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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 52 del 29 maggio 2018


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 705 del 21 maggio 2018

Approvazione dello Schema di Convenzione quadro per la stipula di convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo di persone disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 276/2003.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva lo schema di convenzione quadro da sottoscrivere tra Regione del Veneto e parti sociali per l’attuazione dell’art. 14 del D.lgs 276/2003. A seguito della stipula della convenzione quadro sarà possibile la stipula di singole successive convenzioni tra Servizi per l’impiego e datori di lavoro finalizzate all’inserimento lavorativo in cooperative sociali di disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

L'Assessore Elena Donazzan di concerto con l'Assessore  Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La materia del lavoro, dopo l’entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014 n. 56, nota come “Legge Delrio”, non rientra più tra le funzioni fondamentali dell’ente Provincia. Si è aperto di conseguenza un processo, non ancora concluso, per un riordino delle competenze istituzionali in tema di lavoro. Nell’attuale fase transitoria, per garantire continuità nell’erogazione dei servizi pubblici, alle Province e alla Città Metropolitana di Venezia è riconosciuta unicamente la competenza amministrativa e organizzativa nella conduzione dei Centri per l’Impiego. Altre funzioni attribuite precedentemente alle Province e alla Città Metropolitana di Venezia rientrano ora nella competenza regionale.

È questo il caso dell’art. 14 del D.lgs. n. 276/2003 che prevede la possibilità, per i datori di lavoro, di assolvere parzialmente agli obblighi di assunzione di personale disabile mediante il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali.

La sua attuazione è subordinata all’adozione di una convenzione quadro nella quale sono definiti e regolati gli elementi indicati al comma 2 del suddetto art. 14, che riguardano aspetti non trascurabili, quali la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse al fine che le stesse siano valutate congrue per assolvere agli obblighi di assunzione di personale disabile, oppure l’individuazione del limite massimo di copertura delle quote d’obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

A seguito della Legge Regionale n. 3/2009 e prima della riforma istituzionale, in Veneto le convenzioni quadro erano sottoscritte in sede provinciale e ogni Provincia aveva dato attuazione alla previsione normativa.

Si rende ora necessario, date le premesse, predisporre uno schema di convenzione quadro da sottoscrivere con le Parti sociali, anche al fine di uniformare le modalità e le procedure di utilizzo dello strumento e, inoltre, per stimolarne l’impiego  anche nei territori dove le convenzioni ex art. 14 del D.lgs. n.  276/2003 hanno ricevuto una scarsa attuazione.

Lo schema “Allegato A” alla presente deliberazione di cui ne forma parte integrante, è stato lungamente oggetto di confronto con le Parti sociali ed è stato predisposto sulla base delle convenzioni quadro adottate dalle Province di Belluno e Treviso, nelle quali l’utilizzo di tale strumento è stato più diffuso.

Nella convenzione quadro proposta, si tengono in considerazione e si enfatizzano le finalità per cui è stato introdotto nell’ordinamento l’art. 14 del D.lgs. n. 276/2003, regolamentando le modalità di individuazione dei disabili da inserire nelle cooperative sociali. È con lo strumento delle Cooperative sociali, infatti, che possono essere avviati al lavoro soggetti per i quali sarebbe altamente improbabile un inserimento lavorativo direttamente in aziende private e che possono essere creati contesti lavorativi protetti.

La Convenzione quadro prevede che un datore di lavoro possa stipulare, con una cooperativa sociale e il Centro per l’impiego competente, una convenzione nella quale si obbliga a conferire una commessa di lavoro di un determinato valore a una cooperativa sociale. La cooperativa, dal canto proprio, si obbliga ad assumere almeno un disabile, individuato dai servizi competenti. Il Centro per l’Impiego assicura che i disabili assunti dalla cooperativa siano conteggiati come se fossero assunti dal datore di lavoro, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/99.  

Nella convenzione quadro si prevede che detta modalità di assolvimento degli obblighi di legge sia possibile nel limite massimo del 20% dell’intera quota di obbligo, elevabile al 30% nel caso in cui i disabili assunti siano disabili psichici o intellettivi o con invalidità fisica superiore al 79%. Per quanto riguarda l’entità del valore della commessa,  per il riconoscimento dell’assolvimento  dell’obbligo di assunzione di disabile,  si stabilisce che i servizi pubblici per l’impiego competenti verifichino la congruità del valore della commessa conferita con i costi del lavoro sostenuti dalla Cooperativa sociale per i disabili assunti dalla stessa nonché con altri eventuali costi a cui la cooperativa deve far fronte per l’esecuzione della commessa stessa o per l’impegno organizzativo derivante,  compresi i costi per la messa a disposizione di figure professionali di supporto. Nello schema di convenzione quadro allegato si prevedono le procedure per la stipula della convenzione di affidamento e per la gestione della stessa, nonché le necessarie attestazioni, sulla base di modelli che verranno approvati dal Direttore della Direzione Lavoro. Si stabilisce, inoltre, che le convenzioni attualmente attive, stipulate ai sensi di convenzioni quadro provinciali, continuino a produrre i propri effetti fino alla scadenza fissata ma, nel caso in cui il datore di lavoro e la cooperativa intendano rinnovare la convenzione, questa dovrà essere stipulata secondo la disciplina prevista nella Convenzione quadro allegata. Per agevolare la transizione verso le disposizioni presenti  nello schema di convenzione quadro si prevede che, per quanto riguarda il coefficiente di calcolo dei lavoratori da dedurre in convenzione, trovano ancora applicazione, fino a fine 2021, per gli ambiti territoriali di riferimento, le formule previste nelle convenzioni quadro vigenti al momento della stipula della convenzione allegata e, pertanto, per i territori provinciali di Belluno, Treviso e Verona.

Si prevede, infine, la realizzazione di un sistema di monitoraggio e una vigenza triennale della Convenzione quadro, tacitamente rinnovabile.

Il testo della Convenzione quadro è stato sottoposto all’esame della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali che, nella seduta del 8 maggio 2018, ha espresso parere favorevole.

Si stabilisce infine che la convenzione quadro potrà essere sottoscritta, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del D.lgs. n. 276/2003, dalle associazioni datoriali e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali, anche in momenti successivi, nonché da associazioni dei disabili. Pur non prevedendo l’art. 14 del summenzionato D.lgs. n. 276/2003 che le convenzioni quadro siano sottoscritte dalle associazioni rappresentanti di persone disabili, tali associazioni sono ugualmente ammesse alla sottoscrizione dell’allegato schema di convenzione quadro come condivisione dello strumento.

I termini del presente provvedimento sono stati con concordati con la competente struttura Direzione Servizi Sociali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge 12 marzo 1999 n. 68;

Visto il D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56;

Visto il D.lgs. 14 settembre 2015 n. 150;

Visto il parere favorevole della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali del 8 maggio 2018;

Visto l’art. 2, comma 2, della L. R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.

delibera

  1. di dare atto che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del provvedimento;
  2. di approvare lo schema di convenzione quadro Allegato A alla presente deliberazione che ne forma parte integrante;
  3. di dare atto che la convenzione di cui al precedente punto sarà sottoscritta, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato;
  4. di stabilire che la convenzione quadro possa produrre effetti esclusivamente per datori di lavoro privati, in considerazione del fatto che l’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 276/2003 prevede che le disposizioni contenute nel decreto legislativo non trovino applicazione per le pubbliche amministrazioni;
  5. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell’esecuzione del presente atto, compresa l’approvazione dello schema di convenzione di affidamento e dei modelli di attestazione dovuti dal datore di lavoro e dalle cooperative sociali;
  6. di stabilire che gli effetti della convenzione quadro decorreranno dalla approvazione, con atto del Direttore della Direzione Lavoro, dello schema di convenzione di affidamento;
  7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art.  23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

705_AllegatoA_370617.pdf

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