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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 47 del 18 maggio 2018


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 675 del 15 maggio 2018

Accreditamento istituzionale per le unità di offerta socio sanitarie area anziani e disabili. DGR/CR n. 38 del 30/04/2018.

Note per la trasparenza

con questo provvedimento, acquisito il parere della Quinta Commissione, si rilascia l’accreditamento istituzionale per le unità di offerta socio sanitarie area anziani e disabili valutate coerenti secondo la procedura prevista dalla DGR 1861/2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l’emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’istituto dell’accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 16 e dei requisiti di cui all’art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l’altro, i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento delle unità di offerta che erogano prestazioni socio-sanitarie e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell’ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Con DGR n. 1860 del 25/11/2016 recante “Elenco ricognitivo delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere area anziani, disabili, minori e dipendenze gestite da soggetti privati titolari di accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sociosanitarie. L.R. 16/08/2002, n. 22” è stato confermato il definitivo superamento del cosiddetto “accreditamento provvisorio” o “preaccreditamento” riconosciuto ex lege, in favore dello status di accreditamento istituzionale.

Con DGR n. 1861 del 25/11/2016, recante "Determinazioni operative nell'ambito delle procedure di applicazione della DGR 16/1/2007, n. 84 relativamente al rilascio dell'accreditamento istituzionale approvate con DGR 3/7/2007, n. 2067 per le strutture sociosanitarie afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze. L.R.16/8/2002, n. 22" è stato individuato, con decorrenza 1 gennaio 2017, un nuovo percorso per il rilascio degli accreditamenti istituzionali alle strutture socio-sanitarie afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze assumendo quanto previsto dall'articolo 17 bis, comma 6 della L.R. n. 22 del 2002.

A seguito del nuovo assetto organizzativo delle Aziende ULSS, determinato dalla Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, con DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016 Allegato H, in attesa, della ridefinizione del nuovo modello di sanità veneta e alla riorganizzazione strutturale e funzionale dei servizi sanitari e sociosanitari della Regione Veneto secondo i fini previsti dall’art.15 della Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22, è stata disposta la sospensione dell’accreditamento di nuovi soggetti a tutto il 2017.

Di conseguenza, nel corso del 2017, in ottemperanza a quanto disposto con la citata deliberazione, sono state prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute da parte di soggetti già in possesso dell’accreditamento istituzionale allo scopo di procedere alla verifica triennale del mantenimento dei requisiti di accreditamento ai sensi dell’art. 19, comma 2, della L.R. n. 22/02.

In tale quadro, cessati gli effetti della DGR n. 2174/2016 in merito alla sospensione dell’accreditamento di nuovi soggetti, in ordine a ciascuna domanda di rilascio di accreditamento fino ad ora pervenute, è stato effettuato incarico di visita di verifica presso le Aziende ULSS territorialmente competenti, che hanno provveduto nei termini e modalità previste dalla normativa vigente allo svolgimento dei sopralluoghi presso le unità di offerta coinvolte.

Dalle risultanze dei sopralluoghi sono conseguite valutazioni positive, contenute nei verbali di visita di verifica, agli atti della competente Direzione regionale Servizi Sociali, valide al rilascio dell’accreditamento istituzionale.

La commissione regionale CRITE nella seduta del 20 aprile 2018 ha preso atto degli esiti dell’istruttoria ed ha confermato il parere positivo alla conferma dell’accreditamento istituzionale alle strutture elencate nell’Allegato A al presente atto, parte integrate dello stesso.

Conclusa l’istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, all’esito del procedimento descritto comprensivo della verifica in loco del mantenimento dei requisiti di accreditamento effettuata dalle Aziende ULSS delegate, sono stati predisposti gli elenchi di sintesi delle singole strutture, specificate nell’Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento.

Alla luce di quanto esposto, si propone di rilasciare l’accreditamento istituzionale agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone non autosufficienti e disabili individuati nell’Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento, per tre anni dalla data di approvazione del presente atto.

Vista la necessità di uniformare i percorsi volti alla conferma dell'accreditamento istituzionale, si propone di disporre la proroga tecnica del presente provvedimento, fino al 31 dicembre del terzo anno dal rilascio, ossia fino al 31 dicembre 2021; la domanda di conferma va comunque presentata entro il 30 aprile del terzo anno dal rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale, indipendentemente dalla data di rilascio dello stesso, ossia il 30/04/2021.

Come prescritto dall’art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all’art. 16 l’accreditamento è sospeso o revocato.

Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del D.Lgs 502/92.

Acquisito, ai sensi dell’art 17 bis, comma 6 della L.R. n. 22 del 2002 e della DGR n. 1861 del 25/11/2016, il parere favorevole all’unanimità della Quinta Commissione Consiliare rilasciato in data 10/05/2018.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l’art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

Visto l’art. 17 bis, comma 6 della L.R. n. 22 del 2002;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Vista la DGR n. 1860 del 25/11/2016;

Vista la DGR n. 1861 del 25/11/2016;

Vista la DGR n. 2174 del 23/12/2016;

Visto il parere favorevole all’unanimità della Quinta Commissione Consiliare rilasciato in data 10/05/2018;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
  2. di rilasciare l’accreditamento istituzionale per tre anni dalla data di approvazione del presente atto agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e disabili individuati nell’Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento;
  3. disporre la proroga tecnica del presente provvedimento, fino al 31 dicembre del terzo anno dal rilascio, ossia fino al 31 dicembre 2021;
  4. di disporre, altresì, che la domanda di conferma vada comunque presentata entro il 30 aprile del terzo anno dal rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale, indipendentemente dalla data di rilascio dello stesso, ossia entro il 30/04/2021;
  5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all’art. 16, l’accreditamento è sospeso o revocato;
  6. di stabilire che in sede del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato ai requisiti prescritti ed elencati per ciascuna unità di offerta contenuta dell’Allegato A;
  7. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l’accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
  8. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
  9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
  10. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione;
  11. di notificare il presente atto alle strutture di cui all’Allegato A e di darne comunicazione alle Aziende ULSS competenti per territorio, alle relative Conferenze dei Sindaci e ai Comuni;
  12. di incaricare, l’U.O. Non Autosufficienza, Ipab, Autorizzazione e Accreditamento, struttura afferente alla Direzione Servizi Sociali, dell’attuazione ed esecuzione del presente atto;
  13. di incaricare l’U.O. Non Autosufficienza, Ipab, Autorizzazione e Accreditamento, in caso di errori materiali del presente atto, all’adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all’Azienda ULSS. di riferimento;
  14. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  15. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

(seguono allegati)

675_AllegatoA_370228.pdf

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