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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 48 del 22 maggio 2018


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 530 del 30 aprile 2018

Istanza di iscrizione di alcuni Enti strumentali della Regione del Veneto nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016. Delibera ANAC n. 951 del 20/09/2017.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si incarica il Responsabile dell’anagrafe delle stazioni appaltanti (RASA) della Regione del Veneto a proporre domanda di iscrizione di alcuni Enti strumentali della Regione del Veneto nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del decreto legislativo n. 50/2016 ai sensi dell’art. 4 della Delibera ANAC n. 951 del 20/09/2017. 

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. concernente il “Codice dei contratti pubblici”, all’art. 5 prevede, tra l’altro, ipotesi di esclusione dall’applicazione delle procedure ordinarie di affidamento previste dal codice medesimo, per gli affidamenti a società “in house” dell’Ente Affidante.

In particolare, stabilisce che: “1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

All’art. 192, rubricato “Regime speciale degli affidamenti in house”, si stabilisce che: “1. È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.”

Appare opportuno rammentare che le Amministrazioni devono operare secondo le previsioni del successivo comma 2. “Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”

Inoltre, avuto riguardo agli obblighi di trasparenza previsti dal comma 3, si segnala che “Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità, alle, disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.”

In attuazione di quanto disposto dal comma 1, dell’art. 192 del Codice medesimo, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha assunto la Deliberazione 15 febbraio 2017, n. 235 riguardante le Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco di cui all’art. 192 sopra richiamato, successivamente aggiornate con la Deliberazione 20 settembre 2017, n. 951.

Le linee guida disciplinano il procedimento per l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all’art. 5 del Codice dei contratti pubblici e hanno carattere vincolante.

In particolare, dette linee guida fissano i contenuti delle informazioni che saranno disponibili nell’elenco delle società in house, le modalità di presentazione delle istanze di iscrizione, i soggetti preposti a presentare istanza, il procedimento di verifica dei requisiti dell’in house providing che devono essere posseduti dagli enti aggiudicatori e l’entrata in vigore dell’elenco.

Appare opportuno segnalare che la succitata Determinazione ANAC n. 951/2017 prevede in sintesi all’art. 4 che le domande di iscrizione delle società in house siano presentate ad ANAC dal Responsabile dell’anagrafe delle stazioni appaltanti (RASA) della Regione del Veneto mediante modalità telematica accedendo al sito web dell’Autorità ed utilizzando l’apposito applicativo reso disponibile on-line.

All’art. 5 è stabilito che entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione viene avviato il procedimento per l’accertamento dei requisiti di iscrizione ed il termine per la sua conclusione è di novanta giorni decorrenti dall’avvio. Tale termine è sospeso nel caso di approfondimenti istruttori o richieste di integrazione documentale. In ogni caso il procedimento istruttorio deve concludersi entro centottanta giorni dalla data di avvio.

Inoltre, appare opportuno rammentare che, sempre all’art. 5.3, è previsto che “la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all’organismo in house, così come prescritto dall’art. 5, comma 1 del codice dei contratti pubblici.”

Le domande di iscrizione all’elenco potevano essere presentate all’ANAC a partire dal 30 novembre  2017. Tale termine è stato successivamente prorogato dall'ANAC al 15 gennaio 2018, con comunicato del Presidente in data 29 novembre 2017. A far data da tale momento, la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l’affidamento in house.

Fino al 15 gennaio 2018, le amministrazioni aggiudicatrici potevano continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 e all’art. 192 del Codice dei contratti pubblici.

Ora, con riferimento alla Regione del Veneto, già con deliberazione n. 1712 del 24 Ottobre u.s.si è disposta l’istanza di iscrizione all’elenco sopra richiamato delle Società Immobiliare Marco Polo S.r.l., Veneto Acque S.p.a. e Veneto Innovazione S.p.a., considerato che le stesse sono da considerarsi società in house della Regione Veneto, alle quali l’Amministrazione ha affidato, sulla base di leggi e di apposite convenzioni, la gestione di servizi e attività a favore della medesima.

Si ritiene opportuno ora, sentita sul punto anche la competente Area Risorse Strumentali, ed in una ottica di necessaria maggior trasparenza anche nelle procedure di affidamento di incarichi a propri Enti strumentali, procedere alla iscrizione nell’elenco sopra richiamato, anche di quegli Enti strumentali della Regione del Veneto che agiscono giusta convenzioni/contratti stipulati con l’Amministrazione regionale, anche in ottemperanza ai fini istituzionali posti agli stessi dalle singole leggi istitutive, ed erogano servizi per conto della stessa.

ARPAV, (Agenzia  Regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto) cui la legge regionale 32/1996 affida specifici compiti e funzioni giusta gli articoli 6 commi 7 e 9;

AVEPA, ente strumentale che costituisce organismo pagatore della Regione del Veneto degli aiuti nel settore agricolo, ai sensi della L.R.31/2001;

AVISP (Agenzia Veneta per l’Innovazione nel settore primario)/VENETO AGRICOLTURA istituita ai sensi della L.R..37/2014 che supporta la Regione del Veneto nei settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca;

VENETO LAVORO, istituito con L.R. 31/1998  che eroga, per conto della Amministrazione regionale, servizi in materia di politiche attive del lavoro ai sensi della L.R. 3/2009;

Tutto ciò considerato, si propone di incaricare, ai sensi dell’art. 4 della Delibera ANAC n. 951 del 20/09/2017, il Responsabile dell’anagrafe delle stazioni appaltanti (RASA) della Regione del Veneto, con il supporto della Direzione Enti Locali e Strumentali e successivamente della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali, giusta DGR n.167/2018, di proporre domanda di iscrizione  nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del decreto legislativo 50/2016 dei seguenti Enti Strumentali della Amministrazione regionale:

  • ARPAV;
  • AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura);
  • AVISP (Agenzia Veneta per l'Innovazione nel settore primario)/VENETO AGRICOLTURA;
  • VENETO LAVORO.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto del Veneto;

VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;

VISTA la Legge Regionale 24 dicembre 2013, n. 39;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

VISTE le Determinazioni ANAC n. 235 del 15 Febbraio 2017 e  n.951 del 20 Settembre 2017;

VISTO il comunicato del Presidente ANAC in data 29 novembre 2017.

delibera

  1. di incaricare, ai sensi dell’art. 4 della Delibera ANAC n. 951 del 20/09/2017,  per le ragioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, il Responsabile dell’anagrafe delle stazioni appaltanti (RASA) della Regione del Veneto, con il supporto della Direzione Enti Locali e Strumentali e successivamente della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali, giusta DGR n.167/2018, di proporre domanda di iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del decreto legislativo 50/2016  dei seguenti Enti strumentali della Regione del Veneto:
  • ARPAV Agenzia  Regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto;
  • AVEPA, Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura;
  • AVISP (Agenzia Veneta per l’Innovazione nel settore primario)/ VENETO AGRICOLTURA;
  • VENETO LAVORO.
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  2. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale.

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