Decreto Ministeriale 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomassa combustibili solide". Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1908 del 29.11.2016 avente ad oggetto la "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria".
| Note per la trasparenza |
il presente provvedimento, dispone, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 7 novembre 2017 n. 186, la revoca della DGR n. 1908/2016.
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L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Le Regioni del Bacino Padano presentano specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.), che favoriscono la formazione e l’accumulo nell’aria di inquinanti, con particolare riferimento a quelli secondari quali le polveri sottili, producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria.
In più occasioni la suddetta condizione è stata portata all’attenzione della Commissione europea la quale, tuttavia, ha avviato due procedure di infrazione nei riguardi dell’Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 sul territorio italiano.
I superamenti oggetto delle sopraccitate procedure di infrazione interessano anche una serie di zone localizzate nelle regioni del Bacino Padano tra le quali la Regione del Veneto.
Già in data 19 dicembre 2013, per porre rimedio alla diffusa situazione di inadempimento esistente anche sul territorio del Bacino Padano, è stato sottoscritto tra le varie regioni e le amministrazioni statali, un Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino in parola, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure addizionali di risanamento nell’ambito del processo avviato per il raggiungimento dei valori limite di qualità dell’aria. A tale riguardo, la Regione del Veneto con provvedimenti della Giunta regionale n. 2283 del 10.12.2013 e n. 2811 del 30.12.2013 ha approvato e ratificato il suddetto Accordo.
Nonostante i positivi effetti prodotti dal citato Accordo di programma del 2013, in un arco temporale caratterizzato da una progressiva riduzione del numero delle zone di superamento dei valori limite e dell’entità dei superamenti per il materiale particolato PM10 e per il biossido di azoto, le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea sono pervenute ad una fase avanzata.
In linea con quanto stabilito dall’art. 2 comma 1 lettera a) del suindicato Accordo, è stato istituito un gruppo di lavoro finalizzato a svolgere un’istruttoria per favorire un celere e condiviso processo di elaborazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 290 comma 4 del D.Lgs 152/2006, in materia di certificazione ambientale dei generatori di calore, il quale a conclusione dell'attività svolta, ha presentato al Ministero competente una proposta per disciplinare la materia in questione.
Nelle more dell’approvazione, da parte del Ministero, della suddetta proposta di certificazione che ha introdotto una classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa basata sulla introduzione di 5 classi ambientali (da 1 stella a 5 stelle) in funzione delle emissioni inquinanti specifiche e del rendimento, la Regione del Veneto con deliberazione n. 1908 del 29.11.2016 ha approvato la “Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria”. Contestualmente ha provveduto a pubblicare sul sito web un catalogo, in costante aggiornamento, dei vari generatori presenti sul mercato e delle relative classi ambientali riferite agli stessi.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha provveduto a dare attuazione all’art. 290 comma 4 del D.Lgs 152/2006 approvando il Decreto Ministeriale 7 novembre 2017 n. 186 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomassa combustibili solide” entrato in vigore il 2 gennaio 2018.
La normativa detta le regole di certificazione per camini chiusi e caminetti aperti, stufe a legna, stufe ad accumulo, cucine a legna, caldaie fino a 500 kW, stufe, inserti e cucine a pellet.
Inoltre, stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili individuando altresì le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità, i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire per il rilascio della certificazione ambientale, determinando anche le modalità di pubblicazione delle certificazioni medesime.
Considerato che il citato Decreto Ministeriale definisce a livello nazionale la classificazione ambientale e la relativa certificazione dei generatori di calore a biomassa combustibile solida, si ritiene superata la disciplina regionale transitoria introdotta con la sopraindicata deliberazione n. 1908/2016 che viene pertanto revocata. Conseguentemente appare necessario provvedere alla rimozione dal proprio sito istituzionale del catalogo regionale dei generatori di calore a biomassa legnosa contenente l’identificazione dei diversi modelli e la corrispondente appartenenza alle classi di qualità ambientale prevista dalla citata deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.M. 7 novembre 2017 n. 186 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomassa combustibili solide”;
VISTA la DGR n. 1908 del 29.11.2016 avente ad oggetto “Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria”;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
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di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
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di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1908 del 29.11.2016 avente ad oggetto la “Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria”;
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di provvedere alla rimozione dal proprio sito istituzionale del catalogo regionale dei generatori di calore a biomassa legnosa contenente l’identificazione dei diversi modelli e la corrispondente appartenenza alle classi di qualità ambientale prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1908/16;
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di incaricare la Direzione Ambiente – U.O. Tutela dell’Atmosfera dell’esecuzione del presente atto;
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di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.