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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 45 del 15 maggio 2018


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 503 del 17 aprile 2018

Miniera di argille per terraglia forte, caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, n. 293 denominata "BERTOZZO" in Comune di Sarego (VI). Ditta Cementizillo S.p.a. Diniego programma lavori in ampliamento del cantiere Graone. Dichiarazione di incoltivabilità del giacimento minerario e diniego assegnazione concessione mineraria.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si prende atto del giudizio non favorevole di compatibilità ambientale del progetto del nuovo programma lavori della miniera di terraglia forte, caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C denominata “Bertozzo” in ampliamento del cantiere “Graone” in Comune di Sarego (VI), presentato da Cementizillo s.p.a. e conseguentemente viene denegata l’autorizzazione a eseguire il progetto, dichiarata l’incoltivabilità del giacimento minerario e denegata l’assegnazione della concessione.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La miniera di argille per terraglia forte, caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, denominata BERTOZZO (n. 293 del registro delle miniere) in Comune di Sarego (VI) è stata concessionata alla ditta Cementizillo S.p.a. con decreto del Distretto minerario di Padova n. 14 del 25.11.1995 fino al 16.12.2015. Con decreto n. 22 del 17.12.1980 il Distretto minerario di Padova, sulla scorta dei lavori di ricerca mineraria, ha accertato la coltivabilità del giacimento per circa 6,8 milioni di metri cubi di minerale distribuiti nell’area di tutta la concessione.

All’interno della miniera, la cui estensione è di ha 155, sono stati attivati due cantieri di coltivazione: il cantiere denominato “VANDERIA” i cui lavori di coltivazione si sono conclusi con l’esaurimento del giacimento e la ricomposizione ambientale del sito, come verificato con decreto n. 37 del 16.03.2010 della Direzione regionale geologia e attività estrattive, e il cantiere denominato “GRAONE” nel quale sono stati svolti principalmente lavori di scopertura del giacimento.

Con decreto n. 263 del 12.12.2008 la Direzione regionale geologia e attività estrattive ha disposto il rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica per proseguire i lavori di coltivazione del cantiere “GRAONE” fino al 31.12.2013 modificando il progetto autorizzato. In particolare con tale provvedimento:

  1. è stato stabilito lo stralcio dall’area di cantiere di due ambiti, uno a nord-ovest e uno a sud-est, nei quali è stato ritenuto prevalente l’interesse paesaggistico rispetto a quello minerario;
  2. è stata prescritta l’esecuzione della coltivazione nella porzione di cantiere prospicente l’area di accesso soltanto nella fase finale dei lavori;
  3. sono state assunte prescrizioni riguardanti le condizioni per l’uso degli esplosivi;
  4. è stata prescritta la realizzazione della ricomposizione morfologica con angoli delle scarpate non superiori a 20° dall’orizzontale;
  5. è stato prescritto alla ditta di presentare idonea documentazione progettuale in variante non sostanziale al progetto, secondo le procedure di cui alla D.G.R. 651/2007, che consideri di non interessare con i lavori estrattivi gli ambiti stralciati e di minimizzare la modifica delle forme del paesaggio percepito dalla pianura.

Con successivo decreto n. 69 del 17.05.2012 la Direzione regionale geologia e georisorse ha autorizzato il progetto di coltivazione in variante non sostanziale presentato dalla ditta in adempimento alle prescrizioni del citato decreto n. 263/2008, confermando il termine per la conclusione dei lavori al 31.12.2013 e consentendo l’utilizzo in cantiere di terre e rocce da scavo di provenienza esterna per le opere di rimodellamento morfologico.

La ditta concessionaria, con domanda acquisita al prot. 348227 del 06.08.2013, ha chiesto la proroga del termine per l’ultimazione dei lavori di coltivazione del cantiere Graone fino al 31.12.2025. Il procedimento è stato sospeso con nota 541106 del 10.12.2013 dalla Direzione regionale geologia e georisorse chiedendo alla ditta, fra l’altro, indagini dirette sul sito minerario, da svolgere alla presenza di tecnici di polizia mineraria della Provincia di Vicenza, finalizzate a determinare l’esatta individuazione del giacimento e della sua consistenza, nonché il rapporto fra lo stesso e il cantiere autorizzato.

Le indagini minerarie hanno evidenziato la presenza del minerale con potenze superiori a quelle originariamente previste ma posizionato a quote inferiori a quelle di massima escavazione autorizzata. La ditta ha quindi presentato al prot. 175888 del 22.04.2014 un progetto integrativo di variante a quello di coltivazione autorizzato che, pur rientrando nella fattispecie della variante non sostanziale ai sensi della D.G.R. 651/2007, prevede l’asporto di ingenti quantitativi di materiale associato.

Con nota 276656 del 27.06.2014 la Sezione regionale geologia e georisorse ha comunicato alla ditta che la variante prospettata risulta in conflitto con le esigenze di un regolare e ottimale sfruttamento del giacimento considerata la residua validità della concessione la cui scadenza è stabilita al 16.12.2015 e in tal senso ha chiesto di adeguare il progetto di variante, segnalando altresì alla ditta che solo in sede di rilascio di una nuova concessione nell’ambito della necessaria procedura di VIA avrebbe potuto essere valutata una nuova proposta complessiva di sfruttamento del giacimento.

La ditta, con nota acquisita al prot. 489696 del 18.11.2014, ha quindi chiesto ai sensi dell’art. 26 del R.D. 1443/1927 di essere autorizzata a sospendere i lavori di coltivazione in attesa di presentare il nuovo programma lavori, nell’ambito della richiesta di rinnovo della concessione mineraria, in corso di elaborazione da sottoporre a valutazione di impatto ambientale. Con decreto n. 255 del 18.12.2014 è stata autorizzata la sospensione dei lavori di coltivazione.

La ditta Cementizillo s.p.a. ha presentato quindi al prot. 490025 del 01.12.2015 della struttura regionale competente in materia di VIA il progetto del nuovo programma lavori di coltivazione della miniera che prevede l’ampliamento del cantiere Graone verso est. Ha contestualmente presentato la domanda di rinnovo della concessione mineraria chiedendo la riduzione areale della medesima.

Nell’ambito della procedura di VIA, il comitato tecnico regionale VIA con parere n. 15 del 25.10.2017 ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto del nuovo programma lavori di coltivazione in ampliamento del cantiere minerario Graone.

Con nota 478118 del 15.11.2017 la Direzione regionale commissioni valutazioni ha comunicato alla ditta, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, chiedendo di presentare nel termine di 30 giorni eventuali osservazioni.

Trascorsi i termini previsti senza che la ditta abbia presentato osservazioni, con decreto n. 7 del 11.01.2018 il Direttore della Direzione commissioni valutazioni, prendendo atto del parere del Comitato tecnico regionale VIA n. 15 del 25.10.2017, ha espresso giudizio non favorevole di compatibilità ambientale nei riguardi dell’istanza presentata.

Le motivazioni del giudizio di non compatibilità ambientale derivano principalmente dalla sottrazione di habitat prioritario del SIC IT3220037 “Colli Berici”, nel quale è ubicato il cantiere, per effetto dei lavori estrattivi in programma.

Pertanto, nell’ambito delle valutazioni dell’impatto ambientale, è emerso che la realizzazione del programma lavori presentato non esclude un incidenza significativa negativa a carico dell’habitat prioritario e le soluzioni progettuali di recupero ambientale proposte non consentono di minimizzare gli impatti negativi.

Sotto il profilo minerario, dalla documentazione presentata dal concessionario si rileva che il programma lavori prospettato rappresentava l’unica soluzione per la coltivazione della miniera.

Infatti, il settore nord della miniera, interessato nel passato del cantiere Vanderia, risulta esaurito; nel settore centrale affiorano solo le parti basali del giacimento che di fatto è esaurito dalle coltivazioni passate; nel settore meridionale viene esclusa la presenza significativa di giacimento in quanto risultano affiorare solo i livelli inferiori dell’orizzonte mineralizzato; la zona a ovest del cantiere Graone è tutelata dal vincolo di contesto figurativo da parte del P.T.C.P. della Provincia di Vicenza e, a fronte delle notevoli scoperture necessarie per la coltivazione, con il citato decreto n. 263 del 12.12.2008 era stata sancita la prevalenza dell’importanza paesaggistica su quella mineraria.

Inoltre è emerso che il solo approfondimento degli scavi per intercettare il giacimento alle quote in cui esso è presente non rende possibile operare con adeguate condizioni di sicurezza e non consente di ottenere un’adeguata forma ricompositiva.

Tali considerazioni, unitamente alle motivazioni che hanno portato il concessionario a chiedere la riduzione dell’area della concessione con lo stralcio delle zone di assenza del minerale, portano alla determinazione  di estendere l’incoltivabilità del giacimento anche agli altri settori dell’area, per la prevalenza dell’interesse pubblico ambientale su quello dello sfruttamento minerario. Ciò anche tenuto conto della valenza della tipologia di minerale estraibile.

Per quanto sopra esposto, è necessario denegare alla ditta Cementizillo s.p.a. l’autorizzazione ad eseguire il programma lavori di coltivazione della miniera Bertozzo mediante ampliamento del cantiere Graone.

Considerati i contrapposti interessi minerari e gli imprescindibili obiettivi di tutela ambientale e valorizzazione delle risorse naturali, considerato altresì che non sono emersi motivi imperativi di interesse pubblico per la coltivazione della risorsa mineraria, si appalesa la non fattibilità dell’intervento come prospettato.

Risulta altresì necessario prendere atto dell’esaurimento del giacimento su parte della concessione mineraria e della incoltivabilità della rimanente porzione e disporre conseguentemente il diniego dell’assegnazione della concessione.

Restano comunque un capo alla ditta Cementizillo S.p.a. gli obblighi di sistemazione e di messa in sicurezza del sito estrattivo interessato dai lavori, nell’ambito delle procedure per la consegna della miniera all’Amministrazione regionale.

Occorre quindi demandare alla competente struttura regionale tutti gli adempimenti necessari alla messa in sicurezza e sistemazione del sito minerario e alla riconsegna della miniera all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 35 del R.D. 1443/1927.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il R.D. 29.07.1927, n. 1443;

VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42;

VISTO il D.lgs. 03.04.2006, n. 152;

VISTO il D.P.R. n. 357 del 1997;

VISTA la L.R. 25.02.2005, n 7;

VISTA la L.R. 18.02.2016, n. 4;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) e il Pianto Territoriale Provinciale di Coordinamento (P.T.C.P.) di Vicenza;

VISTA la D.G.R. n. 651 del 20.03.2007;

VISTI i decreti del distretto minerario di Padova n. 22 del 17.12.1980 e n. 14 del 25.11.1995;

VISTI i decreti della Direzione regionale geologia e attività estrattive n. 263 del 12.12.2008;

VISTO il decreto della Direzione Geologia e georisorse n. 69 del 17.12.2015;

VISTO il decreto della Sezione geologia e georisorse n. 255 del 18.12.2014;

VISTO il decreto della Direzione regionale commissioni valutazioni n. 7 del 11.01.2018;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di prendere atto del giudizio non favorevole di compatibilità ambientale espresso in sede di procedura di VIA di cui al Decreto n. 7 del 11.01.2018 e conseguentemente di denegare l’autorizzazione all’esecuzione del programma lavori di coltivazione in ampliamento del cantiere GRAONE, appartenente alla concessione mineraria di argille per terraglia forte, caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, (n. 293 del registro delle miniere) denominata “BERTOZZO” in Comune di Sarego (VI), presentato dalla ditta Cementizillo s.p.a. in data 01.12.2015, prot. 490025 del 01.12.2015;
  2. di prendere atto dell’esaurimento di parte del giacimento minerario e di dichiarare la non coltivabilità della rimanente parte del giacimento medesimo, come originariamente determinato con Decreto del Distretto minerario di Padova n. 22 del 17.12.1980;
  3. di denegare l’assegnazione della concessione mineraria alla ditta Cementizillo s.p.a., richiesta con istanza del 01.12.2015, prot. 490025 del 01.12.2015;
  4. di fare obbligo alla ditta Cementizillo s.p.a. di eseguire gli adempimenti per la messa in sicurezza e sistemazione del cantiere minerario GRAONE, come autorizzato con DDR n. 69 del 17.05.2012;
  5. di demandare alla Direzione regionale Difesa del Suolo l’adozione dei provvedimenti previsti dal R.D. 1443/1927 al termine della concessione, compresi quelli concernenti gli obblighi a carico del concessionario per la messa in sicurezza e la ricomposizione dei siti interessati dai lavori, anche in applicazione della D.G.R. 651/2007, avvalendosi eventualmente del deposito cauzionale presentato dalla ditta Cementizillo S.p.a.;
  6. di notificare il presente provvedimento alla ditta Cementizillo S.p.a.;
  7. di demandare alla Direzione Difesa del Suolo la comunicazione del presente provvedimento ai proprietari dei terreni; 
  8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sarego, alla Provincia di Vicenza, alla Direzione Bilancio e Ragioneria, alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, nonché di pubblicarlo sul BUR del Veneto;
  9. di demandare alla Direzione Difesa del Suolo la predisposizione dell'invio della nota di trascrizione del presente provvedimento all'Agenzia del Territorio di Vicenza Ufficio ex Conservatoria dei Registri Immobiliari;
  10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
  11. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
  12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

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