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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 49 del 22 maggio 2018


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 del 08 maggio 2018

Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto (art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 - DMiSE 10.09.2010, p. 13.1, lett. j). Procedure di dettaglio per la messa in pristino dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento s’intendono fornire le disposizioni utili alla effettiva demolizione e  messa in pristino dei luoghi interessati dagli stabilimenti di produzione di energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili a integrazione della procedura prevista dalla DGR n. 253 del 22 febbraio 2012 - << Autorizzazione degli impianti di produzione di energia, alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j).>>.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45;
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010;
Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 2 marzo 2010, n. 453;
Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 22 febbraio 2012, n. 253.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, ha esteso le procedure di cui all’articolo 12 del D Lgs n. 387/2003 agli impianti di produzione di biometano.

Con il citato articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, il comma 4 ha introdotto “[…] l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto […]”.

L’allegato al decreto ministeriale del 10 settembre 2010 ha dettagliato alla lettera j), punto 13.1, i termini e le modalità per il rispetto di tale obbligo, prescrivendo che sia garantito “impegno alla corresponsione all’atto  di avvio dei lavori [di costruzione] di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell’amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l’importo stabilito in via generale dalle Regioni […]; la cauzione è stabilita in favore dell’amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di messa in pristino […]”.

Con le deliberazioni n. 453/2010 e n. 253/2012, la Giunta regionale del Veneto ha stabilito le modalità di calcolo degli importi, il fac-simile di testo della garanzia, i termini per il rinnovo della garanzia medesima - ovvero la trasmissione di una nuova garanzia - nonché la tempistica utile all’Amministrazione regionale per mantenere costante nel tempo l’ipotesi di mancata demolizione e ripristino dei luoghi alla situazione ex-ante il rilascio dell’autorizzazione unica. In particolare con la DGR n. 253/2012 è stabilito all’allegato “A” le conseguenze per l’eventuale inadempimento dell’obbligo di prestazione di garanzia e decadenza del titolo abilitativo, senza, peraltro, specificare tempi e modalità per entrare in possesso del luogo e le procedure per l’effettiva demolizione e ripristino allo stato originario delle aree.

Più recentemente il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2018), prevedendo, all’articolo 26, le azioni da intraprendere nell’ipotesi che il soggetto autorizzato non esegua le opere di messa in pristino dei luoghi alla situazione ex-ante il rilascio dell’autorizzazione unica.

Con il presente provvedimento s’intendono, pertanto, fornire gli ausili operativi onde permettere all’Ente autorizzante, ovvero ad altra Amministrazione o Ente pubblico delegato, di eseguire, nell’eventualità che il soggetto gestore dell’impianto ometta il ripristino allo stato originario dei luoghi, le “opere di messa in pristino” come dispone il DM 10 settembre 2010. L’Allegato A al presente provvedimento fornisce, pertanto, le procedure di dettaglio per l’entrata in possesso dell’area da parte dell’esecutore dei lavori, per l’esecuzione delle opere di messa in pristino dei luoghi, nonché la restituzione del fondo al legittimo proprietario, fatto salvo, comunque, il recupero del credito per le opere non previste dal “piano di ripristino” presentato in fase di istanza di rilascio dell’autorizzazione unica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE”;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO l’articolo 26 alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 – “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili”;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 – D MiSE 10-9-2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012,  n. 54 e s.m.i.”;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1405 del 29 agosto 2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare le disposizioni contenute nell’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell’ambito del quale sono riportate le procedure di dettaglio per la effettiva messa in pristino dei luoghi interessati da opere, impianti e infrastrutture connesse con la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
  3. di confermare che l’iter di ripristino dei luoghi, così come specificato nell’allegato A al precedente punto, segue la disciplina di cui alla DGR n. 253 del 22 febbraio 2012;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare il direttore di ciascuna Struttura regionale competente ai sensi della DGR n. 453/2010 dell’esecuzione del presente atto;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

615_AllegatoA_369729.pdf

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