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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 48 del 22 maggio 2018


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 528 del 30 aprile 2018

Autorizzazione a intervenire nel giudizio incidentale di costituzionalità sollevato con ordinanza del Tribunale di Venezia - Sezione per le controversie di lavoro del 12 gennaio 2018 (R.G. 547/2017) in relazione agli artt. 12, comma 3 e 13, comma 1 della legge regionale n. 6 del 2015 (rectius n. 37 del 2014).

Note per la trasparenza

Si tratta di autorizzare l'intervento nel giudizio incidentale di costituzionalità degli artt. 12, comma 3 e 13, comma 1 della legge regionale n. 6 del 2015, sollevato dal Tribunale di Venezia - Sezione per le controversie di lavoro, con ordinanza del 12 gennaio 2018.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Nel giudizio pendente avanti il Tribunale di Venezia – Sezione per le controversie di lavoro – tra Veneto Agricoltura e F. F., dipendente della medesima, in ordine al preteso riconoscimento da parte di quest’ultimo di arretrati retributivi, il giudice ha rimesso avanti la Corte costituzionale, con ordinanza del 12 gennaio 2018, questione di costituzionalità degli artt. 12, comma 3 e 13, comma 1 della legge regionale n. 6 del 2015 (rectius n. 37 del 2014) per asserita violazione degli artt. 39, 117, comma 2, lett l) e 97, comma 2 Cost.

Si rende perciò necessario intervenire nel giudizio incidentale di costituzionalità onde far riconoscere la legittimità della legge regionale.

A tal fine si autorizza il Presidente della Giunta regionale a costituirsi avanti la Corte costituzionale, nel giudizio promosso avverso gli artt. 12, comma 3 e 13, comma 1 della legge regionale n. 6 del 2015 (rectius n. 37 del 2014), affidando il patrocinio della Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti Ezio Zanon e Antonella Cusin dell'Avvocatura Regionale e all'avv. Luigi Manzi del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n, 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- visti gli articoli 33, comma 3, lett. m) e 54 dello Statuto;

- visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;

- vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;

delibera

  1. di autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale, per le motivazioni e secondo quanto esposto nelle premesse, a intervenire nel giudizio promosso avverso gli artt. 12, comma 3 e 13, comma 1 della legge regionale n. 6 del 2015 (rectius n. 37 del 2014) con ordinanza del Tribunale di Venezia del 12 gennaio 2018;
  1. di affidare il patrocinio della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti Ezio Zanon ed Antonella Cusin dell'Avvocatura Regionale e all'avv. Luigi Manzi del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5;
  1. di dare atto che le spese di patrocinio previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto dall'art. 2230 del codice civile e dall'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 e saranno impegnate con separato provvedimento dell'Avvocato Coordinatore;
  1. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  1. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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