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Materia: Bilancio e contabilità regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 649 del 15 maggio 2018
L.R. 27/2006, art. 7, comma 3, come modificato della L.R. 46/2017, art. 2. Disposizioni applicative per la rateizzazione del pagamento delle somme dovute a titolo di tassa automobilistica, di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e imposta regionale sostitutiva e di tassa sulle concessioni per l'apertura e l'esercizio di farmacie.
Con il presente atto vengono fornite le disposizioni applicative per la rateizzazione del pagamento delle somme dovute a titolo di tassa automobilistica, addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e imposta regionale sostitutiva e di tassa sulle concessioni per l'apertura e l'esercizio di farmacie, in conformità alla Legge di stabilità regionale 2018.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
L’art. 2, L.R. 46/2017, ha modificato la L.R. 27/2006, in materia di tributi regionali, sostituendo il comma 3 dell’art. 7, in tema di rateizzazione di tributi regionali.
Il nuovo comma 3, rispetto al precedente, prevede in caso di accertamenti tributari, la possibilità di pagare in misura rateale le somme complessivamente dovute dai contribuenti a titolo di tributo regionale, sanzioni e interessi, anche cumulativamente per più posizioni debitorie relative al medesimo tributo.
Nello specifico, la Regione del Veneto tuttavia riconosce il pagamento rateale qualora il contribuente, per il medesimo tributo oggetto della richiesta di rateizzazione, non abbia pendenti altri debiti, anche non ancora accertati o iscritti a ruolo. E’previsto inoltre che il debito possa essere dilazionato fino ad un massimo di otto rate trimestrali.
La legge regionale ha demandato alla Giunta regionale l’emanazione del provvedimento attraverso il quale stabilire le relative modalità applicative, compresa la determinazione delle garanzie da prestare.
Con riferimento alla tassa automobilistica, all' addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e imposta regionale sostitutiva e alla tassa sulle concessioni per l'apertura e l'esercizio di farmacie, si rende necessaria l’adozione di puntuali modalità applicative che si propongono in approvazione come da Allegato A.
Per somme dovute a titolo di tributo, sanzione e interessi, e relativi accessori, di ammontare complessivo pari o superiore a € 10.000,00, la concessione della rateizzazione si propone subordinata alla presentazione di idonea garanzia da prestarsi mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a garanzia del bilancio regionale.
Rispetto alla regolamentazione precedente le famiglie e le imprese potranno accedere alla procedura di rateizzazione per somme inferiori e con rate trimestrali, anziché mensili, che potranno impattare in minor misura sulla programmazione delle spese familiari o di impresa.
Le disposizioni di cui all’Allegato A si applicano esclusivamente alle somme dovute a titolo di tassa automobilistica, di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e imposta regionale sostitutiva e tassa sulle concessioni per l'apertura e l'esercizio di farmacie.
Il presente provvedimento sostituisce per i tributi sopra indicati la regolamentazione precedente approvata con DGR 1728/2007.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l’art. 16, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, L. 23.12.1996, n. 662”;.
Vista la L.R. 21.12.2006, n. 27 “Disposizioni in materia di tributi regionali”;
Vista la L.R. 29.12.2017, n. 46 “Legge di stabilità regionale 2018”;
Vista la DGR 1728 del 12.06.2007 “L.R. 21.12.2006, n. 27, art. 7, comma 3. Disposizioni di attuazione per la rateizzazione del pagamento delle somme dovute a titolo di tributi regionali”
delibera
(seguono allegati)
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