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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 42 del 04 maggio 2018


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 529 del 30 aprile 2018

Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi statali "regionalizzati" per favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2018.

Note per la trasparenza

Con questo provvedimento la Giunta Regionale approva i criteri per l’assegnazione e l’erogazione di contributi statali spettanti alle Unioni di Comuni e alle Unioni montane per il finanziamento delle spese di gestione per l’esercizio associato di funzioni comunali ad esse conferite dai Comuni associati.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

A seguito dell’approvazione della L.R. n. 18 del 27.04.2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” la Regione del Veneto promuove la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali con l’obiettivo di rafforzare la capacità istituzionale e amministrativa dei comuni di ridotte dimensioni demografiche, definendo, attraverso l’adozione del Piano di riordino territoriale, i criteri di accesso e le modalità di incentivazione delle forme associative.

In base all’Intesa sancita con atto n. 873 del 28/07/2005 della Conferenza Unificata, la Regione del Veneto partecipa, a partire dal 2006, al riparto delle risorse finanziarie stanziate dallo Stato per il sostegno dell’associazionismo comunale, fatta salva la quota gestita direttamente dallo Stato per l’incentivazione di funzioni di propria competenza esclusiva esercitate dai Comuni (anagrafe, stato civile, ecc.). Tali risorse sono trasferite alle Regioni in possesso di una disciplina di incentivazione delle forme associative conforme ai criteri stabiliti dall’Intesa n. 936/CU, le quali provvedono alla concessione di contributi alle gestioni associate degli Enti locali, con le modalità stabilite nell’Intesa stessa.

Con nota del 26 gennaio 2018 prot. n. 32235 a firma del Vice Presidente, la Regione del Veneto ha comunicato alla Presidenza della Conferenza Unificata la propria volontà di partecipare al riparto delle risorse statali per l’associazionismo intercomunale previste per l’anno 2018. Con deliberazione n. 20 del 22 febbraio 2018 la Conferenza Unificata ha individuato la Regione del Veneto tra le Regioni ammesse alla regionalizzazione delle risorse statali.

I fondi statali che verranno assegnati alla Regione per l’anno 2018 saranno introitati al cap. 100307 dell’Entrata e impegnati al cap. 100892 della Spesa del Bilancio di previsione 2018-2019, esercizio finanziario 2018, con apposito successivo provvedimento.

Nel rispetto delle finalità della stessa “regionalizzazione” dei fondi, si propone:

1. la destinazione vincolata dei fondi ai sensi dell’art. 53, c. 10, della L. n. 388 del 23/12/2000 e art. 9, c. 1, lett. a) dell’Intesa n. 936/CU alle Unioni di Comuni e alle Unioni montane;

2. di confermare la percentuale di assegnazione delle risorse statali tra Unioni di Comuni e Unioni Montane, in continuità con il 2017 e in ragione delle spese correnti sostenute dalle Unioni montane nell’ultimo biennio per l’esercizio associato delle funzioni e servizi comunali per conto dei comuni di appartenenza, nella misura dell’80% a favore delle Unioni di comuni e del 20% a favore delle Unioni montane;

3. di riservare ad altro provvedimento, in esito alle attività istruttorie, e comunque dopo l’erogazione da parte dello Stato della quota del fondo spettante alla Regione del Veneto, l’assegnazione dei contributi alle Unioni di Comuni e alle Unioni montane che ne avranno titolo.

Posto che la legge di stabilità 2018 ha differito il termine entro il quale i piccoli comuni sono tenuti ad esercitare in forma obbligatoriamente associata le restanti funzioni fondamentali, individuando la data del 31.12.2018, e dato che il processo di trasformazione delle Comunità montane previsto dalla LR n. 40/2012 non si è ancora completato, in continuità con gli esercizi precedenti, al fine di assicurare la necessaria flessibilità ai percorsi associativi, l’Amministrazione regionale propone un’applicazione graduale dei criteri previsti nel Piano di riordino territoriale, derogando, per il 2018, alla disposizione prevista al punto 4.1 del PRT, dell’esercizio di almeno 4 funzioni fondamentali per le Unioni di Comuni di cui all’art. 32 del TUEL (Unioni non montane) e da ultimo al raggiungimento del livello dimensionale minimo di adeguatezza basato sui livelli demografici previsti per ciascuna area omogenea di cui all’art. 8, c. 3, della L.R. 18/2012.

Il processo di riordino istituzionale delineato nel Piano di riordino territoriale ha l’intento di consolidare le reti associative definite dalle  Unioni di Comuni e le Unioni montane e considerate strategiche per lo sviluppo dell’area di riferimento, in grado di garantire il governo del territorio, con dimensioni e risorse adeguati ai bisogni locali.

Ciò premesso si ritiene opportuno evidenziare alcuni principi fondamentali il cui rispetto è vincolante per poter beneficiare degli incentivi finanziari di cui all’oggetto:

a) la non sovrapposizione di competenze tra forme associative diverse per la gestione della medesima funzione fondamentale. Invero, la disposizione contenuta nell’art. 14, c. 29, del D.L. n. 78/2010 ha stabilito che “i Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa”;

b) il principio di integralità della funzione, che risponde alla ratio di razionalizzazione e risparmio della spesa pubblica e presenta un duplice profilo:

- oggettivo, in quanto la norma fa riferimento alla funzione fondamentale nella sua unitarietà, pur se costituita da una pluralità di servizi;

- soggettivo, in considerazione del fatto che dal momento in cui la funzione è gestita da una forma associativa, non può essere suddivisa su forme associative diverse.

Con il presente provvedimento, in conformità all’art. 10, c. 2, della L.R. 18/2012, vengono stabiliti per l’anno 2018, i criteri e le modalità operative per l’assegnazione dei contributi statali “regionalizzati” le cui specifiche sono indicate in dettaglio nell'Allegato A, mentre gli Allegati B e C contengono il modello di richiesta del contributo, rispettivamente per le Unioni di Comuni e per le Unioni montane.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 2, c. 2, lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE l’Intesa n. 873 del 28/07/2005 e l’Intesa n. 936 dell’1/03/2006 in Conferenza Unificata;
VISTO il D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010;
VISTA la L.R. n. 18 del 27.04.2012 e s.m.i.;
VISTO l’art. 19 del D.L. n. 95/2012;
VISTA la L.R. n. 40 del 28/09/2012 e s.m.i.;
VISTI gli artt. 28, 32, 33 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la DGR n. 10 del 5.01.2018;
VISTO il DSGP n. 1 del 11.01.2018;
VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
VISTE le LL.RR. n. 46 e n. 47 del 29.12.2017;
VISTO il parere favorevole della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella seduta del 26 aprile 2018;

delibera

  1. di approvare i criteri e le modalità per il riparto delle risorse statali “regionalizzate” a sostegno dell’associazionismo comunale per l’anno 2018 indicati nell’Allegato A, parte integrante del provvedimento, attribuite alla Regione del Veneto in base all’Intesa n. 936/CU dell’1/03/2006 sancita dalla Conferenza Unificata e che verranno successivamente trasferite dal Ministero dell’Interno;
  2. di dare atto che la domanda per l’assegnazione del contributo deve essere redatta utilizzando la modulistica di cui all’Allegato B per le Unioni di Comuni o all’Allegato C per le Unioni montane, che si approvano e costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  3. di dare atto che la presente deliberazione, per l’assegnazione dei contributi statali “regionalizzati”, non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare la Direzione regionale Enti Locali e Servizi elettorali dell’esecuzione del presente atto;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

529_AllegatoA_369156.pdf
529_AllegatoB_369156.pdf
529_AllegatoC_369156.pdf

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