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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 41 del 30 aprile 2018


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 440 del 10 aprile 2018

Classificazione del nuovo punto n. 580 di captazione delle acque in laguna di Venezia, al fine dell'utilizzabilità delle acque negli stabilimenti ittici (art. 80 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Note per la trasparenza

A seguito di campionamenti condotti dall'ARPAV, viene approvata la classificazione del nuovo punto n. 580 di captazione di acque lagunari ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 152/2006, ai fini dell'utilizzabilità in stabilimenti per la lavorazione dei prodotti della pesca del comune di Chioggia, secondo quanto stabilito con DGR n. 3906/2005, previo parere favorevole espresso dal competente Servizio dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima, distretto di Chioggia, sulla qualità dell'acqua al punto d'uso, in attuazione del D.Lgs. 31/2001 (salvo i parametri caratteristici dell'acqua di mare).

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

In attuazione della L.15 marzo 1997, n. 59 e dell'art. 114 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 con il quale sono state conferite alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, con deliberazione n. 3906 del 13 dicembre 2005 la Giunta regionale ha autorizzato gli stabilimenti di lavorazione dei prodotti della pesca in possesso di riconoscimento CE, in via provvisoria e secondo determinate prescrizioni, all'utilizzo delle acque salmastre della laguna di Venezia. In particolare, si è subordinato il giudizio di utilizzabilità alla classificazione delle acque grezze - ossia prima di qualsiasi trattamento - almeno nella categoria A3, ex art.80 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che prevede, per la loro utilizzazione, un preventivo "trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e disinfezione".

L'acqua utilizzata viene pertanto captata dalla laguna e resa idonea all'utilizzo attraverso impianti di depurazione, affinazione, disinfezione; ciò consente di non dover riprodurre artificialmente la percentuale di salinità dell'acqua e secondariamente di poter sfruttare la composizione in microelementi presente nell'habitat naturale del mollusco. In questo modo si assicura che siano mantenute inalterate le proprietà del prodotto appena pescato.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 2217 del 6 novembre 2012 è stata approvata la classificazione, proposta dall'ARPAV, delle acque della laguna di Venezia destinate all'utilizzo da parte degli stabilimenti di lavorazione dei prodotti ittici. Tale classificazione, successivamente, è stata integrata mediante la D.G.R. n. 780 del 27 maggio 2014.

Con nota del 01 settembre 2016, pervenuta in Regione Veneto il 19 settembre 2016 prot. 351918, la ditta BluPesca richiedeva alla Direzione Regionale Geologia e Georisorse di classificare le acque in corrispondenza di un nuovo punto indicato dalla ditta medesima, nelle immediate vicinanze dell’attuale presa di attingimento. E’ stato verificato dagli uffici tecnici regionali che il nuovo punto era necessario, in quanto i punti di monitoraggio già esistenti erano eccessivamente distanti dal punto di attingimento e non avrebbero quindi soddisfatto il requisito fondamentale di prossimità all’opera di presa.

Il nuovo punto, avente le seguenti coordinate WGS 84 Lat Nord 45°13’03” e Long Est 12°16’23’’, si trova ubicato nel canale lagunare Lombardo interno. A questo punto è stato assegnato il codice 580.

Con nota del 28 settembre 2016, prot. 366688, la Direzione Regionale Difesa del Suolo invitava la Direzione Tecnica di ARPAV a dar corso all’attività di monitoraggio per la durata minima di 12 mesi come stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006, parte terza, allegato 2, nel punto richiesto, con gli oneri per il monitoraggio a carico del richiedente.

L'ARPAV con nota prot. n. 10990 del 02 febbraio 2018 (prot. arrivo Regionale n. 43004 del 05 febbraio 2018) ha quindi trasmesso alla Regione Veneto gli esiti delle proprie analisi sul nuovo punto di indagine, denominato 580. Lo stesso è stato monitorato da ARPAV mediante 12 campioni nel periodo da dicembre 2016 a novembre 2017 e il documento riportato in Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, riporta i risultati registrati e la relativa classificazione. Tutti i campioni sono risultati di esito favorevole, vale a dire con valori nei limiti previsti per la categoria A3, sulla base dei requisiti e criteri di valutazione stabiliti dalla normativa in materia di qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile. Pertanto il punto n. 580 è da ritenersi conforme alla categoria A3 di cui alla tabella 1/A – allegato 2 - del D.Lgs. n. 152/2006.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la DGR n. 3906 del 13 dicembre 2005;

VISTA la L.15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 114;

VISTA la DGR n. 2217 del 6 novembre 2012;

VISTA la DGR n. 780 del 27 maggio 2014;

VISTI i DD.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la nota ARPAV prot. n. 10990 del 02 febbraio 2018;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare la classificazione, proposta dall'ARPAV, riportata in Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, del punto 580 (canale Lombardo interno) in laguna di Venezia, ai fini dell'utilizzo dell'acqua da parte degli stabilimenti di lavorazione dei prodotti ittici;
  2. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo alla trasmissione del presente atto alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, nonché all'Azienda ULSS n. 3 Serenissima – Distretto di Chioggia per i provvedimenti di competenza ai sensi del D.Lgs n. 31/2001 e relative linee guida regionali e per l'eventuale parziale modifica dalla DGR n. 3906 del 13 dicembre 2005 per gli aspetti riguardanti l'autorizzazione definitiva al prelievo delle acque grezze di laguna per utilizzo negli stabilimenti di lavorazione di prodotti ittici;
  3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto;
  5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

440_AllegatoA_367993.pdf

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