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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 58 del 15 giugno 2018


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 819 del 08 giugno 2018

Servizi sociali. Funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e dell'art. 46 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018". Definizione del nuovo modello organizzativo.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si procede a delineare il nuovo modello organizzativo per l’esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione in materia di politiche sociali, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” e dalla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.

L'Assessore Manuela Lanzarin di concerto con il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ha dettato prime disposizioni in tema di riordino delle funzioni provinciali, prevedendo all’art. 2 che le Province e la Città metropolitana di Venezia continuino ad esercitare le funzioni loro conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della legge, nelle more dell’adozione di successivi provvedimenti legislativi di riordino. 

In data 26 settembre 2016 è stato sottoscritto l’Accordo Quadro tra Regione, Province e Città metropolitana di Venezia, che detta i principi guida per il processo di riorganizzazione delle funzioni conferite dalla Regione alle Province e alla Città metropolitana di Venezia.

Successivamente, è intervenuta la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, la quale, agli articoli 1-6, ha definito le linee di fondo per l’avvio di un ampio e complesso progetto di riordino normativo delle funzioni in parola, in attuazione a quanto previsto dalla LR n. 19/2015.

Secondo l’impostazione accolta nel Collegato, il processo di riordino mira a realizzare un sistema integrato di governance locale che fa leva sulle seguenti linee direttrici:

  1. Riallocazione in capo alla Regione di una serie di funzioni non fondamentali, già conferite alle Province ed alla Città metropolitana di Venezia e individuate nell’allegato A del Collegato, ossia le funzioni in materia di caccia e pesca, turismo, agriturismo, economia e sviluppo montano, energia, industria, artigianato e commercio, sociale, mercato del lavoro, difesa del suolo, lavori pubblici (art. 1, co. 1); nonché le funzioni di vigilanza connesse all’esercizio delle funzioni non fondamentali (art. 6);
     
  2. Conferma in capo alle Province e alla Città metropolitana di Venezia delle altre funzioni non fondamentali, diverse da quelle elencate nell’Allegato A, ossia le funzioni in materia di pianificazione territoriale, protezione civile, formazione professionale, cultura, sport, cave, parchi (art. 1, co. 2);
     
  3. Proroga per l’anno 2017 del regime transitorio previsto dall’art. 5 della LR n. 19/2015 per la gestione delle funzioni in materia di mercato del lavoro (art. 1, co. 8).

L’art. 2 della LR n. 30/2016 prevede i seguenti strumenti attuativi:

  1. predisposizione di uno o più disegni di legge per l’adeguamento della normativa regionale di settore;
     
  2. adozione del provvedimento amministrativo di Giunta regionale per la definizione del modello organizzativo connesso all’esercizio delle funzioni riallocate alla Regione in ottica di efficientamento.

Nelle more del riordino normativo e organizzativo, opera il regime transitorio previsto dalla LR n. 30/2016, la quale, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa ha disposto che, fino alla concreta adozione dei provvedimenti attuativi di natura legislativa e amministrativa, le Province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni oggetto di riallocazione in capo alla Regione (art. 2, co. 5).

In tale quadro, con riferimento alle funzioni in materia di politiche sociali: a) assistenza scolastica integrativa a favore degli alunni/studenti con disabilità sensoriale; b) trasporto scolastico degli alunni portatori di handicap; c) interventi a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre; sono intervenuti due provvedimenti di Giunta regionale, finalizzati a programmare l’avvio della gestione regionale e al contempo ad assicurare la continuità agli interventi e servizi ascritti alle medesime funzioni.

In particolare, la DGR n. 949 del 23 giugno 2017 ha incaricato il Centro Regionale Acquisti (CRAV) per l’effettuazione della gara finalizzata all’acquisizione del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore degli alunni/studenti con disabilità sensoriale per l’anno scolastico 2018-2019, rinnovabile per l’anno scolastico 2019-2020. La procedura di gara è già stata avviata con pubblicazione del bando nel sito regionale in data 1 marzo 2018 e con scadenza 27 aprile 2018.

La successiva DGR n. 1394 del 29 agosto 2017 ha confermato che, relativamente all’acquisizione del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità sensoriale, le Province e la Città metropolitana di Venezia procedano, ai sensi di legge, con il rinnovo, se previsto, dei contratti in scadenza ovvero con l’indizione di nuove gare per l’intero anno scolastico 2017-2018.

La stessa DGR n. 1394/2017 ha dato autorizzazione alle Province e alla Città metropolitana di Venezia per la prosecuzione del servizio di trasporto degli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio, in materia di istruzione secondaria per l’intero anno scolastico 2017-2018 e per la prosecuzione nell’erogazione degli interventi sociali relativi ai figli minori riconosciuti dalla sola madre a tutto il 2017.

Più di recente, è intervenuta la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità 2018”, che ha operato il riordino normativo per i settori del turismo (artt. 9-11) e agriturismo (art. 22), nonché in materia di politiche sociali (art. 46), in conformità alla riallocazione delle funzioni ex provinciali in capo alla Regione; nel testo dell’articolato sono confluite le medesime disposizioni settoriali già contenute nel DDL n. 20 approvato dalla Giunta regionale in data 19 luglio 2017.

Siffatto intervento legislativo costituisce il primo passaggio procedurale previsto dall’art. 2 della LR n. 30/2016.

Occorre ora dar corso al secondo adempimento procedurale per addivenire all’effettivo avvio della gestione regionale delle funzioni in questione, mediante l’adozione del provvedimento di Giunta regionale di riorganizzazione diretto a definire le concrete modalità per l’esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione.

Entrambe le condizioni suesposte (riordino normativo e riassetto organizzativo) costituiscono, infatti, i presupposti necessari per determinare in concreto l’avvio dell’esercizio delle funzioni in capo alla Regione.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si intende dare avvio al processo di riorganizzazione per l’esercizio delle funzioni non fondamentali già conferite dalla normativa regionale di settore alle Province e alla Città metropolitana di Venezia in materia di politiche sociali (artt. 129, 131 e 138 della LR n. 11/2001).

Trattasi, come già ricordato, delle seguenti funzioni:

  1. Assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità sensoriale

La funzione riguarda gli interventi sociali a favore di persone sorde, cieche e ipovedenti, compresi i servizi di integrazione di tali soggetti nelle scuole di ogni ordine e grado e nei centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione nonché ai percorsi di primo e secondo livello dell’istruzione degli adulti.

L’attuazione di tali interventi implica lo svolgimento delle seguenti attività:

  • programmazione, coordinamento e verifica delle attività connesse al servizio;
     
  • espletamento delle formalità necessarie all’accoglimento delle richieste di assistenza scolastica integrativa;
     
  • attività educativa-didattica di supporto all’allievo per facilitare la comunicazione e superare le difficoltà di apprendimento connesse alla disabilità sensoriale da svolgere in collaborazione con la scuola, la famiglia e i servizi socio-sanitari secondo il progetto individualizzato definito dalle apposite Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali (UVMD);
     
  • quantificazione del monte ore annuale complessivo e ripartizione per ciascun utente sulla base del progetto individualizzato;
     
  • autorizzazioni alla frequenza in istituti specializzati a livello residenziale o semiresidenziale, previa valutazione UVMD;
     
  • produzione e riadattamento testi per ciechi e ipovedenti;
     
  • altre attività necessarie a garantire l’erogazione del servizio.

Attualmente il servizio viene erogato da parte delle Province e della Città metropolitana di Venezia a circa 965 alunni su tutto il territorio regionale.

Il servizio di assistenza scolastica integrativa è stato sviluppato negli anni dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia con la messa a punto di modelli di assistenza che prevedono l’affiancamento di operatori in grado di supportare nelle attività scolastiche ed educative gli alunni/studenti con disabilità sensoriale, sia a domicilio che in ambito scolastico.

Fino al corrente anno scolastico 2017-2018 la modalità di gestione del servizio da parte delle Province e della Città metropolitana di Venezia ha visto l’affidamento del servizio a soggetti esterni, con eccezione della Provincia di Padova che è ricorsa all’affidamento di incarichi professionali.

  1. Trasporto scolastico degli alunni portatori di handicap

La funzione riguarda il servizio di trasporto scolastico degli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionali accreditati in relazione ai percorsi per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione.

L’attuazione di tali servizi implica lo svolgimento delle seguenti attività:

  • programmazione, coordinamento e verifica delle attività connesse al servizio;
     
  • espletamento formalità necessarie per l’accoglimento delle richieste di trasporto scolastico;
     
  • altre attività necessarie a garantire l’erogazione del servizio.

Il servizio viene espletato a favore delle persone affette da patologia che non consente autonomamente il raggiungimento del complesso scolastico.
Attualmente il servizio viene erogato da parte delle Province e Città metropolitana di Venezia a circa 430 alunni su tutto il territorio regionale.

Il servizio di trasporto scolastico degli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionali accreditati in relazione ai percorsi per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione è stato sviluppato negli anni dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia con modelli organizzativi differenziati da una amministrazione all’altra. Sostanzialmente detti modelli hanno visto varie modalità di erogazione del servizio: trasferimenti economici al Comune di residenza dell’alunno; affidamento del servizio all’esterno tramite procedura pubblica; rimborso chilometrico alle famiglie disponibili a provvedere autonomamente al trasporto; rimborso chilometrico all’Azienda ULSS, al Comune, ad Associazioni di volontariato e/o a Fondazioni.

  1. Interventi a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre

La funzione riguarda gli interventi socio-assistenziali erogati a favore di minori riconosciuti dalla sola madre che sono in condizioni provvisorie o permanenti di disagio o precarietà socio-economica, familiare, sociale, psicologica, scolastica e formativa.

L’attuazione di tali interventi prevede l’erogazione dei seguenti servizi/prestazioni:

  • segretariato sociale;
     
  • prestazioni economiche;
     
  • rette di ospitalità del minore in comunità.

A riguardo, la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità 2018” ha indicato la priorità riferita agli interventi per i minori riconosciuti dalla sola madre accolti in comunità.

L’Allegato A al presente provvedimento riporta l’elenco nominativo del personale regionale attualmente in servizio presso le Province e la Città metropolitana di Venezia per l’esercizio delle suddette funzioni non fondamentali in materia di politiche sociali.

Tutto ciò premesso, il nuovo modello organizzativo per l’esercizio delle medesime funzioni non fondamentali riallocate in capo alla Regione del Veneto, di cui con l’odierno provvedimento se ne propone l’approvazione e l’applicazione in via sperimentale, è individuato nell’obiettivo di rispondere alle seguenti esigenze prioritarie:

  • assicurare il mantenimento di una presenza decentrata sul territorio regionale dei punti di riferimento per gli utenti e per le istituzioni coinvolte nell’erogazione degli interventi afferenti alle funzioni in oggetto, in particolare per le direzioni scolastiche;
     
  • facilitare, anche con riguardo a tali interventi, ottimizzazioni e sinergie nella più ampia programmazione e operatività dei servizi sociali e socio-sanitari in atto nei sette territori provinciali;
     
  • perseguire il graduale e coordinato allineamento dei livelli di intervento afferenti alle medesime funzioni ad uno standard uniforme sull’intero territorio regionale.

Pertanto, l’obiettivo del nuovo modello organizzativo è riconducibile alla creazione di una modalità omogenea di gestione dei servizi che garantisca una loro maggiore efficienza ed efficacia, la continuità dell’assistenza secondo uno standard uniforme, da perseguire gradualmente, pur salvaguardando le specificità territoriali e il contenimento e la sostenibilità dei costi.

A tal fine il modello prevede una prima fase sperimentale da attuare attraverso la delega dell’esercizio delle medesime funzioni alle aziende ULSS sul cui territorio insiste il comune capoluogo di Provincia, senza che ciò ne comporti il trasferimento della titolarità in capo alle stesse aziende, salvi ulteriori provvedimenti definitivi.

Nello svolgimento delle suddette funzioni delegate le aziende ULSS subentrano nella titolarità degli eventuali contratti sottoscritti dalla Regione del Veneto attinenti alle funzioni in parola, ovvero vi provvedono direttamente, e procedono in piena autonomia gestionale e tecnica avvalendosi del personale regionale di cui all’Allegato A all’uopo assegnato, ai sensi dell’art. 30, co. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, presso le medesime aziende.

Al fine di garantire economie di scala nella realizzazione di determinate attività riferite alle funzioni delegate, le aziende ULSS possono valutare l’opportunità di procedere con modalità operative accentrate in capo al personale regionale assegnato, ai sensi della norma richiamata, presso una o più aziende e in possesso delle necessarie competenze.

In considerazione dell’obiettivo di armonizzare e ricondurre ad uno standard uniforme su tutto il territorio regionale le diverse configurazioni, nelle modalità e nei livelli di intervento, fino ad oggi seguite dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia nell’esecuzione delle funzioni medesime, si prevede una fase di transizione anche successivamente alla delega delle funzioni alle aziende ULSS.

È istituito presso la Direzione regionale Servizi Sociali un tavolo tecnico di monitoraggio dell’attuazione del presente provvedimento, composto dal Direttore della suddetta Direzione regionale, con funzioni di coordinamento, nonchè dai Direttori dei servizi socio-sanitari delle aziende ULSS delegate, coadiuvati dal personale tecnico preposto. Qualora ritenuto necessario il tavolo potrà essere esteso anche alle rimanenti aziende ULSS.

Le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni delegate sono a carico esclusivo della Regione del Veneto che vi provvede attraverso:

  • la messa a disposizione di proprio personale dipendente mediante l’assegnazione dello stesso, ai sensi dell’art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, alle aziende ULSS delegate, ferma la titolarità del rapporto di lavoro con la Regione del Veneto e, quindi, con oneri a carico del bilancio regionale;
     
  • l’attribuzione alle aziende ULSS delegate delle risorse finanziarie per la copertura dei costi relativi agli interventi programmati per ciascuna delle funzioni in oggetto, mediante apposito provvedimento di riparto assunto dalla Giunta regionale a valere sul finanziamento specificatamente previsto nel bilancio regionale;
     
  • il trasferimento alle aziende ULSS delle risorse finanziarie di cui al punto precedente, per il tramite dell’Azienda Zero, mediante erogazioni in conto anticipi e conguaglio finale su rendicontazione dei costi sostenuti.

Le aziende ULSS provvedono all’esercizio delle funzioni delegate nei limiti delle risorse di cui al punto precedente.

Per la collocazione logistica degli uffici periferici, si prevede di utilizzare gli immobili già sede degli uffici delle aziende ULSS sul cui territorio insiste il comune capoluogo di Provincia.

Viene demandata a un successivo provvedimento della Giunta regionale l’approvazione dello schema di convenzione, da stipularsi tra la Regione del Veneto e le aziende ULSS, per la definizione delle concrete modalità organizzative prescelte, in ordine alle risorse umane e strumentali, comprese le ubicazioni degli uffici, correlate all’esercizio delle funzioni.

Per quanto attiene alle risorse finanziarie per la copertura dei costi relativi agli interventi programmati per ciascuna delle funzioni in oggetto, in forza di quanto previsto dall’art. 46, co. 5 della LR n. 45/2017, si provvede nell’ambito dello stanziamento di euro 11.000.000,00 previsto sul bilancio regionale per l’esercizio 2018. Al riguardo, così come previsto dal predetto art. 46, co. 5, si distinguono due momenti temporali:

  • 1^ Fase -  gestione provinciale: periodo 1° gennaio – 31 luglio 2018

agli oneri relativi a tale fase, quantificati in euro 7.000.000,00, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”;

  • 2^ Fase - gestione regionale: periodo 1° agosto 2018 – 31 dicembre 2018

agli oneri relativi a tale fase, quantificati in euro 4.000.000,00, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”.

Si precisa che i costi del personale regionale di cui all’Allegato A assegnato, ai sensi dell’art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, alle aziende ULSS delegate, ferma la titolarità del rapporto di lavoro con la Regione del Veneto, trova copertura negli appositi stanziamenti previsti per il personale dipendente della Regione sul bilancio regionale per l’esercizio 2018 e per quelli successivi.

Si precisa, altresì, che il nuovo modello di gestione regionale che prevede la delega delle funzioni in parola alle aziende ULSS non comporta oneri a carico dei bilanci delle singole Aziende.

Nell’attuale fase di transizione, ai sensi della precitata LR n. 30/2016, le Province e la Città metropolitana di Venezia continueranno ad esercitare le funzioni in materia sociale fino alla conclusione dell’anno scolastico 2017-2018.

Relativamente alla data di decorrenza del nuovo modello organizzativo, si ipotizza il 1° agosto 2018; ciò in ragione della necessità di completare i vari passaggi operativi e procedurali a tal fine necessari.

Da ultimo, si dà atto che, nel rispetto del principio di leale collaborazione, i contenuti del presente provvedimento sono stati condivisi con le Amministrazioni provinciali e la Città metropolitana di Venezia, in sede di Osservatorio regionale e di Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, mediante l’acquisizione dei pareri dei suddetti Organismi concertativi nella seduta congiunta del 22 maggio 2018.

Alla luce di quanto sopra esposto, preso atto della attuale distribuzione del personale distaccato presso le Province e la Città metropolitana di Venezia di cui all’Allegato A, si propone alla Giunta regionale di approvare il modello organizzativo per l’esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale” e dalla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”, come definito in parte premessa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 30, comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la Legge regionale del 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”;

VISTA la Legge regionale del 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;

VISTI gli articoli da 1 a 5 della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”;

VISTO l’articolo 46 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”;

VISTA la Legge regionale del 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i. “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””;

VISTO il parere favorevole espresso dall’Osservatorio e dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali nella seduta congiunta del 22 maggio 2018;

delibera

  1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  1. di prendere atto dell’attuale distribuzione presso le Province e la Città metropolitana di Venezia del personale regionale indicato nell’Allegato A del presente provvedimento, che sarà assegnato alle Aziende ULSS, ai sensi dell’art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e nei termini indicati in premessa, per l’esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione in materia di politiche sociali;
  1. di approvare il modello organizzativo per l’esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione in materia di politiche sociali, in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 e della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, come definito nella parte premessa del presente provvedimento in via sperimentale, salvi ulteriori provvedimenti definitivi;
  1. di dare atto che dalla data del 1° agosto 2018, il personale del comparto, dipendente dalla Regione e in distacco presso le Province e la Città metropolitana di Venezia, elencato nell’Allegato A, cessa dal distacco medesimo;
  1. di demandare a successivo provvedimento della Giunta regionale l’approvazione dello schema di convenzione tra la Regione e le aziende ULSS per la definizione delle concrete modalità di gestione dei servizi;
  1. di disporre la costituzione, presso la Direzione regionale Servizi Sociali, di un tavolo tecnico di monitoraggio delle funzioni delegate avente, in particolare, l’obiettivo di armonizzare e ricondurre ad uno standard uniforme le diverse configurazioni, nelle modalità e nei livelli di intervento, fino ad oggi seguite dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia nell’esecuzione delle funzioni medesime; il tavolo sarà composto dal Direttore della suddetta Direzione regionale, con funzioni di coordinamento, nonché dai Direttori dei servizi socio-sanitari delle aziende ULSS delegate, coadiuvati dal personale tecnico preposto; la competente Direzione regionale, qualora lo ritenga necessario potrà estendere la partecipazione al tavolo anche alle rimanenti aziende ULSS;
  1. di disporre che alla copertura finanziaria dei costi relativi agli interventi programmati per ciascuna delle funzioni riallocate in capo alla Regione in materia di politiche sociali, in forza di quanto previsto dall’art. 46, co. 5 della LR n. 45/2017, si provvede nell’ambito dello stanziamento sul bilancio regionale di complessivi euro 11.000.000,00 per l’esercizio 2018, così articolato:
  • 1^ Fase - gestione provinciale: periodo 1° gennaio – 31 luglio 2018

agli oneri relativi a tale fase, quantificati in euro 7.000.000,00, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”;

  • 2^ Fase - gestione regionale: periodo 1° agosto 2018 – 31 dicembre 2018;

agli oneri relativi a tale fase, quantificati in euro 4.000.000,00, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia";

  1. di precisare che i costi del personale regionale di cui all’Allegato A assegnato, ai sensi dell’art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, alle aziende ULSS delegate, ferma la titolarità del rapporto di lavoro con la Regione del Veneto, trova copertura negli appositi stanziamenti previsti per il personale dipendente della Regione sul bilancio regionale per l’esercizio 2018 e per i successivi;
  1. di disporre che con successivo decreto, la Direzione regionale Enti Locali e Servizi Elettorali e la Direzione regionale Servizi Sociali, ciascuna per la parte di propria competenza, provvederanno all’adozione degli atti di impegno di spesa;
  1. di demandare alla Direzione regionale Servizi Sociali l’adozione degli atti necessari per dare attuazione al presente provvedimento;
  1. di disporre che l’attribuzione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie per la copertura dei costi relativi agli interventi programmati per ciascuna delle funzioni delegate, all’avvio della gestione regionale, avverrà mediante apposito provvedimento di riparto assunto dalla Giunta regionale a valere sul finanziamento di cui al precedente punto 7.;
  1. di disporre che all’avvio della gestione regionale, la competente Direzione regionale Servizi Sociali provvederà al trasferimento delle risorse finanziarie, per il tramite dell’Azienda Zero, mediante erogazioni in conto anticipi e conguaglio finale su rendicontazione dei costi sostenuti;
  1. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo  l'Allegato A.

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