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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 62 del 26 giugno 2018


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 763 del 28 maggio 2018

Autorizzazione a proporre ricorso avanti il TAR Lazio per l'annullamento della graduatoria finale e della Relazione conclusiva della Commissione di valutazione conseguenti all'Avviso pubblico di ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile) per una selezione finalizzata alla scelta di un sito per l'insediamento DTT (Divertor Tokamak Test) pubblicato in data 24 novembre 2017.

Note per la trasparenza

Si tratta di autorizzare l'impugnazione da parte della Regione del Veneto degli esiti di selezione pubblica indetta da ENEA.

Il Vicepresidente, Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

Con atto del 23 marzo 2018, comunicato a mezzo pec in data 4 aprile 2018, ENEA, Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha approvato la Relazione conclusiva della Commissione di Valutazione e la graduatoria finale a esito dell'Avviso pubblico per una selezione finalizzata alla scelta di un sito per l'insediamento DTT (DivertorTokamak Test) pubblicato in data 24 novembre 2017.

La Regione del Veneto, che ha presentato domanda di partecipazione alla selezione, è risultata settima. Si ritiene che la procedura e i suoi esiti siano illegittimi, ragion per cui a tutela dell'interesse della Amministrazione Regionale si rende necessario autorizzare il Presidente della Giunta regionale a impugnare, in relazione all'avviso pubblico di ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile) per una selezione finalizzata alla scelta di un sito per l'insediamento DTT (DivertorTokamak Test) pubblicato in data 24 novembre 2017 la graduatoria finale, la Relazione conclusiva della Commissione di valutazione e ogni atto presupposto.

Il patrocinio della Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, è affidato, anche disgiuntamente tra loro, agli avvocati Francesco Zanlucchi ed Ezio Zanon, dell'Avvocatura Regionale e all'avv. Andrea Manzi del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto:

- visti gli articoli 33, comma 3, lett. m), e 54 dello Statuto;

- visto l'art. 2, comma 2, lett. m), l.r. 31.12.2012, n. 54;

- vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;

- vista la DGR n. 2472 del 23 dicembre 2014.

delibera

  1. di autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale a proporre ricorso avanti il TAR Lazio per l'annullamento della graduatoria finale e della Relazione conclusiva della Commissione di valutazione conseguenti all'Avviso pubblico di ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile) per una selezione finalizzata alla scelta di un sito per l'insediamento DTT (Divertor Tokamak Test) pubblicato in data 24 novembre 2017:
  1. di affidare il patrocinio della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, agli avvocati Francesco Zanlucchi ed Ezio Zanon, dell'Avvocatura Regionale e all'avv. Andrea Manzi del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5;
  1. di dare atto che le spese di patrocinio previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto dall'art. 2230 del codice civile e dall'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 e saranno impegnate con separato provvedimento dell'Avvocato Coordinatore;
  1. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  1. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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