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Materia: Settore secondario
Deliberazione della Giunta Regionale n. 501 del 17 aprile 2018
Fondo Unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive. Proposta di ripartizione per l'anno 2018. Deliberazione della Giunta regionale n. 16/CR del 6 marzo 2018.
Con il presente provvedimento si approva la ripartizione per il 2018 del Fondo Unico regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive.
L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, recante “Conferimento di compiti e funzioni alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” all’articolo 55 ha istituito il Fondo Unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive (di seguito denominato “Fondo Unico regionale”) nel quale confluiscono le risorse statali relative alle funzioni in materia di incentivi alle imprese ed alle cooperative (art. 55, comma 3). La norma demanda alla Giunta regionale il compito di determinare la ripartizione e i criteri di erogazione delle risorse del suddetto Fondo Unico regionale, sentita la competente Commissione consiliare (art. 55, comma 5).
Attualmente nel capitolo di spesa 103218 “Spese per l’esercizio di funzioni e compiti conferiti alla Regione in materia di incentivi alle imprese – Risorse libere (Art. 55, L.R. 13/4/2001, n. 11 – Art. 22, comma 3, lett. B) L.R. 5/4/2013, n. 3)” risulta una disponibilità di euro 1.222.464,80, mentre nel capitolo di spesa 23701 “Spese per l’esercizio di funzioni e compiti conferiti alla Regione in materia di incentivi alle imprese – Risorse vincolate (Art. 55, L.R. 13/4/2001, n. 11 – Art. 22, comma 3, lett. B) L.R. 5/4/2013, n. 3)” la disponibilità è di euro 738.249,49, a seguito dei rientri dal Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo delle cooperative di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, denominato Foncooper, gestito dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..
La legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile" prevede che, al fine di promuovere e sostenere l’imprenditoria femminile, particolarmente in settori innovativi, possano essere concessi contributi in conto capitale alle imprese a prevalente o totale partecipazione femminile (art. 3, co. 1, lett. a).
Al fine di incentivare e consolidare l'imprenditoria femminile veneta, con deliberazione n. 1258 dell’8 agosto 2017, la Giunta regionale ha, pertanto, approvato un bando recante i criteri di selezione degli interventi finalizzati sia all'avvio di nuove imprese femminili che al consolidamento e sviluppo di quelle esistenti. Il bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto, in regime de minimis, in misura pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione di interventi di importo non inferiore a euro 20.000,00 e non superiore a euro 150.000,00.
L’iniziativa ha ottenuto un notevole riscontro da parte dell’imprenditoria femminile veneta, tanto che sono pervenute 352 domande per un importo complessivo di contributo richiesto pari ad euro 5.701.299,87.
La dotazione finanziaria iniziale del bando, pari a euro 3.000.000,00, ha permesso di finanziare le prime 189 domande pervenute e ritenute ammissibili, mentre sono rimaste escluse dal finanziamento ben 133 domande, a cui corrisponde una richiesta di contributo pari a euro 2.388.321,28.
Si propone, pertanto, di destinare le risorse sopraindicate, disponibili nel Fondo Unico regionale, al finanziamento delle domande ritenute ammissibili, ma non finanziate per esaurimento delle risorse a disposizione. A tal fine si ritiene di destinare al capitolo 23012“Contributo in conto capitale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile” le disponibilità presenti nel citato capitolo di spesa del Fondo unico regionale, ed in particolare:
Ai sensi dell’articolo 55, comma 5, della legge regionale n. 11 del 2001, la Terza Commissione consiliare, nella seduta del 22 marzo 2018, ha espresso parere favorevole all'unanimità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11;
VISTA la legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1258 dell’8 agosto 2017;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 di approvazione del Bilancio di previsione 2018–2020;
VISTO l'articolo 55, comma 5, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11;
VISTA la deliberazione n. 16/CR del 6 marzo 2018;
VISTO il parere favorevole della Terza Commissione consiliare rilasciato in data 22 marzo 2018;
VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di destinare al capitolo 23012 “Contributo in conto capitale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile” un importo complessivo pari a euro 1.960.714,29, così determinato:
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell’esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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