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Materia: Bonifica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 618 del 08 maggio 2018
Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 20. Interventi finanziari regionali a favore dei Comuni per la bonifica ed il ripristino ambientale di siti inquinati.
Approvazione del Bando che individua, per l’annualità 2018, le modalità di assegnazione di risorse di cui al fondo di rotazione previsto dall’art. 20, comma 1, della L.R. 12/01/2009, n. 1.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
L’articolo 20, comma 1, della Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, Finanziaria per l’esercizio 2009, prevede l’istituzione di un “fondo di rotazione per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”, destinato agli enti locali, per il sostegno degli interventi di loro competenza, previsti dall’art. 242, della Parte IV, del D.lgs. 03.04.2006, n. 152, e s.m.i..
Le modalità e i criteri per l’erogazione dei contributi, nonché la definizione delle modalità di rimborso dei contributi di cui al fondo di rotazione, sono demandati ad apposita deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall’art. 20, comma 3, della L.R: 1/2009.
In ragione delle limitate risorse disponibili per il corrente esercizio finanziario, si ritiene appropriato garantire una rapida ed efficace azione di supporto ai Comuni veneti che si trovino ad affrontare impellenti e sopravvenute criticità ambientali, anche se non ricomprese negli strumenti di pianificazione e programmazione di cui sopra, che richiedano interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di contenuta entità, definendo nell’importo di euro 200.000,00, per intervento e/o Amministrazione richiedente, la soglia massima della somma assegnabile. Si ritiene dunque necessario provvedere alla stesura di un apposito bando che si riporta in allegato (Allegato A) teso a definire i potenziali beneficiari, le tipologie di intervento finanziabili e le spese ammissibili, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare nonché i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la formulazione delle graduatorie.
Gli interventi candidati al finanziamento in parola potranno riguardare sia aree di proprietà dell’Ente, sia aree di altra proprietà ove il Comune territorialmente competente sia chiamato ad intervenire, in via sostitutiva e in danno, ai sensi dell’art. 250, del D.lgs. n. 152/2006, sia nel caso in cui i soggetti responsabili non provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 242 del citato D.lgs. n. 152/2006.
A valere su tale fondo di rotazione potranno essere concessi prestiti, in conto capitale a rimborso in quote annuali, costanti e senza oneri per gli Enti interessati, per una durata massima di anni quindici dell’importo fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile.
Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo della Legge, ammontanti, per l’esercizio 2018, ad € 1.000.000,00, si prevede far fronte con le risorse allocate sul capitolo 101217 “Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino (art. 20, c. 1, L.R. 12/01/2009, n. 1)”, del bilancio di previsione 2018, mentre le quote di rimborso saranno introitate sul capitolo 100431 “Recupero delle anticipazioni finanziarie concesse sul fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati (art. 20, c. 1, L.R. 12/01/2009, n. 1)”.
Appare inoltre necessario predisporre un adeguato schema di convenzione che regola i rapporti tra la Regione e l’Amministrazione comunale assegnataria del Fondo di rotazione che si riporta in allegato (Allegato B).
La somma di euro 1.000.000,00, disponibile sul capitolo 101217 del Bilancio di previsione per la corrente annualità, sarà impegnata con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Ambiente, una volta evasa l’istruttoria prevista nel Bando, secondo le modalità ivi stabilite e saranno individuati pertanto i corrispondenti Comuni beneficiari sulla base dei criteri generali indicati nell’allegato bando (Allegato A).
Le strutture interessate potranno presentare la richiesta di contributo all’Amministrazione regionale, secondo le modalità descritte nel Bando stesso, entro e non oltre il termine dei trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 (parte IV) ed in particolare l’articolo 242, come modificato dal D.Lgs. 29 gennaio 2008, n. 4;
VISTA la L.R. 12 gennaio 2009, n. 1, articolo 20, comma 1;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTO l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
di approvare, secondo le considerazioni e le finalità riportate in premessa, il Bando allegato (Allegato A) che descrive i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi e lo schema di convenzione allegato (Allegato B) da stipularsi con i Comuni beneficiari di contributo, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
(seguono allegati)
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