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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 557 del 30 aprile 2018
Recepimento dell'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi da donatore cadavere. Criteri e procedure per l'autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, singole o afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese le attività di trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e degli standard di qualità delle strutture autorizzate".
Viene recepito l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi da donatore cadavere. Criteri e procedure per l’autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, singole o afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese le attività di trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e degli standard di qualità delle strutture autorizzate” (rep. Atti 16/CSR del 24 gennaio 2018).
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La legge 1° aprile 1999, n. 91 e s.m.i., reca le disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti.
In particolare l’articolo 16, comma 1, della citata legge prevede che le Regioni individuino, nell’ambito della programmazione sanitaria, tra le strutture accreditate quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti. La Giunta Regionale ha provveduto ad adempiere con le varie deliberazioni di attuazione della programmazione sanitaria regionale, assunte nel tempo; per ultima si ricorda la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 e s.m.i..
Inoltre, numerosi sono stati gli accordi approvati in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (n. 1407/CSR del 7 marzo 2002, n. 1414/CSR del 21 marzo 2002, n. 1388/CSR del 14 febbraio 2002, n. 1966/CSR del 29 aprile 2004, n. 2090/CSR del 23 settembre 2004, n. 198/CSR del 13 ottobre 2011, n. 55/CSR del 25 marzo 2015).
Tra questi vanno menzionati gli accordi, atto n. 1388/CSR/2002 ed atto n. 1966/CSR/2004, con i quali sono stati individuati i criteri e gli standard di attività per l’idoneità ed il funzionamento delle strutture idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti.
Nel corso del tempo, a seguito delle intervenute disposizioni legislative nazionali e di derivazione europea in materia ed alla luce dei risultati conseguiti e dell’esperienza maturata, è stata rimodellata la rete nazionale per i trapianti, sia dal punto di vista organizzativo che di efficacia, efficienza e sostenibilità, tenuto conto del contestuale riassetto programmatorio e organizzativo della rete regionale delle strutture interessate. Il modello organizzativo a rete è infatti uno strumento indispensabile per garantire l’efficienza del sistema trapianti in quanto ogni struttura autorizzata svolge la sua attività in costante interconnessione con strutture regionali o con quelle delle altre regioni concorrendo a costituire la Rete Nazionale dei Trapianti.
Alla luce delle intervenute normative, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha ritenuto necessario procedere ad una revisione e sostituzione degli accordi, di cui all’atto n. 1388/CSR/2002 ed all’atto n. 1966/CSR/2004, ridefinendo i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi, al fine di uniformare e omogeneizzare i requisiti, i criteri e le procedure per la richiesta e il rilascio o rinnovo dell’autorizzazione delle strutture sanitarie idonee allo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi o del programma regionale di trapianto, compresi i programmi di trapianto pediatrico, nell’ambito della programmazione sanitaria, tenendo conto anche del percorso assistenziale del paziente e del paziente pediatrico.
In tal senso è stato approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 24 gennaio 2018, il documento recante “Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi da donatore cadavere. Criteri e procedure per l’autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, singole o afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese le attività di trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e degli standard di qualità delle strutture autorizzate” (atto rep. n. 16/CSR).
Si propone pertanto il recepimento dell’accordo di cui al rep. atti n. 16/CSR del 24 gennaio 2018, di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.
Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 1° aprile 1999, n. 91 e s.m.i.;
VISTO l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi da donatore cadavere. Criteri e procedure per l’autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, singole o afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese le attività di trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e degli standard di qualità delle strutture autorizzate” (rep. Atti 16/CSR del 24 gennaio 2018);
VISTO il Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 approvato con la legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 e prorogato con la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 24;
VISTA la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013, e s.m.i.;
VISTO l’art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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