Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 60 del 19 giugno 2018


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 783 del 08 giugno 2018

Approvazione dei patti parasociali di Concessioni Autostradali Venete S.p.A..

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono approvati i nuovi patti parasociali di Concessioni Autostradali Venete S.p.A. che regolano la composizione e il funzionamento degli organi della società.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

L’art. 40, L.R. 2/2007 ha autorizzato la Giunta regionale a costituire una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di reti autostradali ricadenti nel territorio regionale. 

L’art. 2, comma 290, L. 244/2007 stabilisce che “le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l’Autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia – Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all’Autostrada Padova-Venezia S.p.A., ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l’ANAS S.p.A. e la Regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La società quale organismo di diritto pubblico, esercita l’attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed è sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l’Autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall’ANAS S.p.A.. Alla società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 289, ovvero ad esse direttamente connesse.”

L’art. 2, comma 289 della medesima legge, recita che: “al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all’ANAS S.p.A. possono essere trasferiti con decreto del Ministero delle infrastrutture dall’ANAS S.p.A. medesima ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall’ANAS S.p.A. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato.”

In data 01.03.2008 è stata, pertanto, costituita tra la Regione del Veneto e ANAS Spa la “Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A.” che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 290, L. 244/2007, ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia - Trieste e delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia – Padova.

In tale data si è provveduto altresì alla stipula dei Patti parasociali fra i due soci paritetici Regione del Veneto ed ANAS, al fine di meglio definire le modalità di governance e di funzionamento della CAV S.p.A..

Detti patti, vigenti dal 01.03.2008, si sono rinnovati tacitamente alla scadenza del primo quinquennio (01.03.2013) dalla costituzione della società e sono venuti a scadere in data 01.03.2018.

Prima di tale data, infatti, stante il lasso di tempo intercorso e alla luce dell’attuale operatività di CAV S.p.A. e delle modifiche normative nel frattempo intervenute in materia, in particolare il D.Lgs. 175/2016, integrato e  corretto dal D.Lgs. 100/2017, con DGR 1334/2017 si è ritenuto opportuno avviare un confronto con il socio paritetico ANAS S.p.A. al fine di ridefinire il contenuto dei Patti Parasociali medesimi.

A seguito di successivi scambi di corrispondenza tra i soci sono state predisposte ed esaminate da parte degli uffici competenti dei due Enti alcune proposte di modifica, fino a pervenire al testo, Allegato A, che sostanzialmente conferma l’impostazione della governance descritta nei patti precedentemente sottoscritti.

I patti allegati in particolare tengono conto della recente normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica, di quella a garanzia dell’equilibrio di genere e delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione.

Per quanto concerne la composizione dell’organo amministrativo i patti all’art. 3, comma 1, prevedono che:

“La Società, per motivi di adeguatezza organizzativa, considerate le rispettive partecipazioni dei due soci e l’attività svolta, e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, sarà guidata da un Consiglio di Amministrazione  composto da cinque componenti eletti dall’Assemblea su designazione:

 (i) quanto a tre componenti, tra cui il Presidente ed uno dei quali  appartenente al genere meno rappresentato, da parte della Regione Veneto;

(ii) quanto a due componenti, tra cui il Consigliere cui attribuire la carica di Amministratore Delegato, nel rispetto dell’equilibrio di genere , da parte di ANAS.”

In merito al Collegio Sindacale l’art. 8, comma 1, stabilisce che:

“Ai sensi dell’art. 3 della Legge 28 aprile 1971, n. 287, richiamato nell’art. 24 dello Statuto, il Presidente del Collegio è nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed un componente effettivo dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’Assemblea prende atto della nomina del Presidente del Collegio Sindacale da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del sindaco effettivo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; elegge, altresì, un sindaco effettivo su designazione della Regione Veneto, nel rispetto dell’equilibrio di genere.

La Regione Veneto ed ANAS S.p.A. designano altresì un sindaco supplente ciascuno garantendo l’equilibrio di genere.”

Per quanto fin qui rappresentato, emerge che, da una parte la stipula dei patti parasociali  appare necessaria a regolare la composizione ed il funzionamento degli organi sociali che, considerata la partecipazione paritetica al capitale sociale da parte dei due soci, sarebbe altrimenti molto complicato definire, dall’altra la governance proposta appare distribuire in maniera equa tra i soci il potere di guida della società, in particolare riservando ad ANAS S.p.A. maggiori poteri di gestione tramite la scelta dell’Amministratore Delegato e alla Regione del Veneto maggiori poteri di indirizzo e controllo grazie alla maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, tra cui il Presidente e alla designazione di un sindaco effettivo.

In ottemperanza poi a quanto indicato dall’ANAC, con le direttive adottate con determinazione n. 1134 del 8/11/2017, con il nuovo articolo 10 dei patti viene individuato il socio – ANAS S.p.A. –  a cui spetta la vigilanza sulle misure adottate dalla Società in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e sulla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Per tali considerazioni, si propone di approvare il testo dei patti parasociali di CAV S.p.A. come riportati nell’Allegato A, a cui si rinvia per la completa informazione sul contenuto dei medesimi e di incaricare il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato a sottoscrivere, insieme ad ANAS S.p.A., detti patti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 2, commi 289 e 290, L. 24.12.2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;

VISTO l’art. 40, L.R. 19.02.2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”;

VISTO l’art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"”;

VISTA la DGR n. 1334 del 16.08.2017 “Concessioni Autostradali Venete S.p.a.. Comunicazioni ai sensi dell’art. 15 dei Patti Parasociali vigenti al fine di avviare le procedure per il rinnovo degli stessi”;

VISTO lo statuto di CAV S.p.A.;

VISTA la proposta di patti parasociali predisposta dai competenti uffici della Regione del Veneto e di ANAS S.p.A., Allegato A;

delibera

  1. di dare atto che le premesse, compreso l’Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di approvare il testo dei patti parasociali di CAV S.p.A. come riportati nell’Allegato A e di incaricare il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato a sottoscrivere, insieme ad ANAS S.p.A., detti patti;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.

(seguono allegati)

783_AllegatoA_371993.pdf

Torna indietro