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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 40 del 27 aprile 2018


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 494 del 17 aprile 2018

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 1214 del 15.09.2015 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Prescrizioni operative generali: disposizioni per la presentazione dell'Atto integrativo del PSL, da parte dei GAL, relativo ai tipi di intervento previsti dalla sottomisura 19.2 ("Atto integrativo speciale").

Note per la trasparenza

Nell’ambito delle Prescrizioni operative generali, vengono definite ulteriori disposizioni per la presentazione dell’Atto integrativo del PSL, da parte dei GAL, relativo ai tipi di intervento previsti dalla sottomisura 19.2 (“Atto integrativo speciale”).

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia “Europa 2020”, che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22/7/2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26/05/2015 la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto e ha concesso il correlato sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il testo del PSR è stato oggetto successivamente di n. 6 modifiche, da ultimo con la DGR n. 2053 del 14/12/2017, per effetto della decisione di esecuzione della CE n. C(2017) 7581 del 10/11/2017.

Nell’ambito del PSR, lo sviluppo locale di tipo partecipativo (SLTP), sostenuto dal FEASR ed attuato attraverso i Gruppi di azione locale (di seguito “GAL”), è denominato “Sviluppo locale Leader” e rappresenta lo strumento finalizzato allo sviluppo locale delle zone rurali (art. 42-44 Reg. UE 1305/2013), in funzione del conseguimento:

- dell’obiettivo generale di realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro (art. 4 Reg. UE 1305/2013)

- delle correlate priorità dell’Unione, con particolare riferimento alla priorità 6 ed alla relativa focus area 6b (art. 5 Reg. UE 1305/2013)

- degli obiettivi trasversali dell’innovazione e dell’ambiente (art. 5 Reg. UE 1305/2013).

Ai fini dell’attuazione dello Sviluppo locale Leader , la Scheda Misura 19 del PSR delinea il quadro delle indicazioni per la relativa applicazione nell’ambito del sistema e della governance regionale, con esplicito riferimento anche ai principali elementi che lo caratterizzano: area eleggibile, ambito territoriale, partenariato (GAL), strategia di sviluppo e piano di azione, criteri e procedure di selezione, ruoli e funzioni del sistema regionale, aspetti procedurali e flussi finanziari.

Il quadro di riferimento per la gestione dello Sviluppo locale Leader, comprese le correlate funzioni e procedure amministrative e finanziarie, è completato nell’ambito degli Indirizzi procedurali generali del PSR, approvati con DGR n.1937 del 23/12/2015 (e s.m.i.), in relazione ai compiti assegnati ai GAL dall’art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 e alle modalità di applicazione del Reg. (UE) 1306/2013 ed in coerenza con il consolidato assetto della governance regionale per la gestione degli interventi relativi al settore agricolo e sviluppo rurale, descritto anche nel capitolo 15 del PSR. In questo modo viene assicurata la necessaria sostenibilità gestionale, semplificazione ed efficacia della gestione dello Sviluppo locale Leader, limitando i possibili elementi di  sovrapposizione e ridondanza operativa.

Il bando e le disposizioni per l’attuazione alla Misura 19-Sostegno allo sviluppo locale Leader sono stati approvati con DGR n. 1214 del 15/09/2015 (e s.m.i.), che ha disposto l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto relative ai seguenti tipi di intervento:

19.4.1 - Sostegno alla gestione e animazione territoriale dei GAL, che rappresenta anche la domanda di adesione generale allo Sviluppo locale Leader, sulla base anche del correlato Programma di sviluppo locale (PSL)

19.1.1 - Sostegno alla animazione dei territori e alla preparazione della strategia

19.2.1 - Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

19.3.1 - Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL.

In esito all’iter istruttorio condotto da Avepa e dall’apposito Comitato tecnico regionale Leader, con la DGR  n. 1547 del 10/10/2016 sono stati approvati: la graduatoria dei GAL e delle relative strategie ammesse al sostegno del PSR, il quadro dei tipi di intervento attivati dalle suddette strategie e il quadro delle dotazioni finanziarie a sostegno della spesa programmata nell’ambito dei PSL.

In particolare, il bando relativo al tipo di intervento (TI) 19.2.1 di cui all’allegato D della DGR n. 1214/2015, riguarda il sostegno alla realizzazione delle strategie di sviluppo locale attraverso le quali i GAL perseguono gli obiettivi dello Sviluppo locale Leader, secondo quanto previsto dall’art. 35, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013.

Poiché la strategia di sviluppo locale, definita dal Programma di sviluppo locale (PSL), deve prevedere il relativo “piano d'azione” che traduce gli obiettivi in azioni concrete (Reg. UE 1303/2013, art. 33), il suddetto bando configura e descrive, sulla base di quanto stabilito nella Scheda Misura 19 del PSR, il quadro delle condizioni che contraddistinguono l’insieme delle possibili misure/tipi intervento attivabili attraverso il piano di azione e le relative modalità di implementazione. Le misure attivabili attraverso il piano di azione devono essere comunque coerenti con la strategia del PSL e compatibili con il quadro normativo relativo ai fondi SIE e con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato.

Il quadro degli interventi attivabili con il sostegno del TI 19.2.1 include, senza essere tuttavia limitato ad esse, alcune tipologie di intervento già previste e definite dal PSR, considerate comunque coerenti con le finalità e gli obiettivi dello Sviluppo locale Leader, con la possibilità per i GAL di modulare e adeguare importi e aliquote di sostegno, condizioni di ammissibilità e criteri di selezione, in funzione delle specifiche esigenze  dei territori Leader. Le operazioni ammesse dalle singole misure/interventi attivati dal PSL devono ricadere comunque all’interno dell’ambito territoriale designato del GAL o interessare in maniera diretta tale territorio (es: informazione), fermo restando le ulteriori condizioni specifiche previste da ciascuna misura del PSL, dagli Indirizzi procedurali generali e dal Reg. UE 1305/2013.

In questo contesto normativo e applicativo, sulla base della giustificazione di coerenza con gli obiettivi e con gli ambiti di interesse delle strategie, i piani di azione dei PSL presentati dai GAL con la domanda di adesione alla Misura 19, hanno previsto, attraverso l’apposito “Quadro  5.2.1 – Tipo intervento – Scheda”, l’attivazione dei correlati tipi di intervento con esclusivo riferimento alle tipologie già definite dal PSR e considerate coerenti con le finalità e gli obiettivi dello Sviluppo locale Leader. Ciascun PSL ha provveduto, pertanto, ad attestare la compatibilità degli aiuti previsti dalla relativa strategia, con riferimento diretto ai corrispondenti aiuti del PSR, anche in relazione al quadro d’insieme degli aiuti di Stato previsto dal capitolo 13, e alle correlate norme vigenti.

Il quadro generale dei tipi di intervento programmati dai PSL, nell’ambito della sottomisura 19.2, sono riepilogati nell’Allegato B della DGR n. 1547/2016 che approva la selezione dei GAL.

Al fine di esprimere il valore aggiunto delle operazioni Leader, i tipi di intervento programmati dai GAL nei relativi PSL propongono, peraltro, diverse “specifiche applicative” rispetto alle corrispondenti Misure definite dal PSR, anche in termini di condizioni di ammissibilità e criteri di priorità, in funzione soprattutto delle particolari esigenze di progettazione e attuazione integrata prevista dai “Progetti chiave”.

In ordine agli obblighi determinati dal Reg. UE n. 1305/2013, l’Autorità di gestione ha attivato, in collaborazione con Avepa, il processo di Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM) relativo ai suddetti tipi di intervento, per quanto riguarda, in particolare, gli elementi applicativi specifici proposti dai GAL per i “criteri di ammissibilità”, gli “impegni del beneficiario” ed i “criteri di priorità”.

Ai fini della verifica del rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato, i tipi di intervento previsti dal piano di azione dei singoli PSL sono valutati e attuati sulla base del quadro di riferimento previsto dal capitolo 13 del PSR.

Gli esiti della valutazione operata attraverso la VCM sono stati resi disponibili ai GAL interessati con la comunicazione di finanziabilità trasmessa da Avepa, dopo la definitiva conclusione dell’iter di approvazione e concessione degli aiuti.

Con la medesima comunicazione, è stato confermato ai GAL che le suddette “specifiche applicative” validate in sede di VCM vengono implementate nell’ambito delle disposizioni attuative del PSR (Linee Guida Misure e Quadro dei Criteri di priorità), costituendo il quadro di riferimento univoco per i soggetti coinvolti (AdG, GAL, Avepa) e per l’attivazione dei singoli tipi di intervento nell’ambito del PSL.

Per tale motivo, i PSL prevedono la specifica indicazione che "Le Misure/Tipo di interventi previste dal PSL sono attivati dal GAL sulla base delle Linee Guida Misura approvate dalla Giunta regionale, per assicurare la conformità alle regole sugli aiuti di Stato e al quadro regolamentare del PSR", introdotta in sede di presa d'atto dell’approvazione del PSL da parte dell’organo decisionale del GAL, in ordine al disposto della DGR n. 1547/2016.

Per quanto riguarda, in particolare, il tipo di intervento 7.5.1”Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali”, che rappresenta il 37% circa delle dotazione complessiva delle risorse programmate dai PSL per l’attuazione delle relative strategie, la DG Agri della Commissione europea con la nota Ares(2017)6303253 del 21/12/2017 ha ritenuto di fornire alcuni chiarimenti relativi alle tipologie di spese ammissibili, sulla base di quanto previsto dall’art. 20 del Reg. UE 1305/2013, in combinato disposto con l’art. 45 del Reg. UE 1305/2013, e di quanto indicato nel documento di lavoro “Measure fiche” relativo alla Misura 7 della Commissione Europea, nella versione del mese di ottobre 2014.

Con la medesima nota, le Autorità di gestione sono state invitate a verificare la conseguente coerenza delle disposizioni previste nei PSR, ancorché già approvati dalla Commissione, e delle relative disposizioni attuative, per valutare l’opportunità di eventuali adeguamenti dei Programmi medesimi.

I chiarimenti formulati dalla Commissione europea determinano l’esigenza di revisione delle spese relative ad attività di informazione, promozione e promocommercializzazione considerate ammissibili e finanziabili attraverso il tipo di intervento 7.5.1 del PSR, in quanto espressamente previste nel documento approvato con la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26/05/2015.

L’AdG, con comunicazione prot. n 539231 del 27/12/2017, ha provveduto a fornire ai GAL e all’Avepa alcune precisazioni preliminari rispetto all’applicazione delle disposizioni urgenti della Commissione europea, anche ai fini della gestione dei bandi relativi al tipo di intervento 7.5.1 che risultavano in fase di istruttoria. Nel contempo, l’AdG ha attivato le procedure per proporre la modifica della scheda relativa alla Misura 7 del PSR, allo scopo di assicurare la coerenza richiesta dalle indicazioni della DG Agri della Commissione europea.

Preso atto delle suddette disposizioni, i GAL hanno approvato e presentato alla Regione, con note acquisite agli atti dell’Autorità di gestione, apposita richiesta di adeguamento dei piani di azione dei PSL, al fine di poter assicurare la continuità del sostegno alle operazioni già previste dai PSL ma considerate non ammissibili nell’ambito del tipo di intervento 7.5.1 del PSR, attraverso la possibile attivazione di altri tipi di intervento specifici e ammissibili allo Sviluppo locale Leader, in grado di corrispondere agli obiettivi delle strategie selezionate, compatibilmente con il quadro normativo relativo ai fondi SIE e con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato.

A tale scopo, si conferma la coerenza generale della richiesta formulata dai GAL, in considerazione sia dell’approccio previsto dalla sottomisura 19.2 del PSR che delle indicazioni e raccomandazioni della  Commissione europea, rilevabili anche nel documento di lavoro Measure Fiche per la Misura 19, che evidenziano l’opportunità di evitare, nell'ambito del Leader, specifiche condizioni vincolanti all’attuazione delle misure standard definite dal PSR, per poter rispondere adeguatamente alle particolari esigenze derivanti dall’approccio su piccola scala e dal carattere integrato dei progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (PSL), in coerenza con il processo decisionale bottom-up che caratterizza il Leader.

Ne consegue che le singoli tipologie di intervento proposte e attivate dal PSL possono essere considerati generalmente ammissibili quando contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della strategia di sviluppo locale e corrispondono agli obiettivi e priorità previste per il Leader dall’Accordo di Partenariato e dal PSR. La strategia di sviluppo locale del GAL rappresenta quindi il riferimento prioritario ed essenziale ai fini della valutazione dell'ammissibilità delle operazioni attivate con il sostegno della sottomisura 19.2, fermo restando che tali operazioni possono, comunque, corrispondere anche ai tipi di intervento attivati dalle misure "standard" del PSR.

In linea di massima, tali operazioni possono fare riferimento al quadro delle azioni ammissibili al sostegno nell'ambito dei "Fondi strutturali e di investimento europei (SIE)", purché risultino orientati agli obiettivi e  priorità del FEASR e non siano escluse dalle regole generali di eleggibilità del PSR. In ogni caso, le operazioni attivate dai GAL devono essere coerenti con il pertinente PSL.

Specifiche conferme in tal senso sono state fornite dalla Commissione Europea anche nella fase di negoziato per l’approvazione del PSR, oltre che nell’ambito del quadro complessivo delle disposizioni e linee guida per il Leader e di diverse sedi istituzionali e di appositi momenti di confronto.

Secondo quanto previsto dal Bando relativo alla Misura 19 (DGR n. 1214/2015), in particolare dalle “Prescrizioni operative generali” (POG) definite dal relativo allegato B (paragrafo 12.3.2, punto 2), il PSL ha una valenza di carattere programmatorio pluriennale che non prevede, di norma, modifiche puntuali in fase di esecuzione, se non per quanto riguarda:

  1. specifici aspetti e dettagli progettuali considerati essenziali dal Bando ai fini dell’attuazione degli interventi,
  2. particolari adeguamenti ed integrazioni che si rendessero necessarie per effetto di possibili variazioni di rilievo intervenute nel corso del periodo di programmazione, di cambiamenti del quadro normativo di riferimento o di altre condizioni del contesto generale ed attuativo.

In presenza di tali limitate situazioni, possono essere previste parziali modifiche ed adeguamenti del testo del PSL, attraverso appositi “Atti integrativi” approvati dal GAL e presentati alla Regione secondo le modalità ed i termini stabiliti.

Le medesime POG (punto 2.2-Gestione del PSL) prevedono che gli adeguamenti e le integrazioni del PSL operati attraverso l’”Atto integrativo annuale” possano riguardare, nella norma ossia in presenza della suddetta situazione (a), solo alcuni profili applicativi che, alla luce delle disposizioni applicative della Misura 19, determinano o condizionano elementi vincolanti per l’attuazione degli interventi e dei relativi bandi GAL, con particolare riferimento ai seguenti elementi del PSL: Quadro 5.2.1-Tipo intervento-Scheda (relativamente alla “formula attuativa”); Quadro 5.2.5 - Quadro operazioni a regia GAL e Quadro 5.2.7 - Quadro manifestazioni di interesse; Quadro 6.2-Quadro idee progetto cooperazione; Quadro 6.3-Cooperazione-Operazioni a regia; Quadro 7.1.4-Spesa programmata idee progetto Cooperazione.

Gli adeguamenti ed integrazioni intervenute rispetto alle condizioni attuative della Misura 7, che determinano anche la modifica, attualmente in corso, del PSR Veneto, rappresentano una situazione direttamente configurabile, invece, nella tipologia (b), in presenza di una variazione di rilievo che interviene nel corso del periodo di programmazione, con conseguente modifica del quadro normativo di riferimento.

Confermata, pertanto, la sussistenza delle suddette condizioni particolari e straordinarie, viene autorizzata la presentazione, da parte dei GAL, di un apposito “Atto integrativo speciale” del PSL, che potrà interessare anche ulteriori riferimenti/elementi del Programma rispetto a quelli previsti di norma, con particolare riguardo alla possibilità di adeguamento del “Quadro 5.2.1 – Tipo intervento – Scheda”, per l’introduzione di ulteriori tipologie di intervento in grado di  consentire il perseguimento degli obiettivi definiti dalla strategia e di assicurare la continuità delle operazioni e delle spese originariamente previste dal piano di azione, ferma restando comunque la compatibilità generale dei nuovi tipi di intervento con il quadro normativo relativo ai fondi SIE e con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato. La possibile introduzione di un nuovo tipo di intervento rende necessaria anche l’integrazione di ulteriori sezioni del PSL, che viene quindi considerata ammissibile nell’ambito dell’”Atto integrativo speciale“ oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda in particolare: 5.1.1-Quadro dei tipi di intervento, Quadro 5.1.2-Piano di azione; Quadro 5.2.3-Quadro progetti chiave; Quadro 7.1.2- Spesa programmata 19.2.1 per Misura-tipo di intervento.

In coerenza con il quadro generale delle disposizioni vigenti per la gestione della Misura 19, la modulistica e le istruzioni operative per la presentazione dell’Atto integrativo del PSL sono approvate con successivo decreto della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste, Autorità di gestione del PSR, anche in relazione alle disposizioni già emanate in materia con Decreto n.14 del 7 dicembre 2016 del direttore della Direzione medesima (Istruzioni e schema per la presentazione dell’Atto integrativo annuale).

Con Decreto n.114 del 28 dicembre 2017, l’AdG aveva già previsto e motivato una scadenza aggiuntiva al 30/4/2018 per la presentazione dell’Atto integrativo annuale, in funzione delle particolari esigenze derivanti dall’attivazione della sottomisura 19.3 – Attività di cooperazione del GAL; considerata la necessità sopravvenuta di apportare ulteriori modifiche al PSL si ritiene di dover posticipare tale scadenza al 15/5/2018, ai fini della presentazione, unica e complessiva, delle integrazioni del PSL previste anche dal presente provvedimento.

L’ ”Atto integrativo speciale”, approvato dagli organi decisionali dei GAL, viene presentato, quindi, all’Autorità di gestione del PSR (Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste) e all’Avepa entro il 15/05/2018, secondo le modalità e gli schemi che verranno approvati dall’AdG.

In coerenza con le disposizioni vigenti ed in considerazione della particolarità dell’atto integrativo in questione, la conseguente procedura istruttoria viene attivata dall’Autorità di gestione e conclusa entro il termine di 90 giorni, comprensivi dei tempi previsti per le eventuali osservazioni e richieste di chiarimento formulate ai GAL, oltre che della procedura di Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM) prevista dall’art. 62 del Reg. UE 1305/2013, quando necessaria, da effettuarsi secondo le modalità previste dagli Indirizzi Procedurali Generali (DGR n. 1937/2015 e ss.mm.ii.).

L’istruttoria si conclude con una specifica comunicazione dell’AdG ai GAL interessati.

I tipi di intervento proposti dall’Atto integrativo saranno oggetto di verifica e valutazione anche rispetto alla relativa corrispondenza agli obiettivi della strategia di sviluppo locale, alla compatibilità con il quadro normativo relativo ai fondi SIE, con le regole di eleggibilità di cui agli art. 65-71 del Reg. 1303/2013 e agli art. 60-63 del Reg. 1305/2013, e con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato.

In particolare, viene previsto che gli aiuti sostenuti dal nuovo tipo di intervento integrato nel PSL siano erogati, a favore dei relativi beneficiari, in regime “de minimis”, secondo le situazioni e le condizioni stabilite  dalla normativa vigente.

Con successiva deliberazione, la Giunta regionale provvederà all’approvazione dei conseguenti aggiornamenti necessari rispetto al quadro generale delle disposizioni per l’attuazione della Misura 19, con possibile riferimento all’elenco dei tipi di intervento attivati dai GAL (DGR n. 1547/2016, allegato B “PSL – Strategia e piano di azione – Ambiti di interesse e tipi di intervento programmati”) e alle correlate disposizioni attuative del PSR, allo scopo di assicurarne l’omogeneità e coerenza generale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTA l’Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO l’Accordo di Partenariato per l’Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 13 maggio 2014, n. 657 che approva il “Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020”;

VISTA la Deliberazione n. 71/cr del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione n. 947 del 28 luglio 2015, con cui la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2053 del 14/12/2017 che approva l’ultima modifica del PSR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione n. 1214 del 15 settembre 2015 e ss.mm.ii, con cui la Giunta regionale ha disposto l’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Misura 19-Sostegno allo sviluppo locale LEADER del PSR 2014-2020 e le relative disposizioni attuative;

VISTA la Deliberazione n. 1937 del 23 dicembre 2015, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento “Indirizzi Procedurali Generali” del PSR 2014-2020, e ss.mm.ii;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 relative all’organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste;

VISTA la Deliberazione n. 1547 del 11 ottobre 2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato i Gruppi di Azione Locale (GAL), le strategie di sviluppo locale previste dai relativi Programmi di Sviluppo Locale (PSL) e disposizioni finanziarie e tecnico operative per l’attuazione  della Misura 19;

VISTA la nota della DG Agri della Commissione europea prot. 6303253 del 21/12/2017 che ha fornito alcuni chiarimenti relativi alle spese ammissibili a valere sul tipo di intervento 7.5.1, sulla base di quanto previsto dall’art. 20 del Reg. UE 1305/2013, in combinato disposto con l’art. 45 del Reg. UE 1305/2013;

RICHIAMATO il documento di lavoro “Measure fiche” relativo alla Misura 7 della Commissione europea nella versione di ottobre 2014;

RICHIAMATO il documento di lavoro “Measure fiche” relativo alla Misura 19 della Commissione europea nella versione di novembre 2014;

VISTO il Decreto n. 14  del 7/12/2016 del Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste;

VISTO il Decreto n. 114 del 28/12/2017del Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste;

DATO ATTO che i GAL hanno provveduto ad inoltrare alla Regione apposita richiesta di integrazione dei piani di azione dei PSL, al fine di poter sostenere alcune operazioni non direttamente ammesse nell’ambito del tipo di intervento 7.5.1 del PSR, attraverso nuovi tipi di intervento specifici del Leader, rispondenti agli obiettivi già previsti dalle strategie selezionate, in coerenza con i PSL e compatibilmente con il quadro normativo relativo ai fondi SIE e con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato;

PRESO ATTO che la procedura di modifica, attualmente in corso, del PSR Veneto relativa alla scheda Misura 7, comporta una revisione delle azioni finanziabili attraverso il tipo di intervento 7.5.1 del PSR, rappresentando di fatto una variazione di rilievo che interviene nel corso del periodo di programmazione, in quanto modifica in senso restrittivo il quadro normativo di riferimento;

CONSIDERATA l’opportunità di rendere possibile e autorizzare l’integrazione dei PSL selezionati dalla Regione (DGR n 1547/2016), attraverso un apposito “Atto integrativo speciale” in grado di implementare le modifiche necessarie per l’inserimento di uno o più tipi di intervento finalizzato ad attività di informazione, animazione e promozione del territorio nelle aree rurali, in grado di rispondere agli obiettivi della strategia dei medesimi PSL;

CONSIDERATA l’opportunità di stabilire nella data del 15/5/2018 la scadenza per la presentazione dell’Atto integrativo in oggetto, con contestuale posticipazione della scadenza del 30/4/2018 prevista dal Decreto n.114 del 28 dicembre 2017 dell’AdG per la presentazione aggiuntiva dell’Atto integrativo annuale determinata dalle particolari esigenze di attivazione della sottomisura 19.3 – Attività di cooperazione del GAL, al fine di assicurare una presentazione unica e complessiva delle integrazioni del PSL previste anche dal presente provvedimento;

CONSIDERATA la necessità di prevedere le specifiche disposizioni e modalità per la presentazione e la valutazione del suddetto atto integrativo, ad integrazione delle Prescrizioni operative generali vigenti per la Misura 19 del PSR;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione proponente ha verificato che le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso;

DATO ATTO che il Direttore dell’Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di autorizzare la presentazione, da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL) selezionati ai fini del Programma di sviluppo rurale, di un “Atto integrativo speciale” del PSL, anche ai fini della introduzione di uno specifico tipo di intervento finalizzato ad attività di informazione, animazione e promozione del territorio nelle aree rurali, in grado di consentire il perseguimento complessivo degli obiettivi definiti dalla strategia e di assicurare la continuità delle operazioni e delle spese previste dal piano di azione, ferma restando la compatibilità generale dei nuovi tipi di intervento con il quadro normativo relativo ai fondi SIE e con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato;
  3. di stabilire che l’Atto integrativo del PSL di cui al precedente punto 2, approvato dall’organo decisionale del GAL, venga presentato all’Autorità di gestione del PSR (Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste) e all’Avepa entro la data del 15/05/2018, secondo le modalità e gli schemi che verranno approvati con apposito decreto dell’AdG medesima; la conseguente procedura istruttoria viene operata dall’Autorità di gestione e conclusa entro il termine di 90 giorni, comprensivi dei tempi previsti per le eventuali osservazioni e richieste di chiarimento formulate ai GAL, oltre che della procedura di Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM) prevista dall’art. 62 del Reg. UE 1305/2013, quando necessaria, da effettuarsi secondo le modalità previste dagli Indirizzi Procedurali Generali (DGR n. 1937/2015 e ss.mm.ii.);
  4. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste, anche per quanto riguarda l’approvazione della modulistica e delle istruzioni operative per la presentazione dell’atto integrativo di cui al precedente punto 2;
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta pregiudizio nei confronti dei terzi;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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