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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 56 del 12 giugno 2018


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 745 del 28 maggio 2018

Assegnazione di contributi regionali per l'anno 2018 a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti per le spese sostenute per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale nell'anno 2017.

Note per la trasparenza

Approvazione dei criteri di assegnazione ed erogazione di contributi regionali per l’anno 2018 a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti per il pagamento della retta relativa all’inserimento di minori in unità d’offerta residenziali di cui alla D.G.R. 84/2007 e D.G.R. 242/2012 ad essi dedicate sulla base degli esiti della DGR n. 1210 del 1 agosto 2017.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La legge 184/1983 recante “Diritto del minore ad una famiglia” afferma il diritto del minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia (articolo 1), delineando, nel caso in cui il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, misure di protezione quali l’affidamento familiare (articolo 2, comma 1) e ove ciò non sia possibile, l’inserimento in comunità di tipo familiare (articolo 2, comma 2).

La Regione del Veneto con legge regionale 13 aprile 2001, n° 11, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112”, in sostituzione di apposito Fondo destinato al funzionamento degli interventi e dei servizi e delle attività socio – assistenziali (articolo 15 della Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55), ha istituito all’articolo 133, il Fondo Regionale per le Politiche Sociali individuando alla lettera i), quale criterio per la ripartizione dello stesso, il “sostegno di iniziative a tutela dei minori”.

Alla luce di ciò è stato possibile prevedere tra le forme di intervento appartenenti a quest’ambito, l’assegnazione di contributi economici a Comuni e Aziende Ulss, volti a sostenere e promuovere l’erogazione di servizi sociali resi per interventi a favore di minori in situazione di disagio e inserimento presso famiglie affidatarie e presso strutture tutelari.

I Comuni sono per legge individuati quali titolari delle funzioni di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali (art. 130, comma 1, legge regionale 13 aprile 2001, n. 11), degli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell’ambito della competenza amministrativa e civile (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, articolo 23, lett. c) nonché, ai sensi della normativa sia regionale che nazionale, quali enti tenuti al pagamento della retta per i minori inseriti in strutture residenziali. L’art. 13 bis della legge regionale del 3 febbraio 1996, n. 5 e l’art. 6, comma 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono infatti concordi nell’indicare il comune di residenza del minore al momento del ricovero in struttura quale ente tenuto ad assolvere “[…] le prestazioni obbligatorie di natura sociale a favore di cittadini in stato di bisogno ed inseriti presso strutture residenziali […]”.

A far data dall’anno 2011 (D.G.R. n. 2043 del 25 novembre 2011), in un’ottica di potenziamento dell’affido familiare, considerato anche ai sensi della L. 184/83, quale risorsa elettiva per il minore allontanato dalla famiglia d’origine, le risorse disponibili hanno visto l’allocazione prevalente nel sostegno di tale strumento di protezione, con ciò determinandosi una contrazione delle risorse destinate al sostegno dei comuni tenuti al pagamento delle rette dei minori inseriti in strutture di accoglienza ad essi dedicate.

In virtù di quanto premesso, l’inserimento di minori in struttura e il conseguente pagamento delle rette determina per i Comuni, in particolare per i comuni di piccole dimensioni, un’assunzione di spesa obbligatoria e non dilazionabile la quale incide fortemente sugli equilibri di bilancio, con il rischio concreto non solo di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica ma anche di difficoltà nel rendere operativi ed efficaci interventi di protezione a favore di minori in situazione di difficoltà e disagio.

Alla luce di ciò, al fine di garantire un efficace sistema di protezione e tutela del minore in stato di difficoltà, con DGR n. 1210 del 1 agosto 2017 è stato approvato il “Bando per l’assegnazione di contributi regionali a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, per le spese sostenute per l’inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale” sulla base delle spese effettivamente assunte nell’anno 2017, determinando in € 1.000.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, per le spese sostenute per l’inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale.

In attuazione della succitata DGR n. 1210 del 1 agosto 2017, con DDR n. 165 del 14 dicembre 2017 è stato assunto l’impegno di spesa per un importo complessivo di € 500.000,00, a fronte di una richiesta totale pari a € 2.962.296,12, a favore di n. 186 Comuni sulla base delle spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2017 per l’inserimento di n. 413 minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale; mentre con DDR n. 39 del 22 maggio 2018 è stato assunto l’impegno di spesa per un importo complessivo di € 500.000,00, a fronte di una richiesta totale pari a € 2.655.687,18., a favore di n. 183 Comuni (28 dei quali non avevano presentato richieste per il 1° semestre) sulla base delle spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2017 per l’inserimento di n. 394 minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale

Considerato che:

  • con le risorse disponibili si è riusciti a soddisfare soltanto il 17,8 % delle richieste pervenute, che in totale sono risultate pari a € 5.617.983,31;
  • i contributi del genere di quelli contemplati dal presente provvedimento vengono, di norma, quantificati sulla base dei dati relativi all’anno precedente;
  • la previsione di due Fasi-Tranche distinte non ha sortito l’effetto desiderato, ossia riuscire ad erogare o comunque notificare entro il 2017 almeno una prima quota dei contributi previsti: il DDR di impegno per la prima Fase-Tranche, il n. 165, è datato 14 dicembre 2017 e si è potuto notificare soltanto nel corso del corrente anno;
  • nella maggior parte dei casi i Comuni interessati rimangono gli stessi: hanno presentato richieste sia per il 1° che per il 2° semestre il 72,4% dei Comuni interessati (ossia 155 su un totale di 214) e comunque quelli che rimarrebbero eventualmente esclusi potrebbero rientrare il prossimo anno.

Con  l’obiettivo di semplificare l’attività amministrativa si propone di ripartire le risorse a disposizione per il 2018 sulla base delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2017 e quindi arrivare a soddisfare il 36% delle richieste complessivamente pervenute a seguito della DGR n. 1210 del 1 agosto 2017.

Quindi, con il presente provvedimento si intende prevedere l’assegnazione di contributi per le spese sostenute nell’anno 2017 per il pagamento delle rette relative all’inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, destinando una somma pari ad Euro 1.000.000,00, a valere sul capitolo 102039 “Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (art. 20 L. 8/11/2000 n.328 e art. 80 c.17 L. 23/12/2000 n. 388)”, di cui al Decreto interministeriale del 23 novembre 2017.

Ciò premesso, si incarica quindi il Direttore della Direzione Servizi Sociali o suo delegato a provvedere all’assunzione di ogni atto conseguente compreso l’impegno di spesa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

  • Vista la L. 184/1983;
  • Visto il D.P.R. 616/1977;
  • Vista la L. 328/2000;
  • Vista la L.R. 5/1996;
  • Vista L.R 11/2001;
  • Vista la L.R. 22/2002
  • Vista la D.G.R. 84/2007;
  • Vista la D.G.R. 569/2008;
  • Vista la D.G.R. 2416/08;
  • Vista la D.G.R. 242/2012;
  • Visto il Decreto interministeriale del 23 novembre 2017;
  • Vista la DGR n. 1210 del 1 agosto 2017;
  • Visti i DDR n. 165 del 14 dicembre 2017 e n. 39 del 22 maggio 2018

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
  2. di determinare in € 1.000.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti per le spese sostenute per l’inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali o suo delegato, disponendo la copertura finanziaria a carico delle risorse assegnate con il Decreto interministeriale del 23 novembre 2017 di riparto del Fondo nazionale Politiche Sociali per l’anno 2017 stanziate sul capitolo 102039 “Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (art. 20 L. 8/11/2000 n.328 e art. 80 c.17 L. 23/12/2000 n. 388)” del Bilancio di previsione 2018-2020;
  3. di incaricare atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali o suo delegato a provvedere all’assunzione di ogni atto conseguente compreso l’impegno di spesa.
  4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non riveste natura di debito commerciale;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
  6. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
  7. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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