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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 889 del 19 giugno 2018
Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., esecutivo con Intesa Stato-Regioni del 17/12/2015 - Art. 15 "Comitato Regionale". Costituzione.
Con il presente provvedimento si procede alla individuazione dei componenti di parte pubblica, in rappresentanza dell’Amministrazione regionale e delle Aziende ULSS del Veneto, e alla presa d’atto dei nominativi dei componenti di parte medica, in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali (OO.SS) del Comitato regionale della specialistica, di cui all’art. 15 dell’ACN del 17/12/2015.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
In data 17/12/2017, ai sensi dell’art. 3 del D.L.gs. n. 281 del 28/08/1977, è stata sancita l’Intesa della Conferenza Stato-Regioni sullo schema di ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ex art. 8 del D.L.gs. n. 502/1992, rep. n. 227/CSR.
Tale Accordo, di impatto innovativo sul piano organizzativo dell’assistenza territoriale fornita dai medici e dai professionisti del SSN, introduce una revisione delle clausole negoziali per la sola parte normativa - biennio 2013-2014 -, senza possibilità di recupero per la parte economica, e recepisce la riforma di cui alla Legge Balduzzi (L. n. 189/2012), si adegua e si raccorda con le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009 di modifica del D.Lgs. n. 165/2001, nonché si attiene ai contenuti del Patto per la Salute 2014-2016 e fissa i termini per l’adozione dei provvedimenti regionali che li rendono esecutivi.
L’art. 15 del citato Accordo disciplina le modalità di istituzione del Comitato paritetico regionale:
“1. In ciascuna Regione è istituito un Comitato paritetico composto da:
2. L’Assessore regionale alla Sanità o suo delegato integra la parte pubblica di cui al comma 1, lettera a) e presiede il Comitato.
3. La composizione, l’attività e le funzioni del Comitato sono definite a livello regionale. (…)”
La successiva Dichiarazione a verbale n. 3 dell’ACN in oggetto fornisce la definizione di terminale associativo “Il terminale associativo è una struttura sindacale dotata del potere di rappresentanza della sigla a livello negoziale di riferimento. Si estrinseca nella sussistenza di una organizzazione, accreditata presso le amministrazioni di riferimento, che rispetti il principio di democraticità interno all’organizzazione sindacale.”
L’Accordo Integrativo regionale, esecutivo con DGR n. 1831 del 14/11/2017, al fine di attivare il suddetto Comitato, ha aggiornato la disciplina relativa alla costituzione, alla partecipazione ed al funzionamento dei Comitati regionali, aziendali e zonali della specialistica convenzionata (cui si fa specifico rinvio) e ad integrazione della citata disciplina nazionale, precisa che “… Pertanto, il terminale associativo deve rispondere a precise logiche di democraticità presenti nello statuto della singola Organizzazione Sindacale. Fermo quanto disciplinato dall’art. 12 commi 3 e 4 il rappresentante dev’essere il frutto di una “designazione” rispondente a precise regole di democraticità cristallizzate nello Statuto dell’O.S. e indicate all’atto della comunicazione dei nominativi.”
Inoltre, SISAC, con nota prot. n. 52 del 19/01/2017 in materia di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11 dell’ACN 17/12/2015 e con nota prot. n. 308 del 9/05/2017 in materia di individuazione del numero dei componenti delle OO.SS. in seno al citato Comitato, fornisce ulteriori indicazioni.
Vista la rilevazione SISAC delle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale all’1/01/2017 ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, per ogni Organizzazione Sindacale, firmataria dell’ACN 2015, risultano le seguenti percentuali e il numero di componenti titolate a designare:
Con nota regionale prot. n.102441 del 16/03/2018, la Struttura competente, ha chiesto alle OO.SS., SUMAI ASSOPROF e Federazione CISL MEDICI, titolate a designare i propri componenti rappresentati, di comunicare, il proprio terminale associativo e i propri nominativi da designare in seno al Comitato regionale (membri titolari e membri supplenti).
SUMAI ASSOPROF, con nota prot. n. 10 del 30/03/2018, e Federazione CISL MEDICI, con note prot. n. 72 del 28/03/2018 e prot. n. 102 del 23/05/2018, - note agli atti della Struttura regionale competente - hanno riscontrato comunicando il proprio terminale associativo e i propri nominativi, titolari e supplenti, in seno al Comitato regionale della specialistica ambulatoriali interna.
Verificato, pertanto, che tutte le condizioni si sono concretizzate, con il presente provvedimento:
Presidente: Assessore regionale alla Sanità e alla Programmazione Socio-Sanitaria, o come sostituto la dott.ssa Ghiotto Maria Cristina, Direttore della Unità Organizzativa Cure primarie e Strutture socio sanitarie territoriali.
Componenti di parte pubblica in rappresentanza dell’Amministrazione regionale e delle Aziende ULSS del Veneto:
Componenti titolari:
Componenti supplenti:
Componenti di parte medica in rappresentanza della Organizzazioni Sindacali, firmatarie dell’ACN:
Componenti titolari
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di individuare i seguenti nominativi quali componenti rappresentanti di parte pubblica in seno al Comitato regionale per la specialistica ambulatoriale interna, ex art. 15 dell’ACN 17/12/2015:
3. di prendere atto dei seguenti nominativi, individuati e comunicati dalle rispettive OO.SS., quali componenti rappresentanti di parte medica in seno al Comitato regionale per la specialistica ambulatoriale interna, ex art. 15 dell’ACN 17/12/2015:
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria e LEA – Unità Organizzativa Cure primarie e Strutture socio sanitarie territoriali dell’esecuzione del presente atto;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
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