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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 44 del 11 maggio 2018


Materia: Emigrazione ed immigrazione

Deliberazione della Giunta Regionale n. 579 del 30 aprile 2018

Approvazione schema di accordo di collaborazione per la gestione di benefici per la frequenza di master universitari a favore di giovani oriundi veneti residenti all'estero. L.R. n. 2/2003 e smi, art. 11. D.G.R. n. 441/2018.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva lo schema di accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e Aziende regionali per il diritto allo studio universitario ESU-ARDSU di Padova, Venezia e Verona  per la gestione di benefici per la frequenza di master universitari per giovani oriundi veneti residenti all’estero.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;
D.G.R. n. 441 del 10 aprile 2018.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con DGR n. 441 del 10 aprile 2018 la Giunta Regionale, nell’approvare, ai sensi della L.R. n. 2/2003, come modificata dalla L.R. n.10/2013, il programma annuale degli interventi a favore dei Veneti nel mondo per l’anno 2018, ha previsto “La promozione di sinergie con il mondo universitario”, quale linea d’azione per la realizzazione dell’obiettivo prioritario E. “ Promozione di progetti formativi rivolti a giovani oriundi veneti”, al fine di favorire la diffusione del vasto patrimonio culturale veneto tra le nuove generazioni di emigrati, ritenute una preziosa risorsa, non solo per i paesi di destinazione ma anche per la stessa Regione. Ciò è finalizzato a favorire la frequenza a master universitari presso Università del Veneto, di studenti in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n.2/2003, sostenendone i costi attraverso il rimborso delle spese sostenute dagli stessi secondo modalità e termini stabiliti nelle Direttive per l’applicazione della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014.

Dette Direttive prevedono che per master si intenda un titolo universitario che si può conseguire sia dopo la laurea triennale (master di primo livello), sia dopo la laurea magistrale (master di secondo livello), frequentando un percorso di durata almeno annuale, che comporti l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi e che possano accedere alla concessione del beneficio regionale i soggetti che siano:

  • cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell’espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei Comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all’estero per almeno cinque anni consecutivi, coniuge superstite e discendenti fino alla quinta generazione dei predetti soggetti, che intendano mantenere la propria residenza all’estero;
  • in possesso di laurea triennale o di laurea magistrale;
  • di età compresa tra i 18 e i 39 anni;
  • in possesso di un buon livello di conoscenza della lingua italiana.

Per quanto riguarda la gestione dei benefici, e in particolare del vitto e dell’alloggio, con la sopracitata deli-berazione n. 1035 del 24 giugno 2014 la Giunta Regionale ha previsto che potranno essere stipulate convenzioni con le aziende per il diritto allo studio universitario del Veneto.

Tale gestione era stata affidata fin dal 2012 alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (ESU-ARDSU). Ciò in ragione della mission istituzionale di queste ultime, le quali hanno dato la loro disponibilità senza oneri aggiuntivi, secondo le modalità fissate nell’accordo di collaborazione di cui al testo approvato con D.G.R. n. 2001 del 2 ottobre 2012.

Nel 2014 pertanto si è provveduto alla stipula di un accordo di collaborazione con i medesimi ESU-ARDSU Padova, Venezia e Verona, ai sensi di quanto disposto dalle succitate Direttive approvate con D.G.R. n. 1035/2014, secondo le modalità fissate nello schema approvato con D.G.R. n. 1194 del 15 luglio 2014, limitato all’anno accademico 2014/2015.

Negli anni 2015 e 2016, stante la carenza di risorse finanziarie non sono stati previsti stanziamenti all’uopo, mentre nell’anno 2017 si è proceduto a stipulare un accordo secondo le modalità fissate nello schema approvato con DGR n. 867/2017 limitato all’anno accademico 2017/2018.

Si rende quindi ora necessario sottoscrivere un nuovo Accordo di collaborazione con gli ESU-ARDSU di Padova, Venezia, e Verona, Enti strumentali della Regione del Veneto, ove vengano fissate le concrete modalità operative così come innanzi sintetizzate e regolamentati i rispettivi rapporti. Tale Accordo, il cui schema è allegato come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato A) avrà durata annuale per l’anno accademico 2018/2019.

Si ritiene opportuno che l’Unità Organizzativa regionale competente provveda con propri atti a pubblicare nel sito istituzionale l’avviso, la scadenza entro cui presentare le domande e l’apposito modulo. I richiedenti verranno ammessi al beneficio, qualora in possesso dei requisiti richiesti, secondo l’ordine cronologico di arrivo della domanda, limitatamente alle risorse disponibili.

I competenti uffici provvederanno, come detto, secondo un ordine temporale di presentazione delle domande, a comunicare alle Aziende competenti per territorio  i nominativi dei giovani selezionati.

Come per le precedenti annualità  il beneficio regionale potrà coprire i costi di viaggio, le tasse di iscrizione al master, le spese di vitto e alloggio presso le residenze universitarie, nei limiti dell’importo messo annual-mente a disposizione nei singoli avvisi; qualora dovessero residuare risorse potrà essere richiesto il rimborso anche di libri di testo.

I costi verranno rimborsati su presentazione di idonea documentazione di spesa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 9 gennaio 2003, n. 2;

VISTA la L.R. 7 giugno 2013, n. 10;

VISTA la D.G.R. n.1035 del 24 giugno 2014;

VISTA la DGR n. 441 del 10 aprile 2018;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 46;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 47;

VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 11.01.2018;

VISTA la Legge Regionale Statutaria n. 1 del 17 aprile 2012;

VISTO l’art.2 co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la Legge n. 241/1990;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, ai fini della regolamentazione dei rapporti tra Regione e Aziende regionali per il diritto allo studio universitario del Veneto per le attività di gestione dei benefici di cui alla DGR n. 441 del 10 aprile 2018, lo schema di  Accordo di collaborazione, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A). L’Accordo di collaborazione sarà sottoscritto per la Regione del Veneto dal Direttore pro-tempore dell’Unità Organizzativa Flussi Migratori e per le Aziende ESU-ARDSU del Veneto dai rispettivi Direttori;
  3. di determinare in Euro 30.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100760 del bilancio 2018 “Iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro - Trasferimenti correnti”;
  4. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
  7. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori dell’esecuzione del presente atto;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

579_AllegatoA_369248.pdf

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