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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 49 del 22 maggio 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 554 del 30 aprile 2018

Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Veneto, relativo alla definizione delle forme di collaborazione tra il sistema sanitario regionale e l'amministrazione penitenziaria.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono definite le forme di collaborazione tra il sistema sanitario regionale e l'amministrazione penitenziaria al fine di garantire la tutela della salute.

Estremi principali documenti dell'istruttoria:
Nota prot. n. 231391 del 13 giugno 2017;
Nota prot. n. 40721 del 26 ottobre 2017;
Nota prot. n. 56872 del 14 febbraio 2018;

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 recante "Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419"  assegna al Servizio Sanitario Nazionale  il compito di assicurare alle persone detenute e internate livelli di prestazioni concernenti la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione analoghi a quelli garantiti ai cittadini in stato di libertà.

Con DPCM emanato in data 01/04/2008 avente per oggetto "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di Sanità Penitenziaria”, sono state disciplinate  le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla Sanità Penitenziaria, demandando alle Regioni l'espletamento delle funzioni trasferite.

Pertanto, le funzioni sanitarie svolte dall'Amministrazione Penitenziaria con riferimento ai soli settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti sono state trasferite a decorrere dal 1 gennaio 2000 per effetto del Decreto Legislativo 230/99. Tutte le altre funzioni sanitarie finalizzate a garantire i LEA a favore delle persone detenute sono invece state trasferite a decorrere dal 14 giugno 2008 per effetto del DPCM 1 aprile 2008.

La Regione del Veneto,  in  adempimento alle funzioni trasferite, con DGR n. 2144 del 29 luglio 2008 ha recepito il DPCM 1 aprile 2008 e, successivamente, approvato distinti provvedimenti attuativi, tra cui si richiamano:

  • DGR n. 296 del 10 febbraio 2009 – con la quale, tra l’altro, si  è provveduto a convalidare  l'inventario delle attrezzature, arredi, beni strumentali afferenti alle attività sanitarie di proprietà del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, da trasferire alle singole Aziende Socio Sanitarie;
  • DGR n. 269 del 9 febbraio 2010: acquisizione degli elenchi, delle planimetrie e delle schede dei locali adibiti all’esercizio delle funzioni sanitarie relative agli Istituti Penitenziari;
  •  DGR n. 3448 del 30 dicembre 2010 – con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’Osservatorio permanente interistituzionale per la salute in carcere;
  • DGR n. 2337 del 29 dicembre 2011 "Approvazione delle Linee di Indirizzo sull'organizzazione della Sanità Penitenziaria”;
  • DGR n. 2722 del 24 dicembre 2012 - "Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidano dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale". Approvazione Programma Operativo e modalità di attuazione";
  • DGR n. 1529 del 03 novembre 2015 – “Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali".

Il presente provvedimento è collegato alle disposizioni contenute nel documento approvato dalla Conferenza Unificata in data 20 novembre 2008, Rep. n. 102/CU, nel quale, in adempimento all’art. 7 del DPCM 1 aprile 2008, viene stabilito che gli  strumenti di collaborazione tra ordinamento sanitario e ordinamento penitenziario e della giustizia minorile sono costituti da accordi e protocolli di intesa, sottoscritti a livello regionale (tra Regione, Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e Centro di Giustizia Minorile) e territoriale (tra azienda sanitaria, singolo istituto penitenziario e servizi minorili).

Per l’elaborazione  del Protocollo di Intesa, gli uffici regionali competenti ed il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria hanno effettuato una serie di incontri e, in una apposita riunione tenutasi il 15 febbraio 2018, l’Osservatorio permanente interistituzionale per la salute in carcere ha ratificato il documento.

Il Protocollo di Intesa delinea i seguenti  impegni:

  • riconoscimento del principio di leale reciproca collaborazione interistituzionale, quale strumento essenziale per l'attuazione dei dettati normativi in tema di sanità penitenziaria, al fine di garantire in maniera sinergica la tutela della salute e del recupero sociale delle persone detenute ed internate;
  • assicurazione del principio della continuità dei percorsi assistenziali in conformità a quanto previsto dal S.S.R., garantendo tale continuità dal momento dell'ingresso dei detenuti nell'Istituto Penitenziario, e nel caso di trasferimenti degli stessi in altri Istituti Penitenziari (anche di altre Regioni), fino al momento della reimmissione in libertà della persona detenuta e/o internata;
  • mantenimento, per quanto possibile, da parte dell'Amministrazione Penitenziaria, dei livelli di capienza regolamentari delle persone detenute ed internate, con l'individuazione di stanze di pernottamento, spazi comuni e strutture adeguate tali da garantire alla popolazione detenuta la possibilità di sviluppare ed adottare, durante il periodo di detenzione, stili di vita il più possibile sani (riservando ambienti per non fumatori ove possibile, assicurando spazi adeguati per l'attività sportiva);
  • possibilità di attivazione periodica di programmi di formazione, anche permanente, e di aggiornamento, congiunti tra il personale dell'Amministrazione Penitenziaria e quello delle Aziende Socio Sanitarie che operano all'interno degli Istituti;
  • predisposizione di un accordo locale, fra la Direzione Generale dell'Azienda ULSS competente e la Direzione dell'Istituto Penitenziario, relativamente alle principali aree di collaborazione e di interesse, per assicurare con efficienza, efficacia e sicurezza le attività sanitarie all'interno degli Istituti Penitenziari in accordo contenente le principali prassi operative localmente contestualizzate, nonché le modalità di condivisione delle stesse, nell'ottica del reciproco rispetto e raccordo dei concorrenti mandati istituzionali;
  • facilitazione delle modalità assistenziali e organizzative rispondenti alle esigenze di salute presso gli Istituti Penitenziari del Veneto assicurando ai sanitari spazi idonei ed adeguati e garantendo ai detenuti e agli internati prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali di assistenza come assicurate al cittadino in libertà;
  • coinvolgimento, pur nel rispetto delle singole autonomie e competenze, delle realtà territoriali del Volontariato e del Terzo settore che agiscono a vario titolo negli Istituti Penitenziari.

Il Protocollo che si allega al presente provvedimento in Allegato A, potrà essere aggiornato su richiesta delle parti firmatarie. Alla scadenza di tre anni, in assenza di proposte di revisioni e di intervenute modificazioni legislative, il Protocollo  si intenderà tacitamente rinnovato.

Per quanto riguarda la predisposizione degli accordi locali fra la Direzione Generale dell’Azienda Ulss e la Direzione dell’Istituto Penitenziario, un apposito Gruppo di lavoro Interistituzionale composto da rappresentanti dell'Amministrazione Penitenziaria, dalla Regione del Veneto e dai Responsabili Unità Operative Sanità Penitenziaria delle Aziende Ulss, elaborerà entro 60 giorni dal presente provvedimento, uno schema tipo di protocollo locale. Tale schema una volta ratificato, verrà trasmesso con nota congiunta Provveditorato Amministrazione Penitenziaria/Regione alle rispettive aree, con modalità e tempi di attuazione.

Si propone di incaricare il Presidente o suo delegato alla sottoscrizione del Protocollo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

  • VISTO il D. Lgs. n. 230 del 22 giugno 1999;
  • VISTO il DPCM del 01 aprile  2008;
  • VISTA la DGR n. 2144 del 29 luglio 2008;
  • VISTA la DGR n. 296 del 10 febbraio 2009;
  • VISTA la DGR n. 269 del 9 febbraio 2010;
  • VISTA la DGR n. 3448 del 30 dicembre 2010;
  • VISTA la DGR n. 2337 del 29 dicembre 2011;
  • VISTA la DGR n. 2722 del 24 dicembre 2012;
  • VISTA la DGR n. 1529 del 03 novembre 2015;
  • VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare, per le motivazione espresse in premessa, lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione del  Veneto ed il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per il Veneto, relativo alla definizione delle forme di collaborazione tra il sistema sanitario e l’amministrazione penitenziaria,  riportato in Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
  2. di incaricare il Presidente o suo delegato alla sottoscrizione del Protocollo di cui al punto 1.;
  3. di incaricare l’Unità Organizzativa Salute mentale e sanità penitenziaria afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria – LEA dell’esecuzione del presente atto e di ogni successivo adempimento consequenziale;
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

554_AllegatoA_369204.pdf

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