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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 52 del 29 maggio 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 677 del 15 maggio 2018

Piani triennali dei fabbisogni di personale delle aziende ed enti del SSR ex art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001: incarico al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di emanare indicazioni operative per l'applicazione delle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" contenute nello schema di decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione sul quale nella seduta del 19 aprile 2018 è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza Unificata.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, a seguito delle modifiche che il decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 ha apportato al decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale viene incaricato di emanare indicazioni operative nei confronti delle aziende ed enti del SSR delle Linee di indirizzo in oggetto e viene definito il procedimento per l'adozione e l'approvazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6 dello stesso decreto legislativo n. 165/2001.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Il 25 maggio 2017 è stato emanato il decreto legislativo n. 75, ad oggetto "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Il decreto citato ha novellato in più punti il decreto legislativo n. 165/2001, in particolare ha modificato e integrato gli art. 6 e 6 bis e ha introdotto l'art. 6 ter, apportando sostanziali modifiche alla materia dei fabbisogni di personale, con lo scopo di innovare la logica e la metodologia per la loro determinazione da parte delle singole amministrazioni.

In estrema sintesi, ciò che è cambiato è il rapporto e la funzione dei piani triennali dei fabbisogni e delle dotazioni organiche, concetti già noti nel nostro ordinamento, la cui definizione e portata sono stati ribaltati. Prima delle modifiche del decreto n. 75 del 2017, infatti, i piani dei fabbisogni derivavano dalla determinazione delle dotazioni organiche. Secondo il testo attualmente vigente del decreto n. 165/2001, la determinazione delle dotazioni organiche è una conseguenza della formulazione dei piani dei fabbisogni, che si distinguono dalle prime in quanto il piano dei fabbisogni può essere definito come lo strumento che individua, in termini qualitativi (per professionalità) e quantitativi (per ore nel triennio), le risorse umane necessarie a porre in essere le prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro e dagli altri istituti utilizzati, mentre la dotazione organica può essere definita come lo strumento che, facendo riferimento al piano triennale dei fabbisogni, individua, in termini qualitativi (per profilo) e quantitativi (per numero di teste), il personale con rapporto di lavoro dipendente che le singole amministrazioni ritengono necessario per porre in essere le prestazioni che sono tenute ad erogare.

L'articolo 6 ter del D.Lgs. 165/2001 ha demandato a specifici decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, la definizione, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, delle linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale. Lo stesso articolo stabilisce che, con riguardo alle aziende ed agli enti del Servizio sanitario nazionale, i predetti decreti siano adottati, di concerto anche con il Ministro della Salute, in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della L. 131/2003.

L'articolo 6 ter, al comma 6 stabilisce per le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui allo stesso articolo il divieto di assumere nuovo personale, divieto che, in prima applicazione, ai sensi del successivo articolo 22, comma 1, decorre dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo ministeriali.

Si ricorda che la D.G.R. n.1306 del 16 agosto 2017, con la quale, tra l'altro, sono state emanate linee guida per la predisposizione del nuovo atto aziendale delle aziende del SSR, ha formulato alcune indicazioni per le stesse aziende funzionali alla definizione delle dotazioni organiche, anche nelle more dell'emanazione delle citate linee di indirizzo ministeriali, fermo restando l'obbligo, successivamente, dell'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale e della conseguente rimodulazione della dotazione organica.

La medesima deliberazione ha altresì richiamato le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i cui contenuti sono stati confermati dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni, secondo cui gli enti del SSN concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che la spesa del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, non superi il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%. Nelle more della definizione di una metodologia di determinazione del fabbisogno di personale a livello nazionale che ne comporti il superamento, tale limite e i correlati tetti di spesa determinati annualmente dalla Giunta Regionale sono stati posti come vincoli indefettibili per la definizione della dotazione organica.

La D.G.R n. 2176 del 29 dicembre 2017, recante disposizioni concernenti il personale delle aziende ed enti del SSR, nel confermare l'obbligo per le stesse aziende ed enti di formulare all'interno dei piani trimestrali dei fabbisogni le richieste di autorizzazione alle assunzioni all'Area Sanità e Sociale, ha ricordato l'impossibilità del rilascio di siffatta autorizzazione, in assenza dell'adozione degli stessi piani in conformità alle linee di indirizzo ministeriali, qualora emanate. La medesima D.G.R. ha fissato nella misura di € 2.708.245.954,20 l'obiettivo di costo per il personale relativo al 2018 per tutte le aziende ed enti del SSR.

Premesso quanto sopra, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha proposto uno schema di decreto contenente le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni del personale (PTFP) delle pubbliche amministrazioni. Su tale schema è stata sancita l'intesa nella seduta della Conferenza Unificata del 19 aprile 2018. Peraltro, su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'intesa prevede la costituzione di un Comitato tecnico presso la Conferenza Stato-Regioni che dovrà formulare entro il 30 settembre 2018 una proposta di revisione della normativa in materia di contenimento del costo del personale delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Secondo la previsione dell'art. 6 ter del decreto legislativo n. 165/2001, le predette linee di indirizzo prevedono una specifica sezione dedicata alle aziende ed enti del SSN. In particolare sono fornite indicazioni di carattere generale per la predisposizione dei piani, quali il richiamo ai limiti finanziari da rispettare, le valutazioni organizzative che devono sottendere l'individuazione dei fabbisogni, gli elementi di cui si deve tener conto, ed altro ancora.

Si evidenzia, per quanto riguarda gli aspetti procedurali, che le linee di indirizzo prevedono che i PTFP delle aziende ed enti del SSN siano approvati dalle rispettive regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del DM 70/2015, e successivamente adottati in via definitiva.

Al fine di agevolare le aziende ed enti del SSR nella redazione del proprio piano e di garantire omogeneità di comportamenti, si propone di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di predisporre indicazioni operative per l'applicazione delle anzidette linee di indirizzo.

Le predette indicazioni dovranno, comunque, prevedere che nelle more dell'introduzione di standard di personale per livello di assistenza da parte della legislazione statale, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Patto per la Salute 2014-2016, le aziende ed enti del SSR nella redazione dei PTFP facciano riferimento agli standard definiti a livello regionale ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 23/2012 e dell'articolo 23 della L.R. 19/2016.

Con il presente atto, inoltre, viene definito il procedimento per l'adozione e l'approvazione dei PTFP.

In sede di prima applicazione i piani dovranno essere adottati in via provvisoria dalle aziende ed enti del SSR e trasmessi all'Area Sanità e Sociale entro 60 giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo nella Gazzetta Ufficiale.

Nei successivi 60 giorni, fatte salve eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni, il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, incaricato con il presente provvedimento, approverà i piani che dovranno essere poi adottati in via definitiva dalle aziende ed enti del SSR e comunicati, nei loro contenuti, nei seguenti 30 giorni, tramite il sistema di cui all'art. 60 del decreto legislativo 165/2001.

Per i piani successivi al primo, l'adozione da parte delle aziende ed enti del SSR avverrà entro il 30 novembre di ogni anno. Entro il 31 gennaio dell'anno seguente il Direttore Generale dell'Area provvederà all'approvazione dei piani, che dovranno infine essere comunicati tramite il sistema di cui all'art. 60 del decreto legislativo 165/2001 entro i trenta giorni successivi all'adozione definitiva dei PTFP.

Si precisa che in sede di prima applicazione il divieto di assunzioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 ter del D.Lgs. 165/2001 e dell'articolo 22, comma 1 del D.Lgs. 75/2017, si applica qualora, decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo nella Gazzetta Ufficiale, non sia stato ancora adottato in via definitiva il PTFP. Considerato, peraltro, che tale adozione, secondo le stesse linee di indirizzo, è condizionata all'approvazione del medesimo PTFP da parte delle Regioni, il termine citato va ritenuto sospeso nel periodo intercorrente tra la trasmissione all'Area Sanità e Sociale e la comunicazione da parte di quest'ultima dell'approvazione del Piano.

Si evidenzia, inoltre, che il piano dei fabbisogni deve essere coerente con i vincoli in materia di contenimento del costo del personale stabiliti dai sopra richiamati articoli 1, comma 565, della L. 296/2006 e 2, comma 71, della L. 191/2009, fino a quando non sarà attuata la revisione di tale normativa secondo quanto stabilito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 19 aprile 2018.

Si ricorda, in proposito, che la spesa per il personale del SSR, come emerge dal tavolo degli adempimenti costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nel 2016 risultava, per la Regione Veneto, ancora superiore di oltre 31 milioni di euro rispetto al limite di legge, al netto dei rimborsi per il personale universitario.

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le aziende ed enti del SSR, nell'adozione dei PTFP, dovranno garantire la preventiva informazione sindacale, secondo le previsioni dei CC.CC.NN.LL. del Comparto sanità e delle aree dirigenziali del SSN.

Si precisa, infine, che le indicazioni operative nei confronti dell'ARPAV verranno definite, in considerazione dello specifico ordinamento di tale ente, con successivo atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto l'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75;

Visto l'articolo 8 della L.R. 29 giugno 2012, n. 23;

Visto l'articolo 23 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;

Vista la D.G.R. n. 1306 del 16 agosto 2017;

Vista la D.G.R. n. 2176 del 29 dicembre 2017;

Visto l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 19 aprile 2018;

Visto l'articolo 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di emanare indicazioni operative per l'applicazione delle linee di indirizzoper la predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale (PTFP) da parte delle aziende ed enti del SSR;
  3. di stabilire che nelle more dell'introduzione di standard di personale per livello di assistenza da parte della legislazione statale, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Patto per la Salute 2014-2016, le aziende ed enti del SSR nella redazione dei PTFP facciano riferimento agli standard definiti a livello regionale ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 23/2012 e dell'articolo 23 della L.R. 19/2016;
  4. di stabilire che in sede di prima applicazione i PTFP siano:
  1. adottati in via provvisoria dalle aziende ed enti del SSR e trasmessi all'Area Sanità e Sociale entro 60 giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo nella Gazzetta Ufficiale;
  2. approvati dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale nei successivi 60 giorni, fatte salve eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni;
  3. adottati in via definitiva dalle aziende ed enti del SSR e successivamente alla predetta approvazione e comunicati nei loro contenuti nei seguenti 30 giorni tramite il sistema di cui all'art. 60 del decreto legislativo 165/2001;
  1. di stabilire che i PTFP successivi al primo siano:
  1. adottati in via provvisoria da parte delle aziende ed enti del SSR entro il 30 novembre di ogni anno;
  2. approvati dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale entro il 31 gennaio dell'anno successivo, fatte salve eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni;
  3. adottati in via definitiva dalle aziende ed enti del SSR successivamente alla predetta approvazione e comunicati nei loro contenuti nei seguenti 30 giorni tramite il sistema di cui all'art. 60 del decreto legislativo 165/2001;
  1. di specificare che in sede di prima applicazione il divieto di assunzioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 ter del D.Lgs. 165/2001 e dell'articolo 22, comma 1 del D.Lgs. 75/2017 si applica qualora, decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione contenente le predette linee di indirizzo, non sia stato ancora adottato in via definitiva il PTFP, ferma restando la sospensione della decorrenza del termine nel periodo intercorrente tra la trasmissione dello stesso PTFP all'Area Sanità e Sociale e la comunicazione della sua approvazione da parte di quest'ultima;
  2. di precisare che il piano dei fabbisogni dovrà essere coerente con i vincoli in materia di contenimento del costo del personale stabiliti dagli articoli 1, comma 565 della L. 296/2006 e 2, comma 71, della L. 191/2009, fino a quando non sarà attuata la revisione della citata normativa secondo quanto stabilito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 19 aprile 2018;
  3. di precisare che ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le aziende ed enti del SSR, nell'adozione dei PTFP, dovranno garantire la preventiva informazione sindacale, secondo le previsioni dei CC.CC.NN.LL. del Comparto sanità e delle aree dirigenziali del SSN;
  4. di riservarsi di modificare la presente deliberazione qualora fosse necessario per armonizzarne i contenuti con il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante le linee di indirizzo di cui al punto 2;
  5. di dare atto che le indicazioni operative nei confronti di ARPAV verranno definite, in considerazione dello specifico ordinamento di tal ente, con successivo atto;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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