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Materia: Energia e industria
Deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 10 aprile 2018
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e termica, alimentato a gas metano della potenza elettrica pari a 2144 kW e potenza termica immessa pari a 5126 kW da realizzarsi presso il sito produttivo della ditta FAVINI S.r.l. in Via Alcide De Gasperi n. 26 a Rossano Veneto (VI). Ditta proponente FAVINI S.r.l. D. Lgs 152/2006 - L.R. 11/2001
Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione di gas metano.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La società FAVINI S.r.l., con sede legale e stabilimento in via De Gasperi n. 26 a Rossano Veneto (VI), ha presentato istanza di autorizzazione, assunta al protocollo regionale con n. 431468 del 16/10/2017, per la costruzione ed esercizio presso il proprio stabilimento di un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica.
Il codice NACE relativo all’attività aziendale è 17.12 – fabbricazione carta e cartone, presso lo stabilimento vengono prodotte carte speciali grafiche con ingenti consumi di energia termica ed elettrica e scopo dell’iniziativa è di sopperire, almeno parzialmente, alle esigenze energetiche.
L’impianto in progetto si compone essenzialmente di un motore a quattro tempi a ciclo otto, accoppiato ad un generatore sincrono, per la produzione di 2.144 KW elettrici; dal sistema di recupero calore sul circuito di raffreddamento motore e sulla linea fumi vengono complessivamente prodotti 2.338 kWt, a fronte di una potenza termica nominale di 5.126 kW, con un rendimento complessivo pari a 87,4%.
L’impianto è alimentato a metano con una portata pari a 513 Nm3/h.
L’impianto è dotato di aerotermi, collocati sul tetto del container motore, per l’eventuale dissipazione dell’energia termica del secondo stadio aftercooler e delle camicie motore.
I gas combusti, con la cessione di energia termica al sistema di recupero, passano da una temperatura di circa 450 °C a circa 120 °C e saranno emessi in atmosfera con una portata di 16.000 Nm3/h con O2 al 15% tramite un camino contrassegnato con il numero 141, con un’altezza dal piano campagna di 15,7 metri, previo passaggio nella marmitta silenziatrice e nel catalizzatore ossidante per l’abbattimento del monossido di carbonio nonché degli idrocarburi incombusti, il contenimento degli ossidi di azoto è affidato al sistema di regolazione della combustione.
Viene previsto il funzionamento in continuo della centrale per circa 7.770 h/anno, con un carico medio di processo del 93%, il minimo tecnico dell’impianto corrisponde al 50% della potenza nominale.
La nuova centrale cogenerativa sarà ospitata in un container insonorizzato collocato all’interno dell’area di stabilimento in prossimità della centrale termica, su platea esistente in calcestruzzo con dimensioni di metri 19 x 8,2.
Per il rilascio dell’autorizzazione richiesta, l’art. 269 del D. Lgs 152/2006 prevede l’indizione da parte dell’autorità competente, di una Conferenza di Servizi come disciplinata dall’art. 14 e seguenti della legge n. 241/90.
L’art. 42, comma 2 bis della l.r. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, individua la Giunta regionale quale autorità competente per i rilascio delle autorizzazioni all’installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW.
Le emissioni dell’impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D. Lgs 152/2006 per le quali la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11/07/2006 ha fornito i primi indirizzi per la corretta applicazione.
In accordo con quanto sopra detto e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 152/2006, con nota protocollo regionale n. 525450 del 15/12/2017 indirizzata a Comune di Rossano Veneto, Provincia di Vicenza e Dipartimento ARPAV di Vicenza, è stata indetta una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/90 come modificato dall’art. 1 del D. Lgs 127/2016 per la sopra indicata richiesta di autorizzazione, prescrivendo alle amministrazioni coinvolte nel procedimento sia il termine per la richiesta di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, sia il termine entro il quale rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.
Con nota prot. n. 543062 del 29.12.2017, è stato chiesto da Regione Veneto – U.O. Tutela dell’Atmosfera – alla ditta FAVINI S.r.l., di sostituire la dichiarazione acquisita, relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale, secondo le disposizioni della DGR n. 1400 del 29/08/17 vigente dal primo ottobre 2017 e di sostituire altresì l’acquisita perizia giurata previsionale relativa alle emissioni, che risultava carente.
Il Comune di Rossano Veneto con nota assunta al protocollo regionale n. 38454 del 31/01/2018 ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’impianto.
Il Dipartimento ARPAV di Vicenza con nota assunta al protocollo regionale n. 34452 del 29/01/2018 ha espresso il proprio parere proponendo alcune prescrizioni relative agli aspetti di competenza.
La Ditta, con nota assunta al protocollo regionale n. 34308 del 29/01/2018, ha trasmesso le integrazioni richieste, tuttavia essendo state riscontrate alcune incongruenze nella perizia previsionale, la Ditta ha provveduto a sostituirla con trasmissione prot. 119911 del 29/03/2018, fornendo al contempo alcuni dati relativamente al futuro esercizio dell’impianto.
Si segnala inoltre che con DGRV n. 1949 del 22/11/2011 era stata rilasciata alla Ditta l’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio, nel medesimo sito, di un impianto per la produzione di 3,8 MW elettrici.
La Ditta, con nota assunta al protocollo regionale n. 116766 del 27/03/18, nell’affermare che non procederà a realizzare tale impianto, ha dichiarato di rinunciare all’autorizzazione sopraccitata.
Sulla scorta degli elaborati progettuali indicati nell’Allegato A al presente provvedimento, ritenuto che gli atti di assenso e le relative condizioni e prescrizioni indicate dalle suindicate amministrazioni possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza e dato atto altresì che la mancata comunicazione della provincia di Vicenza della propria determinazione, per gli effetti del comma 4 del citato art. 14 bis della L. 241 equivale ad assenso, viste le conclusione dell’Istruttoria Tecnica n. 01/2018 del 29/03/2018 con la quale è stata verificata l’effettiva non necessità della Valutazione di incidenza ambientale per l’intervento e vista l’istruttoria espletata dagli uffici regionali completa delle prescrizioni proposte dagli uffici stessi e dall’ARPAV, riportate nell’Allegato B al presente provvedimento, la struttura competente – U.O. Tutela dell’Atmosfera ritiene conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 2166 del 11.07.2006;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1400 del 29.08.2017;
VISTO l’art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012;
delibera
(seguono allegati)
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