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Materia: Istruzione scolastica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 510 del 17 aprile 2018
Determinazione del calendario per l'Anno Scolastico 2018-2019. (L.R. n. 11/2001, art. 138, comma 1, lettera d).
Con il presente provvedimento, ai sensi della L.R. n. 11/2001, art. 138, comma 1, lettera d), si determina il calendario delle giornate di lezione delle scuole statali e paritarie del Veneto per l’Anno Scolastico 2018-2019 e si definiscono, inoltre, i limiti e le condizioni per eventuali motivati adattamenti al calendario stesso.
L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Annualmente la Regione del Veneto, secondo quanto disposto dall’art. 138, comma 1, lettera d) della L.R. n. 11 del 13 aprile 2001, determina il calendario delle giornate di lezione per le scuole statali e paritarie del Veneto del primo e del secondo ciclo d’istruzione nonché delle scuole dell’infanzia.
Nella qualità di strumento di programmazione, il calendario scolastico consente alle istituzioni scolastiche di organizzare le attività e permette agli enti locali di pianificare adeguatamente l’erogazione dei servizi di loro competenza. La sua tempestività, inoltre, diventa preziosa informazione per tutte le famiglie i cui figli frequentano le scuole nel territorio veneto.
La competenza circa la determinazione delle festività obbligatorie e del calendario degli Esami di Stato è riservata allo Stato secondo quanto stabilito dall’art. 74, comma 5 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Considerati quindi tali vincoli e sentito l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, la Regione del Veneto stabilisce di articolare il calendario per l’Anno Scolastico (A.S.) 2018-2019 come di seguito indicato:
SCUOLE DEL PRIMO E DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
inizio attività didattica
mercoledì 12 settembre 2018
festività obbligatorie
sospensione obbligatoria delle lezioni
fine attività didattica
sabato 8 giugno 2019
SCUOLE DELL’INFANZIA
come per le scuole del primo e del secondo ciclo
venerdì 28 giugno 2019
Nel rispetto dell’autonomia organizzativa attribuita alle istituzioni scolastiche, ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, le stesse hanno facoltà di organizzare in modo flessibile l’orario del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale.
Vincoli non derogabili riguardano l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo, previsto per le singole discipline e attività obbligatorie. Il limite minimo dei giorni di lezione è stabilito dall’art. 74, comma 7-bis del D.Lgs. n. 297/1994 in numero pari a 200.
È aperta la possibilità di disporre adattamenti del calendario scolastico definito nel presente provvedimento, debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico, in relazione alle esigenze derivanti dall’offerta formativa o rilevate dagli Organi collegiali della scuola:
Le variazioni al calendario scolastico regionale non possono comportare una sospensione delle lezioni superiore a tre giorni annuali. Ogni adattamento dovrà essere preventivamente concordato con gli Enti erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche, auspicando un coordinamento territoriale laddove i servizi interessino una pluralità di istituzioni scolastiche.
Considerata la specificità del servizio educativo offerto dalle scuole dell’infanzia, al fine di dare risposta alle esigenze delle famiglie, è aperta la possibilità di anticipare la data di inizio delle attività didattiche. Resta inteso che tale eventuale modifica deve rispondere alle finalità del Piano dell’Offerta Formativa e alle decisioni degli Organi collegiali della scuola interessata.
Nell’apportare modifiche al calendario scolastico definito nel presente provvedimento, le istituzioni scolastiche devono tener conto delle possibili chiusure disposte dalle autorità competenti per eventi imprevedibili sopraggiunti ovvero per utilizzo dei locali scolastici come sede di seggio elettorale.
Al fine di assicurare la più ampia conoscibilità del calendario adottato da ciascuna istituzione scolastica e di garantire agli Enti erogatori dei servizi le condizioni per il regolare svolgimento delle attività di supporto, le eventuali variazioni devono essere comunicate alla Regione del Veneto, agli stessi Enti erogatori dei servizi di supporto e alle famiglie degli alunni per consentire l’organizzazione delle rispettive funzioni e attività. La comunicazione degli adattamenti del calendario scolastico (inerenti esclusivamente le attività didattiche e non la chiusura degli uffici) dovrà essere inviata tramite PEC alla Giunta regionale del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione entro il 31 agosto 2018, utilizzando obbligatoriamente il modulo di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Ogni comunicazione non inoltrata secondo quanto sopra descritto non sarà presa in considerazione e valutata. La Regione prenderà atto della modifica al calendario scolastico e non fornirà riscontro ad eccezione dei casi in cui si rendano necessari chiarimenti o non siano stati rispettati i criteri e i vincoli normativi sopra illustrati.
Qualora si verifichino eventi straordinari o eccezionali, le istituzioni scolastiche potranno apportare modifiche al calendario in corso d’anno, nel rispetto delle disposizione normative sopra ricordate, comunicando la variazione alla Giunta regionale del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione attraverso il medesimo modulo (Allegato A), assicurando il raccordo con i competenti Enti erogatori dei servizi di supporto volti a garantire il diritto allo studio.
In ragione del successo dell’iniziativa sperimentata nell’A.S. 2016-2017 e confermata per l’A.S. 2017-2018, si propone di programmare anche per l’A.S. 2018-2019 “Le giornate dello sport”, sostenendo l’iniziativa con un contributo a valere sulle risorse regionali.
L’iniziativa consiste in tre giornate, individuate nei giorni 7, 8 e 9 marzo 2019, successivi alla chiusura delle scuole per le vacanze di carnevale, durante le quali le scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e grado hanno la possibilità di programmare, nell’ambito della propria autonomia, eventi ed iniziative finalizzate ad approfondire l’importanza dell’attività sportiva in termini educativi e di salute, e a far conoscere agli studenti le discipline sportive presenti nel territorio, dando l’opportunità di praticarle anche negli ambienti scolastici. In considerazione del fatto che le discipline all’aria aperta sono inevitabilmente condizionate da fattori stagionali, si ritiene opportuno prevedere la programmazione delle iniziative sportive anche in giorni diversi, come di seguito descritto:
Le modalità di attuazione dell’iniziativa “Le giornate dello sport” e di assegnazione del contributo regionale saranno definite con successivo e specifico provvedimento della Giunta regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, art. 138;
VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001, art. 138, comma 1, lettera d);
VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999;
VISTA la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;
VISTO il D.Lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004;
VISTA la L. n. 148 del 14 settembre 2011;
VISTO l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificata con L.R. 14/2016;
delibera
(seguono allegati)
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