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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 607 del 08 maggio 2018
Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle Scuole di specializzazione afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia delle Università degli Studi di PADOVA e di VERONA - Anno Accademico 2017/2018. Decreto Legislativo n. 368/99 s.m.i.. L.R. n. 9 del 14 maggio 2013.
Con il presente provvedimento si definisce il numero massimo di contratti di formazione specialistica che saranno finanziati dalla Regione del Veneto per l’a.a. 2017/2018 - primo anno di corso. Successivamente alla emanazione del decreto MIUR riguardante la pianificazione nazionale dei contratti finanziati dallo Stato, verranno individuate le Scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Padova e di Verona a cui attribuire i posti, sulla base del fabbisogno regionale. Si procede altresì alla definizione del numero di contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione in essere nell’a.a. 2017/2018, ed alla quantificazione della relativa spesa complessiva.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”, disciplina, tra l’altro, la formazione specialistica dei medici.
Il decreto innanzi citato, successivamente modificato, prevede in particolare che siano stipulati degli specifici contratti annuali di formazione specialistica tra l’Università, lo specializzando e la Regione, e che sia corrisposto al medico un trattamento economico annuo onnicomprensivo costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni, e da una parte variabile, lorda.
Con D.P.C.M. del 7 marzo 2007 è stata determinata in € 22.700,00 la parte fissa annua lorda, in € 2.300,00 la parte variabile annua lorda per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, e in € 3.300,00 la parte variabile annua lorda per ciascuno degli anni successivi.
Con il D.P.C.M. del 6 luglio 2007 è stato definito lo schema tipo del contratto, il quale all’art. 7, comma 1, prevede che per quanto non espressamente previsto dal contratto nazionale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38, 39, 40 e 41 del d.lgs 368/99 s.m.i., nonché le specifiche disposizioni regionali in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con quanto contenuto nello schema di contratto stesso.
La Legge regionale 14 maggio 2013, n. 9, perseguendo la finalità di garantire la formazione specialistica dei propri medici, prevede il finanziamento di contratti di formazione specialistica aggiuntivi rispetto ai contratti finanziati dallo Stato, e per favorire la permanenza dei professionisti così formati nelle strutture e negli enti del servizio sanitario regionale, contempla l’inserimento nello schema tipo del contratto nazionale di cui al D.P.C.M. sopra indicato, di apposite clausole preordinate al perseguimento delle suddette finalità di attuazione, funzionali a loro volta al soddisfacimento degli interessi pubblici della tutela delle professioni nonché della salute.
Con deliberazione n. 6 del 05/01/2018 la Giunta regionale, modificando la DGR n. 1438/2014, ha stabilito quale presupposto per l’attribuzione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione, a decorrere dall’a.a. 2017/2018, il possesso da parte del medico dei seguenti requisiti:
mentre rimangono invariate le clausole aggiuntive.
Sulla base di quanto indicato dalla precitata deliberazione, a decorrere dall’a.a. 2017/2018, agli assegnatari di contratti finanziati dalla Regione, ed alle Università degli Studi di Padova e di Verona, sono sottoposti per la sottoscrizione contratti di formazione specialistica così integrati.
Con riferimento all’a.a. 2017/2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) con nota prot. n. 11620 dell’11/4/2018, indirizzata ai Presidenti delle Giunte regionali e provinciali, ha comunicato quanto segue:
“[…]… al fine di consentire a questo Ministero l’inserimento nel prossimo bando di concorso per l’A.A. 2017-2018 dei posti coperti con contratti “aggiuntivi” finanziati con risorse messe a disposizione da codeste spettabili Regioni e Province autonome, si invitano le SS.LL. a voler porre in essere, con la sollecitudine richiesta dal caso, tutti gli adempimenti necessari affinché gli Organi competenti deliberino, in tempo utile per l’emanazione del bando ministeriale, in ordine al finanziamento di contratti aggiuntivi ripartiti per tipologia di Specializzazione, volti a soddisfare le specifiche esigenze del territorio.
Si segnala che, con provvedimento ad hoc antecedente l’uscita del bando di concorso, questo Ministero renderà noto il numero dei contratti statali assegnati ad ogni singola Scuola di specializzazione dei singoli Atenei e fisserà il termine perentorio entro il quale i contratti regionali, già opportunamente deliberati per tempo, dovranno essere comunicati alla scrivente Direzione Generale unitamente agli eventuali specifici requisiti - ove richiesti dalla normativa locale - che devono possedere i candidati per poterne usufruire.
Si ricorda, infine, che i contratti aggiuntivi saranno assegnati ai candidati secondo l’ordine della graduatoria nazionale, nel rispetto delle specifiche riserve […].
La somma dei contratti statali e dei contratti aggiuntivi attivabili presso ogni specifica Scuola non potrà essere in ogni caso superiore alla capacità recettiva della Scuola medesima.
A seguito dell’attivazione dei predetti contratti regionali, la Regione sarà tenuta ad attribuire i relativi finanziamenti alle Università interessate secondo quanto sarà successivamente comunicato dal Ministero per l’intera durata del corso di specializzazione.
Si ritiene opportuno precisare, inoltre, che dovrà essere garantita agli specializzandi la rotazione tra le strutture della rete formativa ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs n. 368/1999 in modo da assicurare che presso le strutture di ciascuna Regione si formi annualmente un numero di medici almeno pari a quello dei contratti finanziati. […]”.
In ragione di quanto rappresentato dal MIUR con la nota sopra citata, si ritiene necessario dar seguito a quanto richiesto, anche allo scopo di garantire una continuità nella formazione dei medici laureatisi e residenti in Veneto, necessari al sistema sanitario regionale.
In coerenza con le risorse finanziare programmate, ed in conformità con il fabbisogno regionale già espresso per il triennio 2017-2020 e comunicato al Ministero della Salute dal Coordinatore tecnico della Commissione Salute, da ultimo, con nota prot. n.166873 del 28/4/2017, con il presente provvedimento si propone di disporre il finanziamento di massimo n. 90 contratti di formazione specialistica aggiuntivi per l’anno accademico 2017/2018, per tutta la durata legale dei cicli di studio.
Successivamente alla emanazione del decreto con cui il MIUR renderà noto il numero dei contratti statali assegnati ad ogni singola Scuola di specializzazione dei singoli Atenei, sarà possibile definire la concreta distribuzione dei contratti aggiuntivi alle Scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Padova e di Verona, sulla base del fabbisogno regionale.
A tal fine, con il presente atto, si propone di incaricare il Direttore dell’Area Sanità e Sociale a individuare le Scuole di specializzazione di area sanitaria delle Università degli Studi di Padova e di Verona, nonché il numero dei posti attribuibili alle stesse, nel rispetto della quota complessiva massima sopra specificata di n. 90 contratti di formazione specialistica.
A seguito dell’espletamento delle prove concorsuali nazionali per l’accesso alle Scuole di specializzazione, le Università degli Studi di Padova e di Verona dovranno comunicare alla Regione i contratti effettivamente attribuiti ai vincitori. I contratti non conferiti per mancanza di assegnatari costituiranno un risparmio di spesa. Analogamente, qualora non fossero assegnati taluni contratti aggiuntivi a Scuole di specializzazione ricomprese nel fabbisogno regionale, in quanto la capacità recettiva delle stesse risulta soddisfatta dai contratti nazionali o dai contratti finanziati da altre Regioni o Province, non si darà luogo alla loro ulteriore attribuzione. I contratti non assegnati costituiranno un risparmio di spesa.
La regolamentazione del rapporto tra la Regione del Veneto, l’Università degli Studi di Padova e l’Università degli Studi di Verona formerà oggetto di appositi protocolli d’intesa annuali che, tra l’altro, conterranno indicazioni relative alla rotazione degli specializzandi presso le sedi individuate congiuntamente, ed il cui schema verrà adottato con successivo provvedimento.
Con riferimento all’A.A. 2017/2018 si ritiene utile riportare due prospetti riepilogativi dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi già in essere, e le risorse necessarie al loro finanziamento:
Università degli Studi di Verona:
A.A. di immatricolazione
A.A. di corso 2017/2018
n. contratti
importo unitario
importo totale
2017/2018
I°
in corso di definizione
€ 25.000,00
€ 0,00
2016/2017
II°
29
€ 725.000,00
2015/2016
III°
37
€ 26.000,00
€ 962.000,00
2014/2015
IV°
32
€ 832.000,00
2013/2014
V°
23
€ 598.000,00
2012/2013
VI°
2
€ 52.000,00
Totale
€ 3.169.000,00
Università degli Studi di Padova:
44
€ 1.100.000,00
48
€ 1.248.000,00
46
€ 1.196.000,00
33
€ 858.000,00
€ 4.402.000,00
Al finanziamento di tali contratti va altresì aggiunto il finanziamento di un ulteriore contratto di formazione specialistica, indicato di seguito, originariamente attivato dall’Istituto Oncologico Veneto (IOV) rispetto al quale la Regione è subentrata nella titolarità dei relativi rapporti come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2692 del 29/12/2014:
Università degli Studi di Padova
1
E’ necessario rilevare, tuttavia, che vi sono talune evenienze che possono intervenire nella carriera formativa del medico specializzando, e che concorrono a modificare il quantum finanziario programmato:
Con riferimento a queste ultime evenienze previste dal D.lgs 368/99, si ritiene opportuno quantificare in euro 300.000,00 l’importo da destinare al pagamento delle gravidanze e delle malattie effettuate dagli specializzandi nell’a.a. 2017/2018, previa rendicontazione resa dagli Atenei di Padova e di Verona.
Con lo scopo di monitorare di anno in anno la posizione degli iscritti e frequentanti le Scuole di specializzazione il cui contratto è finanziato con risorse regionali, le Università degli Studi sono tenute a fornire apposite attestazioni, ed ai fini della liquidazione dei finanziamenti dovuti devono presentare altresì apposite ed analitiche rendicontazioni.
Sulla base di quanto sin qui specificato, per l’A.A. 2017/2018, in merito ai Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle Scuole di specializzazione afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia delle Università degli Studi di PADOVA e di VERONA si prevede un onere complessivo pari ad euro 10.147.000,00 per l’esercizio 2018 (salvo gli adeguamenti necessari previsti dalla normativa sopra descritta), così suddiviso in base all’oggetto di riferimento:
A questo fine occorre considerare che, a seguito della L.R. 19/2016, con DGR n. 326 del 21/03/2018, la Giunta regionale ha autorizzato l’erogazione, attraverso l’Azienda Zero, dei finanziamenti della GSA di cui al Decreto del Direttore generale dell’Area Sanità e Sociale n. 32/2018, con il quale viene effettuata la programmazione degli interventi sulle linee di finanziamento e dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 156 relativa a quanto in oggetto e denominata “Contratti di formazione specialistica medici specializzandi (d. lgs. 368/99)” afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285.
Con successivo decreto del Direttore della “U.O. Procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti” n. 6 del 10/04/2018 si è proceduto a liquidare ad Azienda Zero l’importo di € 339.636.500,00 relativo ai finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) da effettuarsi attraverso l’Azienda Zero stessa.
Con il presente atto si propone pertanto di finanziare l’intervento di spesa in oggetto per un importo complessivo di Euro 10.095.000,00 per l’esercizio corrente, con copertura finanziaria a carico delle risorse del FSR in Gestione Sanitaria Accentrata previste per la linea di spesa n. 156 “Contratti di formazione specialistica medici specializzandi (d. lgs. 368/99)” e di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR all’esecuzione del presente atto compresa la definizione sia degli importi da erogare alle singole Università sia delle direttive ad Azienda Zero per la gestione dei relativi flussi finanziari, come disposto dalla L.R. 19/2016 e dalla DGR n.326/2018, avendo presente che per gli oggetti di cui alle lettere a), b), c), d) sopra descritte, si procederà al pagamento nel seguente modo:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;
VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”;
VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013;
VISTO il D.Lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;
VISTO il DPCM 7 marzo 2007;
VISTO il Decreto MIUR n. 68 del 04/02/2015;
VISTA la nota MIUR prot. n. 09569 del 28/03/2017;
VISTA la legge regionale n. 9 del 14 maggio 2013 recante: “Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali”;
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39;
VISTE le LL.RR. 25 ottobre 2016, n. 19 e 30 dicembre 2016, n. 30;
VISTA la L.R. n. 46 del 29 dicembre 2017 "Legge di stabilità regionale 2018"
VISTA la L.R. n. 47 del 29 dicembre 2017 “Bilancio di previsione 2018-2020”;
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26 gennaio 2018 “Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione
2018-2020”;
VISTO il Decreto S.G.P. n. 1 del 11/01/2018 “Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020”;
VISTA la D.G.R. n. 326 del 21 marzo 2018;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26 febbraio 2018;
VISTO il Decreto del Direttore della “U.O. procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti” n. 6 del 10/04/2018;
delibera
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