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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 568 del 30 aprile 2018
Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Revisione della disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b)) e degli indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera g)) a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017. Delibera n. 117/CR del 06/12/2017.
Con il presente provvedimento, acquisito il parere della Commissione consiliare competente in materia di ambiente, si provvede ad aggiornare, ai sensi della L.R. n. 4/2016 ed alla luce dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2017 che riforma la normativa statale di riferimento, le disposizioni procedurali in materia di valutazione di impatto ambientale precedentemente stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 940/2017.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Come noto in data 21 luglio 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 104 del 16 Giugno 2017 che ha riformato la parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 andando a modificare sensibilmente la normativa nazionale di riferimento in materia di valutazione di impatto ambientale.
Tra i maggiori elementi di novità introdotti dalla riforma si evidenziano, in particolare:
Il D.Lgs. n. 104/2017 stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedano a disciplinare con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, in conformità con quanto stabilito dall’art. 7-bis (Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA) del medesimo decreto.
È il caso di sottolineare, preliminarmente, che le modifiche normative introdotte a livello statale, data la portata e rilevanza innovativa delle stesse, hanno fatto emergere notevoli criticità e significativi problemi di tipo interpretativo ed applicativo. Tali questioni, peraltro, sono state esposte a più riprese dalle Regioni al competente Ministero nell’ambito dell’apposito tavolo tecnico istituzionale Stato - Regioni.
Non di meno si avverte la necessità di adeguare alla nuova disciplina nazionale il quadro normativo regionale di riferimento recentemente delineato con l’emanazione della L.R. n. 4/2016 e dei conseguenti provvedimenti attuativi nel frattempo adottati dalla Giunta regionale.
In considerazione di quanto sopra, pur nelle more della approvazione di un progetto di revisione della L.R. n. 4/2016, che permetterà alla stessa di conseguire un coerente e generale adeguamento alle novità normative introdotte, si ravvisa la necessità di fornire fin da subito alcune indicazioni applicative indispensabili per la corretta attuazione della nuova formulazione del D.Lgs. n. 152/06 a beneficio quindi di tutti i soggetti interessati.
A tal fine si ritiene necessario aggiornare prioritariamente le disposizioni procedurali fornite dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 940/2017.
Con tale deliberazione, infatti, si ricorda che la Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, in attuazione a quanto previsto dalla L.R. n. 4/2016, aveva provveduto a dare attuazione a quanto previsto dall’art. 4, comma 3, lettere b) e g), della L.R. n. 4/2016, regolamentando, rispettivamente:
Si propone quindi una revisione degli allegati in questione, al fine di consentire l’adeguamento del modello organizzativo di cui si era dotata la Giunta con la DGR n. 940/2017 per l’efficace attuazione alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 104/2017, con particolare riferimento alle modalità di effettuazione del procedimento unico introdotto con il nuovo art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06.
Si evidenzia, infatti, che tale nuova procedura (vale a dire quella definita dall’art. 27-bis D.Lgs. n. 152/06), di fatto, si sovrappone e completa la procedura prevista dall’art. 11 della legge regionale rubricato “coordinamento e semplificazione della VIA con altri procedimenti” e costituisce, alla luce di quanto disposto dalla novellata normativa statale, il modello procedimentale di riferimento per l’effettuazione delle procedura di VIA a livello regionale.
Negli Allegati A e B al presente provvedimento, che sostituiscono quelli approvati con DGR 940/2017, vengono quindi ridefinite le modalità per l’acquisizione, nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’art. 14, comma 4, di tutti gli elementi necessari alla realizzazione del progetto, previa acquisizione del parere favorevole di compatibilità ambientale di competenza del Comitato tecnico regionale VIA.
Nei medesimi allegati si provvede inoltre a fornire alcune indicazioni applicative per l’espletamento della procedura prevista ai sensi dell’art. 10 della legge regionale, finalizzata al rilascio del solo provvedimento di VIA.
Tale procedura deve considerarsi ipotesi residuale rispetto alla norma generale, ed effettivamente applicabile nei soli casi di impossibilità oggettiva di effettuazione della procedura di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006.
Alla luce della nuova disciplina statale, l’art. 10 dovrà, infatti, essere inteso come disposizione speciale, prevista dalla legge regionale n. 4/2016, al fine di garantire la semplificazione complessiva del procedimento (altrimenti non esperibile nei tempi stabiliti dall’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06) con riferimento a definite fattispecie, in sintonia quindi con quanto stabilito dallo stesso D.Lgs. n. 104/2017, all’art. 5, comma 8.
Con riferimento, infine, alle modifiche apportate agli allegati III e IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 dal D.Lgs. n. 104/2017, che in alcuni casi hanno comportato anche una ridefinizione delle specifiche tipologie progettuali elencate, si ribadisce la validità del riparto di competenze tra Regione e Province/Città Metropolitana di Venezia stabilito dalla L.R. 4/2016.
Con deliberazione n. 117/CR del 06/12/2017 la Giunta regionale ha approvato la revisione della disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera b)) e degli indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera g)) a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017, ai fini dell’acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia di ambiente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 6, della L.R. n. 4/2016.
La Seconda Commissione consiliare nella seduta del 15/03/2018 ha espresso parere n. 273, favorevole a quanto proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 117/CR del 06/12/2017.
Ciò premesso, con il presente provvedimento, in attuazione a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 4 della legge 4/2016 e conformemente a quanto previsto dal riformato art. 14 della L. n. 241/1990, si provvede a:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’articolo 4, comma 6, della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.”;
VISTO l’art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTA la D.G.R. n. 940 del 23 giugno 2017;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;
VISTA la propria deliberazione n. 117/CR del 06/12/2017;
VISTO il parere n. 273 della Seconda Commissione consiliare, rilasciato in data 15/03/2018;
VISTO l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
delibera
(seguono allegati)
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