Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 58 del 15 giugno 2018


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 817 del 08 giugno 2018

Determinazione delle tipologie di intervento e delle strutture sociali e socio-sanitarie oggetto dei finanziamenti, dei criteri e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti. Articolo 44, comma 3, Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" e deliberazione n. 54/CR del 28 maggio 2018.

Note per la trasparenza

Il provvedimento fissa i criteri e le modalità operative dell’erogazioni riguardanti il fondo, in ossequio ai precetti indicati dal testo normativo in oggetto indicato.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L’articolo 44 della Legge Regionale (LR) n. 45 del 29 dicembre 2017 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018” ha istituito un fondo regionale per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote annuali costanti, senza oneri per interessi, nonché in conto capitale a fondo perduto, allo scopo di sostenere i progetti di investimento per la realizzazione di interventi edilizi, come definiti dall’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)”, sul patrimonio immobiliare, di proprietà di soggetti pubblici o soggetti privati non a scopo di lucro di cui all’articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, limitatamente ai fini dell’erogazione di servizi sociali o socio−sanitari.

Dato atto che il provvedimento normativo su richiamato pone in capo alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, la determinazione delle tipologie di intervento e delle strutture sociali e socio−sanitarie oggetto dei finanziamenti, dei criteri e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l’erogazione e il rimborso dei finanziamenti, nel rispetto degli indirizzi elencati al comma 3 dell’articolo 44 della LR n. 45/2017, con il presente provvedimento si provvede allo scopo. 

Allocazione risorse tra i settori di intervento

Ai fini delle predette determinazioni, sono state preliminarmente assunte a riferimento le pregresse esperienze in tema di finanziamento di interventi edilizi nel settore socio−sanitario dalle quali sono emersi elementi di valutazione da tenere in considerazione nella ripartizione delle risorse tra i possibili settori di intervento.

Sulla scorta di tali riscontri, si è ritenuto di procedere ripartendo le risorse disponibili per il triennio 2018−2020 tra i due settori di intervento di maggior rilievo nell’ambito socio−sanitario: “anziani non autosufficienti” e “disabili”, sulla base dei pesi relativi di tali settori, sia in termini di assistiti che di dotazione strutturale, opportunamente corretti per tener conto delle diverse dinamiche evolutive che contraddistinguono i medesimi settori. Invero, mentre l’offerta di servizi per persone non autosufficienti risulta già di livello adeguato e ben articolata, necessitando prevalentemente di interventi di adeguamento e ristrutturazione, incluse le costruzioni “ex novo” limitate alle sostituzione di immobili obsoleti e/o agli accorpamenti di immobili contigui per ottimizzazioni gestionali, il settore della disabilità rappresenta un sistema ancora in evoluzione nella implementazione dei servizi con ulteriori necessità di riqualificazione. Si è ritenuto, inoltre, di riservare una quota delle risorse disponibili al sostegno di “progetti innovativi” che i vari contesti territoriali possono esprimere per rispondere in modo sempre più appropriato ai nuovi bisogni emergenti e in continuo cambiamento. Da ultimo, si è ritenuto di accantonare una quota minimale per far fronte a possibili situazioni di particolare e comprovata “necessità e urgenza”.

Alla luce di quanto sopra, si propone di distribuire le risorse disponibili secondo le percentuali riportate nel seguente prospetto, con la possibilità di riallocazione tra un settore e l’altro di eventuali residui inutilizzati:

 

settori

anziani
non autosufficienti

disabili

progetti innovativi

interventi necessari e urgenti

totale

%

58

25

10

7

100

 

Allocazione delle risorse tra le linee di finanziamento a fondo perduto e a rimborso

Quanto alla ripartizione delle quote da destinare, rispettivamente, ai “finanziamenti in conto capitale a fondo perduto” e ai “finanziamenti in conto capitale a rimborso”, si ritiene di riservare la contribuzione a fondo perduto alle istanze di entità economica fino a Euro 200.000,00, in ragione dell’incongruenza dell’attivazione di una procedura di restituzione articolata in più annualità rispetto all’esiguità di importi contenuti entro il limite anzidetto. Ad ogni modo, onde evitare che contribuzioni a fondo perduto finiscano con il privilegiare soggetti poco virtuosi nella gestione corrente, si stabilisce che per avere accesso al finanziamento a fondo perduto il soggetto istante deve, da un lato, dare prova dell’effettiva impossibilità di far fronte con risorse proprie o di finanziamento alla spesa complessiva necessaria alla realizzazione dell’intervento e, dall’altro, deve presentare, nel caso trattasi di Ipab commissariata, un piano di risanamento risolutivo della gestione corrente ovvero, nel caso trattasi di altri soggetti, un saldo attivo triennale tra il valore della produzione e i costi della produzione.

Quota di copertura dei costi di investimento

I finanziamenti, sia a rimborso che a fondo perduto, sono concessi nel limite dell’ottanta per cento delle spese riconosciute ammissibili e necessarie per la realizzazione dei progetti. Per le Ipab commissariate, le quali presentino un piano di risanamento risolutivo della gestione corrente ovvero per le altre Ipab gli ultimi tre bilanci d’esercizio in utile o quanto meno in pareggio, il finanziamento erogato potrà coprire il cento per cento delle spese ammissibili.

Tipologie degli interventi ammissibili

Per quanto riguarda le tipologie degli interventi ammissibili ai contributi di cui al presente provvedimento, si ritiene di individuarle, ai sensi dell’articolo 44 della LR n. 45/2017, con riferimento alle definizioni poste dall’articolo 3 del DPR n. 380/2001 ed, in particolare, nell’ambito delle seguenti lettere del comma 1 del medesimo articolo 3: b) “interventi di manutenzione straordinaria”; c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”; d) “interventi di ristrutturazione edilizia”; e) “interventi di nuova costruzione” limitatamente agli interventi di trasformazione edilizia.

Criteri di valutazione delle domande

Le domande per i finanziamenti di progetti relativi ai settori “anziani non autosufficienti” e “disabili”, verranno valutati secondo i seguenti criteri:

Criteri di valutazione – settori “anziani non autosufficienti” e “disabili

Punti

Progetto presentato da ente pubblico

2 punti

Identità tra soggetto gestore e proprietario dell’immobile

1 punto

Interventi di adeguamento ai requisiti di cui alla LR n. 22/2002

1 punto

Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza (antisismica, antincendio, etc., nell’ambito del DPR n. 380/2001)

2 punti

Interventi finalizzati alla videosorveglianza interna

1 punto

Interventi di sostituzione/accorpamento immobili per migliorare la gestione dei servizi

2 punti

Interventi volti ad introdurre fattori che migliorino la qualità intrinseca degli immobili con evidenti riflessi sulla qualità di vita e il benessere degli ospiti (comfort, riservatezza, riduzione numero posti letto per stanza, etc.)

Fino a 3 punti

 

Le domande per i finanziamenti di progetti innovativi, verranno valutati secondo i seguenti criteri:

Criteri di valutazione – settore “progetti innovativi

Punti

Identità tra soggetto gestore e proprietario dell’immobile

1 punto

Interventi di utilità sociale con gestione innovativa e il coinvolgimento delle persone anziane valorizzandone le esperienze personali (invecchiamento attivo)

1 punti

Interventi con gestione innovativa a favore di persone con disabilità per l’integrazione lavorativa

2 punti

Interventi che evidenziano la capacità di “fare rete” con altre organizzazioni ed enti senza scopo di lucro a finalità sociale e socio−sanitaria, culturale e ludico sportiva

Fino a 2 punti

Precedenti esperienze nel settore d’intervento che sostengano la capacità di riuscita “sociale” dell’iniziativa

Fino a 3 punti

Ampia sostenibilità e coerenza del piano economico gestionale dell’iniziativa

Fino a 2 punti

 

A parità di punteggio delle domande, sarà utilizzato il criterio dell’ordine di arrivo secondo la data e l’ora emesse dagli uffici del protocollo regionale.

Soggetti beneficiari

Ai sensi dell’articolo 44 della LR n. 45/2017, possono essere destinatari del finanziamento i soggetti pubblici o i soggetti privati non a scopo di lucro di cui all’articolo 128 della LR 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112”, la quale, peraltro, nel senso che qui interessa, a sua volta richiama l’articolo 1 della legge n. 328 dell’8 novembre 2000, che siano “proprietari degli immobili oggetto di intervento o altri avente titolo, nonché i gestori dei servizi sociali o socio sanitari”, purché appartengano alle categorie di destinatari di cui sopra. I soggetti privati non a scopo di lucro per essere ammessi al finanziamento devono essere iscritti ai corrispettivi registri regionali.

Dalla combinata lettura dei commi 1 e 2 dell’articolo 44 si evince che, comunque, l’immobile su cui viene realizzato l’intervento edilizio deve essere “di proprietà di soggetti pubblici o soggetti privati non a scopo di lucro di cui all’articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, e destinato a servizi sociali e socio sanitari”.

Nel caso in cui la domanda di finanziamento venga presentata dal gestore del servizio sociale o socio−sanitario o da altro avente titolo, è necessario che venga data dimostrazione del titolo di disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento e della formale accettazione alla realizzazione dell’intervento da parte del proprietario dell’immobile.

I soggetti beneficiari devono soddisfare i requisiti previsti dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”.

Presentazione delle domande di ammissione e documentazione a corredo

L’istanza per accedere al finanziamento va redatta unicamente, pena l’esclusione, sulla base del modello che costituisce l’Allegato A “Istanza di finanziamento di cui all’articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017”, compilato in ogni sua parte e completato con la relazione sulla gestione e i servizi erogati e con una sintetica relazione illustrativa del progetto redatta da un tecnico iscritto all’ordine o dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e con gli altri allegati previsti.

In particolare, la relazione illustrativa del progetto dovrà evidenziare, ancorché in modo sintetico, le scelte progettuali in relazione agli aspetti di sicurezza (antisismica, antincendio, etc.), di adeguamento ai requisiti della LR n. 22/2002, di funzionalità, di qualità di vita/benessere degli ospiti e di efficienza gestionale, con particolare riguardo al risparmio energetico, ai costi di conduzione e manutenzione dell’immobile.

Alla luce del fatto che l’articolo 44, comma 3, lettera a) della LR n. 45/2017 stabilisce che “devono essere previamente acquisiti tutti i provvedimenti e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l’autorizzazione alla realizzazione ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e successive modificazioni, ove richiesta, necessarie ad assicurare l’immediata cantierabilità”, tenuto in considerazione il costo necessario per disporre della documentazione progettuale idonea all’immediata cantierabilità di un intervento edilizio, si ritiene che in fase di istanza possa essere sufficiente la compilazione dei dati richiesti nell’Allegato A, ove siano rilevabili e autocertificati tutti gli elementi necessari e sufficienti per applicare i criteri fin qui individuati, tenuto conto peraltro della necessità di disporre di una stima dei costi di investimento di cui deve essere assicurata la copertura finanziaria nel piano delle fonti di finanziamento da approvare con apposito atto deliberativo da parte del soggetto ai fini della sottoscrizione della Convenzione di cui all’Allegato B. Resta inteso che il disposto di cui all’articolo 44, comma 3, lettera a) della LR n. 45/2017 di cui sopra costituirà necessario riferimento nelle successive fasi di conferma del contributo, che non potrà avvenire in assenza dei requisiti ivi specificati, i quali dovranno essere soddisfatti nei termini predefiniti nella Convenzione di cui all’Allegato B pena la revoca del contributo.

E’, inoltre, necessario che l’istanza si riferisca ad un unico progetto o ad un suo lotto funzionale e venga corredata dalla presentazione di un piano gestionale quinquennale e dal parere favorevole dei revisori dei conti o dei sindaci. Non saranno finanziati i progetti i cui lavori sono stati conclusi precedentemente alla presentazione della domanda. Ciascun soggetto proponente potrà presentare non più di un progetto.

Le domande dovranno essere presentate a mezzo PEC o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e pervenire agli indirizzi indicati entro e non oltre le ore 12.00 del quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dei criteri per l’erogazione e il rimborso dei finanziamenti da parte della Giunta regionale sul Bollettino ufficiale regionale, pena l'esclusione.

Per le domande pervenute mediante lettera raccomandata l’indirizzo è il seguente: Regione del Veneto Direzione Servizi Sociali, Dorsoduro, 3493 30123 Venezia.

Per le domande trasmesse a mezzo PEC l’indirizzo è il seguente: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it.

Sulla busta esterna, per la modalità di trasmissione a mezzo di lettera raccomandata, e nell’oggetto della PEC, per la trasmissione a mezzo PEC, dovrà essere riportata la dicitura “ISTANZA DI FINANZIAMENTO EX ARTICOLO 44 LR N. 45/2017”.

Formazione graduatorie e ammissione a finanziamento

Entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, la Direzione regionale Servizi Sociali, quale struttura incaricata alla loro verifica formale, coadiuvata dalla Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera per il vaglio degli aspetti progettuali richiedenti quelle capacità tecniche proprie della Struttura regionale indicata, potrà chiedere l’integrazione delle stesse qualora fossero incomplete. Tale integrazione dovrà essere fornita entro un massimo di 20 giorni, naturali e consecutivi, successivi, pena l’esclusione dell’istanza.

Ai fini della successiva valutazione delle domande per la formazione della relativa graduatoria, la Direzione Servizi Sociali, coadiuvata dalla Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera, potrà avvalersi, fatto salvo l’esito negativo della propedeutica ricognizione interna tra i dipendenti regionali, del supporto di esperti nelle materie attinenti gli ambiti oggetto del presente provvedimento.

L’approvazione del progetto dovrà essere proposta alla Giunta regionale dalla Direzione Servizi Sociali, in accordo con la Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera, raccordando i procedimenti di realizzazione con quelli di autorizzazione all’esercizio, là dove richiesta.

Gli interventi ritenuti ammissibili, sono finanziati con provvedimento della Giunta regionale nei limiti della disponibilità del Fondo. Sarà compito della Direzione Servizi Sociali dare comunicazione formale agli interessati.

Come stabilito dall’articolo 44, comma 3, lettera d) della LR n. 45/2017, sull’immobile oggetto del finanziamento regionale deve essere costituito un vincolo di destinazione d’uso per servizi sociali e socio−sanitari per una durata non inferiore a quindici anni a partire dalla data certificata di agibilità con possibilità di alienazione dell’immobile in costanza di vincolo di destinazione d’uso solo ai soggetti elencati al comma 2 (enti pubblici o privati del Terzo Settore), fatto salvo quanto fissato dall’articolo 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43.

Gli interventi oggetto di finanziamento in conto capitale a rimborso, entro i 60 giorni dalla data del provvedimento di ammissione al finanziamento dell’intervento, dovranno essere oggetto della stipula di una Convenzione, sottoscritta dal Direttore regionale della Direzione Servizi Sociali e dal soggetto assegnatario del finanziamento, i cui elementi principali, meglio evidenziati nello schema di Convenzione di cui all’Allegato B al presente provvedimento, sono:

  • l’accettazione del finanziamento e l’indicazione precisa delle annualità di restituzione, tenendo conto del limite massimo di 10 anni stabilito dall’articolo 44, comma 3, lett. e) della LR n. 45/2017;
  • l’impegno a presentare entro i sei mesi successivi Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera, il progetto definitivo. Si precisa che, per tale termine di sei mesi, è ammessa la concessione di una sola proroga di massimo ulteriori due mesi per motivi non addebitabili all’istante e che in caso essa non venga rispettata, comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione con la conseguente decadenza dai benefici economici;
  • l’indicazione della data di inizio e fine lavori con il cronoprogramma operativo;
  • il piano di restituzione del finanziamento, con la decorrenza della restituzione a partire dalla data di fine lavori, come indicata dal cronoprogramma di cui al punto precedente, indipendentemente da eventuali proroghe concesse;
  • per consentire il regolare funzionamento del fondo, nonché tutelare l’integrale restituzione delle risorse pubbliche afferenti al medesimo fondo, costituirà requisito essenziale per la sottoscrizione della Convenzione, l’obbligo per il beneficiario di prestare specifica garanzia fideiussoria a favore della Regione del Veneto di valore almeno pari al finanziamento regionale e che non può essere inferiore alla durata del piano di rimborso;
  • qualora, nel termine di durata del vincolo di 15 anni, sia modificata la destinazione d’uso per servizi sociali e socio−sanitari o l’immobile oggetto dell’intervento finanziato risulti inutilizzato, il beneficiario dovrà restituire alla Regione del Veneto la quota del contributo concesso in misura proporzionale rispetto agli anni non destinati all’utilizzazione; tale quota verrà aumentata degli interessi legali;
  • la durata della Convenzione e le ipotesi di revoca del finanziamento che coincidono con l’elusione delle clausole della medesima Convenzione.

Analogamente gli interventi oggetto di finanziamento in conto capitale a fondo perduto, entro i 60 giorni dalla data del provvedimento di ammissione al finanziamento, dovranno essere oggetto della stipula di una Convenzione, sottoscritta dal Direttore regionale della Direzione Servizi Sociali e dal soggetto assegnatario del finanziamento, secondo lo schema di Convenzione di cui all’Allegato B al presente provvedimento, al netto delle parti relative alla disciplina della restituzione del finanziamento.

La DGR n. 54/CR, come previsto dall’art. 2, comma 9, della legge regionale n. 19/2016, è stata inviata alla Quinta Commissione consiliare per il previsto parere. La Commissione ha esaminato la proposta di deliberazione  nella seduta n. 101 del 05 giugno 2018, esprimendo parere favorevole all'unanimità (PAGR n. 316 - 54/CR/2018), subordinatamente alla modifica delle percentuali delle allocazioni tra i settori di intervento, come di seguito indicato: anziani non autosufficienti 58%, disabili 25%, interventi necessari e urgenti 7%.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

  • VISTO l’articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017;
  • VISTO il comma 3 dell’articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017;
  • VISTA la DGR n. 54/CR del 28 maggio 2018;
  • VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato nella seduta n. 101 del 05 giugno 2018   PAGR n. 316 - 54/CR/2018, trasmesso con nota Prot. n. 13728 del 7 giugno 2018;
  • VISTO l’art. 2, co. 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di approvare i criteri, le tipologie di intervento e le modalità operative e procedurali ai fini dell’operatività dell’articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 come illustrati in premessa che qui è da intendersi interamente richiamata e trasfusa;
  2. di approvare l’Allegato A al presente provvedimento recante il modello “Istanza di finanziamento di cui all’articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del dicembre 2017”;
  3. di approvare l’Allegato B al presente provvedimento recante lo schema di Convenzione da sottoscrivere dal Direttore regionale della Direzione Servizi Sociali e dal soggetto assegnatario del finanziamento;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

817_AllegatoA_371955.pdf
817_AllegatoB_371955.pdf

Torna indietro