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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 40 del 27 aprile 2018


Materia: Mostre, manifestazioni e convegni

Deliberazione della Giunta Regionale n. 464 del 10 aprile 2018

Contributi per l'organizzazione di manifestazioni e iniziative di interesse regionale. Approvazione nuovi criteri e modalità di presentazione delle richieste. L.R. 8 settembre 1978, n. 49.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento approva nuovi criteri e modalità di presentazione delle richieste di contributo per l’organizzazione di manifestazioni e iniziative di interesse regionale, a valere sulla L.R. n. 49/1978, che sostituiscono quelli attualmente vigenti e approvati con DGR n. 202/2006 e n. 484/2012.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 “Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70, concernente contributi e spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale” prevede l’erogazione da parte della Giunta regionale di contributi per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni, purché attinenti alle materie di competenza regionale propria o delegata o comunque concernente gli aspetti istituzionali, organizzativi e rappresentativi dell’Ente Regione.

Tali contributi vengono erogati annualmente, a seguito di un’istruttoria formulata dagli Uffici della competente Direzione regionale Beni Attività Culturali e Sport. Le modalità di presentazione delle richieste fanno riferimento a quanto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 202 del 7/02/2006 (Allegati B e C alla medesima deliberazione), mentre i criteri vigenti per l’applicazione della L.R. n. 49/1978 e l’erogazione dei relativi contributi sono stati approvati dalla Giunta regionale con successiva deliberazione n. 484 del 3 aprile 2012.

L’art. 12 della Legge 241/1990, e successive modificazioni e integrazioni dispone che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”.

Allo scopo di dare piena attuazione ai processi di semplificazione amministrativa in atto e per una più efficace azione regionale in tale ambito, si pone l'esigenza di una rivisitazione ulteriore dei criteri per l'erogazione dei contributi di cui alla normativa citata e ciò al fine di renderli più consoni alla situazione attuale e di dover dettare ulteriori disposizioni in materia di presentazione delle domande e di rendicontazione nonché al fine di rendere più chiaro e agevole l’iter delle richieste per i soggetti richiedenti il contributo.

I nuovi criteri di valutazione individuati fanno riferimento alla qualità del soggetto richiedente, in ordine all’esperienza dello stesso nella realizzazione di iniziative uguali o analoghe a quella proposta nonché alla coerenza tra le finalità statutarie del proponente e l’iniziativa da realizzare; alla qualità dell’iniziativa sotto il profilo dell’ampiezza del bacino di utenza a cui è rivolta e del livello di coinvolgimento del territorio, oltre che per le modalità di comunicazione e diffusione dell’iniziativa medesima.

Con il presente provvedimento, quindi, si propongono all’approvazione della Giunta regionale, nuovi criteri di valutazione e nuove modalità di presentazione, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle richieste di contributo che soggetti pubblici e privati possono presentare all’attenzione dell’Amministrazione regionale, per la realizzazione di manifestazioni e iniziative di interesse regionale, che sostituiscono i criteri e le modalità di presentazione vigenti, approvati con DGR n. 202 del 7/02/2006 e con successiva DGR n. 484 del 3/04/2012.

I criteri approvati dal presente provvedimento saranno utilizzati per la valutazione di tutte le domande che potranno essere oggetto di finanziamento nell’anno in corso. Le richieste già pervenute alla data di pubblicazione del presente provvedimento, formulate secondo le modalità precedentemente previste, saranno oggetto di integrazione di istruttoria da parte del competente Ufficio della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, mediante apposite integrazioni da parte dei soggetti richiedenti, al fine di poter disporre di tutti gli elementi necessari per la valutazione ai fini del contributo.

La Giunta regionale provvederà a deliberare i riparti dei contributi con cadenza di norma semestrale compatibilmente con la disponibilità economica nel pertinente capitolo di bilancio, sulla base delle risultanze delle istruttorie perfezionate dal competente Ufficio della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, i cui esiti sono approvati periodicamente con Decreto del Direttore della Direzione medesima, e fino ad esaurimento dei relativi fondi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 08.09.1978 n. 49;

VISTA la Legge n. 241/1990, in particolare l’art. 12;

VISTO l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31.12.2012 come modificato dalla L.R. n. 14 del 17.05.2016;

VISTE le DGR n. 202 del 7/02/2006 e DGR n. 484 del 3/04/2012;

CONDIVISE le valutazioni espresse in narrativa;

delibera

  1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
  2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, le “Modalità di presentazione e criteri per la valutazione delle richieste di contributo - Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituiscono le disposizioni di cui alle DGR n. 202 del 7/02/2006 e n. 484 del 3/04/2012;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell’esecuzione del presente provvedimento e di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente atto, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

464_AllegatoA_368010.pdf

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