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Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 481 del 17 aprile 2018
Rinnovo del protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, tra la Regione del Veneto e il Ministero della Giustizia, la Corte d'Appello e la Procura Generale della Repubblica di Venezia per l'assegnazione temporanea di personale agli Uffici giudiziari del Veneto.
Con il presente provvedimento si intende autorizzare il rinnovo dell’intesa con il Ministero della Giustizia, la Corte d’Appello e la Procura Generale della Repubblica di Venezia, che consenta l’assegnazione temporanea di personale regionale agli Uffici giudiziari del territorio regionale.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
L’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione.
L’art. 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d’intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni.
Con delibera di Giunta regionale n. 1513 del 10/10/2016 è stato approvato lo schema di un Protocollo d’intesa tra la Regione del Veneto e il Ministero della Giustizia, la Corte d’Appello e la Procura Generale della Repubblica di Venezia per l’assegnazione temporanea di personale agli Uffici giudiziari del Veneto ai sensi dell’art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, per offrire un supporto amministrativo, in termini di personale, agli uffici giudiziari del territorio regionale.
Il Protocollo d’Intesa è stato stipulato in data 3 novembre 2016, con scadenza il 2 maggio 2018.
Attualmente, in base all’Intesa suddetta, risultano assegnati presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte d’Appello di Venezia n. 22 dipendenti regionali e n. 3 dipendenti di Enti strumentali della Regione.
Alla luce del positivo riscontro dell’attività prestata dai dipendenti regionali presso gli uffici giudiziari assegnatari, il Presidente della Corte d’Appello e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia, con nota congiunta prot. n. 15836 del 3 ottobre 2017 hanno proposto al Presidente della Regione Veneto e al Ministro della Giustizia il rinnovo dell’Intesa di cui al punto precedente.
Ciò premesso, con il presente provvedimento si intende proseguire nella collaborazione istuzionale in considerazione del fatto che la Regione del Veneto nel promuovere lo sviluppo sociale ed economico della propria comunità, ha interesse a favorire un miglior funzionamento amministrativo dell’attività giurisdizionale, con riflessi positivi in termini generali per l’economia e la sicurezza del territorio regionale, e che l’attività prestata dai dipendenti regionali presso gli uffici giudiziari ha rappresentato anche una occasione di arricchimento professionale.
La prosecuzione della collaborazione tra la Regione del Veneto, il Ministero della Giustizia, la Corte d’Appello e la Procura Generale della Repubblica di Venezia potrà avvenire, secondo lo schema contenuto nell’allegato A del presente provvedimento, che prevede una durata di due anni, salva cessazione anticipata o proroga, entrambe concordate tra le parti.
Sarà cura della Direzione Organizzazione e Personale dare corso alle procedure necessarie a confermare i dipendenti già assegnati nonché ad adottare i provvedimenti volti a verificare la possibilità di ulteriori assegnazioni, in conformità allo schema di rinnovo del Protocollo d’Intesa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO l’art. 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la nota congiunta prot. n. 15836 del 3 ottobre 2017 del Presidente della Corte d’Appello di Venezia e del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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