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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 659 del 15 maggio 2018
Interventi in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi, anno 2018, rivolti a finanziare le attività e le strutture di cui alla L.R. 23 aprile 2013 n. 5.
La Regione del Veneto promuove nei confronti delle donne vittime di violenza interventi di sostegno in collaborazione con Enti pubblici e privati che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori. Con il presente provvedimento, dando attuazione all’articolo 12 della L.R. n. 5/2013, si approvano i criteri e le modalità per la concessione di contributi agli Enti locali rivolti a finanziare le attività e le strutture previste dalla Legge Regionale.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”, prevede che la Regione del Veneto ponga in essere azioni volte alla tutela e al recupero di condizioni di vita normali delle donne vittime di violenza nonché attività mirate al contrasto del fenomeno.
A tal fine la norma stabilisce che la Regione - in collaborazione con gli Enti locali, le istituzioni, le associazioni e le organizzazioni senza finalità di lucro, che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori ed abbiano sviluppato esperienze e competenze specifiche - promuova e favorisca l’attività di centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello per donne vittime di violenza e loro figli minori.
Nell’ambito delle risorse assegnate nel Bilancio regionale di previsione 2018-2020 per l’attuazione della L.R. n. 5/2013 sono disponibili Euro 500.000,00 sul capitolo 101877 “Trasferimenti per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne (art. 2 L.R. 23/04/2013, n. 5)”.
Per l’assegnazione dei contributi anno 2018 si procede dando attuazione all’articolo 12 della L.R. n. 5/2013 e ai criteri di individuazione dei soggetti ammessi a presentare domanda stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 1356 del 28 luglio 2014.
Il “Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne” previsto all’articolo 8 della citata L.R. n. 5/2013 - con funzione di supporto, di consultazione e di indirizzo nei confronti della Giunta regionale - riunito il giorno 28 febbraio 2018 ha espresso parere favorevole alla proposta di assegnazione dei finanziamenti anno 2018 rivolti a finanziare le attività e le strutture di cui alla L.R. n. 5/2013 i cui criteri, priorità e modalità per l'assegnazione dei contributi regionali sono riportati di seguito.
BENEFICIARI FINALI DELL’INTERVENTO
Donne, sole o con figli minori, vittime di violenza in qualsiasi forma essa si concretizzi, che potranno essere accolte nei centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello, indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica.
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO
1. Comuni del Veneto:
2. Aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) del Veneto:
I Comuni o le Aziende ULSS che presentano domanda di finanziamento alla Regione del Veneto sono considerati “capofila” dell’iniziativa. Il capofila sarà il beneficiario formale del contributo regionale e responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione del progetto (comunicazione formale dell’avvio delle attività, redazione e sottoscrizione della relazione finale corredata dal relativo rendiconto delle spese sostenute, conservazione della documentazione contabile).
TIPOLOGIE DI STRUTTURE FINANZIABILI
Le strutture oggetto del finanziamento sono:
Le predette strutture devono essere iscritte negli elenchi aggiornati e approvati con deliberazione della Giunta regionale come previsto dall’articolo 7, comma 1, della L.R. n. 5/2013. Nello specifico, gli elenchi di riferimento sono quelli approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 761 del 29 maggio 2017, non essendo intercorse variazioni sostanziali in esito all’ultima rilevazione annuale conclusasi il 28 febbraio 2018 (secondo procedura prevista dall’Allegato D alla DGR n. 1254 del 16.07.2013). Tra le tipologie di strutture finanziabili rientrano altresì quelle di nuova costituzione secondo deliberazione della Giunta regionale n. 1157 del 19 luglio 2017 di impiego dei fondi statali di cui al DPCM del 26 novembre 2016.
STANZIAMENTO
Lo stanziamento complessivo di Euro 500.000,00 previsto dal Bilancio di previsione 2018-2020 per la concessione dei finanziamenti per le attività e le strutture di cui alla L.R. n. 5/2013 viene ripartito tra le tre tipologie di strutture finanziabili, come di seguito riportato:
INTERVENTI AMMESSI
L’implementazione e la gestione delle strutture finanziabili sopra elencate.
DURATA
Tutti gli interventi ammessi dovranno avere durata annuale con termine entro il 30 novembre 2019. Con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale di approvazione del riparto dei contributi concessi sarà fissato il termine per la presentazione delle relazioni conclusive e delle rendicontazioni di spesa.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO
Le domande presentate saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
GRADUATORIA
La valutazione delle domande risultate ammissibili è finalizzata alla redazione di 3 distinte graduatorie formate applicando i criteri di valutazione precedentemente indicati - Centri antiviolenza, Case rifugio e Case di secondo livello - che verranno approvate con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale entro 180 giorni, come previsto dalla DGR n. 600 dell’8 maggio 2017.
CONTRIBUTO CONCEDIBILE
La Regione del Veneto contribuirà al finanziamento delle domande approvate fino alla copertura del totale dei costi preventivati considerati ammissibili. Il finanziamento regionale non potrà comunque superare l’importo complessivo massimo di Euro 17.000,00 per ogni domanda ammessa al finanziamento, secondo il criterio di seguito specificato:
Nel caso di non esaurimento dello stanziamento disponibile per una data tipologia, in sede di riparto, potrà essere valutata la possibilità di implementare lo stanziamento per le altre tipologie in relazione al numero di domande pervenute. I contributi concessi dovranno esser utilizzati per le spese preventivate nel modulo di domanda ed ammesse.
Si propone di demandare a successivo provvedimento del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale l’approvazione del bando e della modulistica per la presentazione delle richieste di contributo relative agli interventi per l’implementazione e la gestione di strutture adibite a centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello di cui alla L.R. 23.04.2013, n. 5, secondo quanto previsto dalla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
- VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e ss. mm. e ii.;
- VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii;
- VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
- VISTA la L.R. 23 aprile 2013, n. 5;
- VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- VISTA la DGR n. 1254 del 16 luglio 2013;
- VISTA la DGR n. 761 del 29 maggio 2017;
- VISTA la DGR n. 1157 del 19 luglio 2017;
- VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 47 “Bilancio di previsione 2018-2020”;
- VISTA la DGR n. 10 del 05.01.2018 “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020”;
- VISTO il DSGP 11 gennaio 2018, n. 1 “Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020”;
- VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss. mm. e ii.;
delibera
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