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Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 535 del 30 aprile 2018
Autorizzazione allo svolgimento di attività extraimpiego ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera b) della vigente disciplina in materia (deliberazione della Giunta regionale n. 1256 del 3 luglio 2012) per il periodo 2018/2025. Socio accomandante Società Felix s.a.s..
La Giunta con il presente provvedimento procede all’autorizzazione allo svolgimento di attività extraimpiego ai sensi dell’art. 2, comma 4, lettera b) della vigente disciplina in materia (deliberazione della Giunta regionale n. 1256 del 3 luglio 2012). Partecipazione quale socio accomandante alla Società Felix s.a.s., di Ballin Gianni e C. per il periodo 2018/2025.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La Giunta regionale con deliberazione n. 1256 del 3 luglio 2012 ha provveduto ad approvare la disciplina delle attività extraimpiego e dell’omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti della Regione Veneto facenti capo a strutture della Giunta regionale.
In particolare l’art. 2, comma 4, lettera b), della disciplina in oggetto prevede che il dipendente, con provvedimento della Giunta regionale, possa essere autorizzato a partecipare a società in accomandita semplice in qualità di socio accomandante, che in quanto tale non può compiere atti di amministrazione.
Con richiesta del 04/04/2018, pervenuta il 12/04/2018, la dipendente sig.ra Francesca Barina - in servizio presso la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ed attualmente in regime di part-time nella percentuale del 50% - ha inoltrato la richiesta per essere autorizzata a partecipare in qualità di socio accomandante alla Società Felix s.a.s., di Ballin Gianni e C. , con sede in Via Cantiere n. 26 Dolo (VE). La dipendente in questione ha presentato infatti richiesta di modificazione della suddetta percentuale di part-time dal 50% al 90%, per cui si rende necessaria la preventiva autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della vigente disciplina.
L’autorizzazione avrà decorrenza dalla data di modificazione della percentuale di part-time dal 50% al 90%, con durata fino al 1° maggio 2025. La partecipazione in qualità di socio accomandante comporterà un impegno complessivo di n. 5 ore annue e sarà svolta a titolo gratuito.
Considerato che:
- la richiesta di autorizzazione inoltrata è completa nei suoi elementi;
- il responsabile della struttura ha rilasciato parere favorevole allo svolgimento dell'attività, attestando che non sussistono le incompatibilità ed i divieti di cui agli artt. 2 e 5 della vigente disciplina in materia di attività extraimpiego, l'attività non interferisce in alcun modo con il corretto svolgimento dei compiti d'ufficio e non sussistono situazioni di conflitto di interessi;
- allo stato attuale la suddetta dipendente rientra nei limiti stabiliti dall’art. 5 comma 2 della citata disciplina.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1256 del 3 luglio 2012;
Vista la richiesta di autorizzazione inoltrata dalla dipendente;
Visto l’art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i..
delibera
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