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Materia: Affari legali e contenzioso
Deliberazione della Giunta Regionale n. 527 del 30 aprile 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale proposto ex art. 127 Cost. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 2018 n. 1, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 30 gennaio 2018, n. 11.
Si tratta di autorizzare la costituzione della Regione del Veneto nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 2018, n. 1.
Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
In data 5 aprile 2018 è stato notificato alla Regione del Veneto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale 26 gennaio 2018 n. 1, recante “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, - Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile” pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 30 gennaio 2018, n. 11, quanto all’articolo 2, comma 1, nella (prima) parte in cui modifica l’articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, aggiungendovi il comma 1 bis.
In particolare, la legge regionale n. 1 del 26.01.2018 intervenendo in modifica della regionale n. 48 del 2012, ha aggiunto, tra le altre disposizioni, il comma 1 bis dell’articolo 16: “1 bis. E’ Fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per i delitti ci cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale e per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale”
Tali disposizioni a detta della Presidenza del Consiglio dei Ministri violerebbero l’art.117, comma secondo, lettera l), della Costituzione che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato le materie della “giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa”.
Invero la legge regionale n. 1 del 26 gennaio 2018, all’articolo 2, comma 1, nella (prima) parte in cui modifica l’articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, aggiungendovi il comma 1 bis., impugnato, risulta rispettoso del dettato costituzionale, ragion per cui si ritiene necessario costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale per farne valere la legittimità.
Il patrocinio legale è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti. Ezio Zanon dell’Avvocatura regionale e Luigi Manzi del foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Confalonieri, 5.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
- visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;
- vista la L.R. n. 24 16.8.2001;
- vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2472 del 23.12.2014;
- viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale;
delibera
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