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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 48 del 22 maggio 2018


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 537 del 30 aprile 2018

Composizione della Delegazione Trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa relativa al personale del comparto e della Dirigenza. Definizione degli indirizzi alla Delegazione Trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2018.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si conferma la composizione della delegazione trattante di parte pubblica e si formulano le linee di indirizzo alle quali la stessa dovrà conformarsi nella definizione della contrattazione decentrata integrativa per il personale del comparto e della dirigenza per l’anno 2018.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con la Deliberazione n. 411 del 6 aprile 2017, la Giunta Regionale aveva individuato i soggetti che sarebbero andati a costituire la Delegazione Trattante di parte pubblica nelle persone del Segretario Generale della Programmazione, con funzioni di Presidente, e dei Direttori dell’Area Programmazione e Sviluppo Strategico e della Direzione Organizzazione e Personale, in qualità di componenti.

Al fine di poter avviare il confronto con le OO.SS. per la stipulazione dei contratti collettivi decentrati integrativi relativi all’anno 2018, in base a quanto ad oggi stabilito dal CCNL 1° aprile 1999 – per il personale del comparto – e dal CCNL 23 dicembre 1999 – per il personale dirigente – ma che in corso d’anno potrebbero avere un diverso riferimento a seguito dell’approvazione definitiva anzitutto del nuovo CCNL del Comparto delle Funzioni Locali ed eventualmente anche di quello del medesimo comparto ma per il personale con qualifica dirigenziale, si propone di confermare i soggetti che costituiranno la Delegazione Trattante di parte pubblica sempre nelle persone del Segretario Generale della Programmazione e dei Direttori dell’Area Programmazione e Sviluppo Strategico e della Direzione Organizzazione e Personale, con le medesime funzioni di cui alla citata DGR n. 411/2017.

Coerentemente, si ritiene necessario provvedere alla formulazione delle linee di indirizzo cui la Delegazione Trattante di parte pubblica dovrà attenersi in ordine alla conduzione della trattativa.

Nel ricordare che il CCDI relativo alla parte economica per il personale del comparto, siglato definitivamente in data 2 novembre 2017 (al pari di quello di durata triennale per la parte normativa e valevole, ad oggi, per il triennio 2017/2019), ha già disciplinato la quantificazione delle risorse da destinarsi in corso d’anno per l’istituto delle progressioni economiche orizzontali e le cui procedure di attribuzione – a seguito dell’accordo tecnico sottoscritto in data 20 febbraio 2018 con RSU, CISL, UIL e CSA – sono in corso di svolgimento, al pari di quelle analoghe ma distinte riservate al personale transitato nei ruoli regionali dagli ex enti di Area Vasta, per l’anno in corso si tratterà anzitutto di avviare la prevista contrattazione per le materie disciplinate dal nuovo CCNL (qualora nel frattempo approvato in via definitiva), facendo proprie le innovative modalità di gestione delle relazioni sindacali di cui all’art. 7 e segg. dell’ipotesi di CCNL del comparto delle Funzioni Locali.

L’ipotesi stessa, peraltro, all’art. 8, comma 2, prevede che l’ente vada a costituire la delegazione trattante di parte pubblica entro 30 giorni dalla stipulazione (definitiva) del contratto stesso.

Al riguardo, con il presente provvedimento, la Giunta regionale stabilisce sin d’ora che la delegazione trattante che con lo stesso va a nominare sarà titolata a gestire le trattative anche dopo la stipulazione del nuovo contratto, senza la necessità dell’assunzione di ulteriori provvedimenti di proroga o conferma.

Risultano oggetto di contrattazione, tra l’altro, oltre alle progressioni economiche orizzontali che come si è detto sono già state disciplinate per l’anno 2018 con il precedente CCDI e dal successivo accordo tecnico del 20 febbraio 2018, i principali istituti del salario accessorio (tra cui quello innovativo della “indennità condizioni di lavoro”), i criteri di riparto delle ulteriori risorse disponibili per la contrattazione integrativa (oltre quelle già destinate, come detto, con il CCDI del 2 novembre 2017) e i criteri di attribuzione dei premi correlati alla performance (tenendo conto, qualora confermato in sede di approvazione definitiva del CCNL, di quanto previsto in sede di ipotesi dall’articolo 69 del contratto).

All’interno del nuovo CCDI sarà quindi completata la definizione della destinazione delle risorse economiche allocate nel fondo per il trattamento accessorio del personale relativamente all’anno in corso.

Punto cardine, al riguardo, sarà la possibile integrazione del fondo ai sensi della’articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017.

La quantificazione provvisoria dello stesso sarà successiva ai provvedimenti che la Giunta (o altro organo regionale a tal fine individuato) andrà a porre in essere tenendo comunque conto della previsione contenuta nell’ipotesi di CCNL della collocazione a bilancio, anziché nel fondo, delle risorse da destinarsi al trattamento di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

La determinazione provvisoria consentirà le preliminari operazioni di destinazione delle risorse in attesa della definizione finale del nuovo quadro contrattuale e normativo che da qui a fine anno andrà a completarsi e che potrà comportare modifiche sui criteri di quantificazione delle risorse, in particolare per effetto del CCNL sopra citato e di eventuali dichiarazioni congiunte in calce allo stesso approvate.

In un secondo tempo e comunque prima della chiusura del 2018, si provvederà alla quantificazione definitiva del fondo, anche sulla scorta del Piano di Razionalizzazione delle spese per l’anno 2018 da approvarsi entro la fine del corrente anno e dell’applicazione di eventuali ulteriori norme di legge che dovessero essere emanate sul punto.

Per quanto riguarda invece l’area dirigenziale, anzitutto si provvederà, indicativamente con le stesse modalità e tempistiche di quello del personale del Comparto, alla determinazione provvisoria del fondo per il trattamento di posizione e di risultato per l’anno 2018.

La retribuzione di risultato di tutti i Dirigenti sarà sottoposta a valutazione, sulla base degli obiettivi conseguiti, in ossequio alle indicazioni che saranno fornite dall’Organismo Indipendente di Valutazione, fermo restando che con le modifiche alla L.R. n. 54/2012 (abrogazione dell’art. 22, comma 1, lettera c) tutti gli incarichi dirigenziali trovano ora copertura nell’apposito fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale regionale con qualifica dirigenziale, con le sole eccezioni previste dalla legge.

Si richiama, infine, la Delegazione Trattante a perseguire gli obiettivi fissati conducendo una trattativa ispirata al rispetto delle relazioni sindacali, privilegiando la volontà di prevenire eventuali conflitti.

In ultimo, come previsto dalla normativa vigente, i contratti decentrati che scaturiranno dalla trattativa che si va ad aprire, dovranno essere oggetto di attestazione positiva da parte del competente Collegio dei Revisori dei Conti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI il CCNL vigente per il personale del comparto (in quanto compatibili e applicabili anche dopo l’adozione definitiva del nuovo CCNL) e quello vigente per la dirigenza, nonché l’ipotesi di CCNL 2016/2018 per il personale del comparto;

VISTA la L.R. n. 54/2012 nel suo testo novellato;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001;

VISTO D.Lgs. n. 150/2009;

VISTA la Legge n. 208/2015;

VISTA la legge n. 205/2017;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di stabilire che la Delegazione Trattante di parte pubblica, sia per il personale del comparto che per la Dirigenza, sia confermata nelle persone del Segretario Generale della Programmazione, con funzioni di Presidente e dei Direttori dell’Area Programmazione e Sviluppo Strategico e della Direzione Organizzazione e Personale, in qualità di componenti;

  2. di impartire alla Delegazione Trattante di cui al punto 1 le direttive riportate in premessa, tutte richiamate e approvate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

  4. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell’esecuzione del presente atto;

  5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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