruppo di lavoro ad hoc, requisiti e standard di riferimento di nuova unità d’offerta, ex L.R. 22/2002, denominata “Gruppo appartamento per minori stranieri non accompagnati”;
  1. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali, o suo delegato, a provvedere all’assunzione di ogni atto conseguente;
  1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  1. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
  1. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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