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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 59 del 19 giugno 2018


Materia: Designazioni, elezioni e nomine

Deliberazione della Giunta Regionale n. 771 del 08 giugno 2018

Modifica delle disposizioni della DGR n. 712 del 29 maggio 2017 conseguente alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 15 maggio 2018.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento la Giunta regionale, in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 15 maggio 2018 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 30 del 2016, modifica le disposizioni della DGR n. 712 del 29 maggio 2017.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

La Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 - Collegato alla legge di stabilità regionale 2017 -  l’art.31 comma 1, va a sostituire l’art. 40 della Legge regionale 14 settembre 1994, n. 55. In particolare il comma 5 prevede che “I componenti del Collegio hanno diritto al rimborso delle sole spese vive e documentate, per effetto del loro trasferimento in diverse sedi aziendali nell’esercizio delle loro funzioni. Non sono previsti rimborsi per spese di vitto, alloggio e di viaggio per il trasferimento tra la residenza o domicilio del componente e la sede legale dell’Azienda Sanitaria.“

Successivamente la Presidenza de Consiglio dei Ministri con deliberazione del 23 febbraio 2017, impugnava l’art. 31 della predetta Legge regionale n. 30/2016 in ragione del fatto che, pur condividendo la ratio della norma tesa alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi, essa contrasta con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, «segnatamente nella parte relativa alla materia del coordinamento della finanza pubblica, ravvisandosi, nella sostanza, elementi di disarmonia con la normativa statale in materia di vigilanza e controllo sulla spesa pubblica». Nelle considerazioni colte dall’Avvocatura generale dello Stato si rileva che il contingentamento delle spese, così come regolato nella legge regionale, non solo comprometterebbe le funzioni di controllo in capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze – anche alla luce del fatto che, laddove il rappresentante sia un dirigente del Ministero, egli sarebbe soggetto al regime retributivo della onnicomprensività, per cui non sarebbe destinatario neppure della indennità prevista dalla stessa legge regionale per i componenti del collegio –, ma limiterebbe anche l’attività connessa ai doveri e alle conseguenti responsabilità in capo ai collegi sindacali in tutti quei casi in cui le amministrazioni, titolari del potere di designazione, optino, in base a valutazioni discrezionali, per un componente sindaco non residente nel luogo in cui ha sede l’ente.

Tale questione è diventata rilevante nell’ambito della già avviata procedura di rinnovo dei collegi sindacali delle Aziende sanitarie nonché della nomina del Collegio sindacale dell’Azienda Zero, istituita con L.R. 19/2016, specificamente per quanto riguarda la designazione da parte del Ministero Economie e Finanza e Ministero della Salute dei rispettivi rappresentanti in seno ai suddetti collegi sindacali.

In considerazione dell’obbligatorietà della costituzione dei nuovi collegi sindacali delle Aziende e degli Enti del SSR e al fine di garantire l’operatività degli stessi, con deliberazione n. 712 del 29 maggio 2017 la Giunta regionale ha ritenuto opportuno autorizzare provvisoriamente – nelle more del pronunciamento della Corte Costituzionale - i Direttori Generali delle Aziende ULSS e il Commissario dell’Azienda Zero al rimborso  delle spese di trasferta dei dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 98/2018 del 15 maggio u.s,  ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale posta, tra l’altro, con riferimento all’art. 31, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 30 del 2016, ritenendo che tale norma non pregiudichi la presenza e la partecipazione dei rappresentanti ministeriali nei collegi sindacali delle aziende ULSS nella Regione Veneto e, perciò, non violi l’art. 117, terzo comma Cost., in riferimento all’art. 16 della Legge n. 196/2009 e agli artt. 2 e 20 del D.lgs. 123 del 2011.

Conseguentemente, a decorrere dall’esecutività di tale sentenza risulta applicabile l’art. 31 della L.R. 30/2016 e, pertanto, con il presente provvedimento si propone di stabilire che le disposizioni di cui alla DGR 712 del 29 maggio 2017 non siano più da ritenersi applicabili.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 15 maggio 2018;

Vista il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;

Vista la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

Vista la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30;

Vista la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, art. 2 – comma 2;

Vista la DGR 712 del 29 maggio 2017;

delibera

  1. di dare atto che quanto argomentato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. stabilire che a decorrere dall’esecutività della sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 15 maggio 2018 non è più applicabile quanto disposto dalla DGR 712/2017;
  3. di incaricare la Direzione Risorse Strumentali SSR, dell’attuazione del presente provvedimento;
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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