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Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie
Deliberazione della Giunta Regionale n. 442 del 10 aprile 2018
IPAB "Benedetto Albertini" di Isola della Scala (VR). Proroga dell'incarico del Commissario straordinario regionale. Articolo 12 L.R. n. 55 del 15 dicembre 1982 e articolo 3 L.R. n. 23 del 16 agosto 2007.
Il provvedimento dispone la proroga dell’incarico del Commissario regionale per portare a termine l’attività da espletare, con particolare riferimento alle problematiche riguardanti la situazione economico-finanziaria dell’Ipab.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il Centro "Benedetto Albertini" di Isola della Scala (VR) è un’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza, che trae origine dall’atto di fondazione del 17 dicembre 1970 per iniziativa del Comune di Isola della Scala, dallo scorporo operato dall’Ospedale Civile ivi presente, e il cui statuto originario venne approvato con delibera del Consiglio regionale veneto n. 484 del 29 luglio 1982, in applicazione della legge n.6972 del 17 Luglio 1890.
All’inizio dell’anno 2013, la Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto avviava nei confronti dell’Istituto "Benedetto Albertini" il procedimento di vigilanza e controllo previsto all’articolo 3, commi 1 e 2, della L.R. 16 agosto 2007 n. 23, a seguito della segnalazione del Presidente dell’Ipab, che aveva evidenziato come l’ente in parola si trovasse in una grave situazione finanziaria. Tali vicende e i relativi accertamenti trovarono un primo esito nel commissariamento dell’ente, stabilito dalla Regione con Delibera di Giunta n. 523 del 16 aprile 2013, poi prorogato per un ulteriore anno con Delibera di Giunta n. 578 del 15 aprile 2014.
Dato il raggiungimento del limite temporale posto dal comma 3 dell’art.3 della legge regionale n. 23 del 2007, con Delibera di Giunta n. 555 del 21 aprile 2015, veniva nominato un nuovo Commissario, successivamente prorogato, da ultimo, con Delibera di Giunta n. 1700 del 26 ottobre 2016.
A mente del predetto provvedimento di inizio commissariamento, emerge che l’incarico fosse stato conferito anche al fine di assumere l'amministrazione dell'Ipab impostando un adeguato programma di gestione, secondo quanto disciplinato dalla normativa attualmente vigente in materia, finalizzato in particolare: a) alla salvaguardia dei servizi assistenziali erogati agli ospiti dell'Ente; b) ad affrontare le questioni riguardanti le risorse umane dell'Ipab e la sua dotazione organica; c) alla soluzione delle problematiche riguardanti la situazione debitoria dell'Ente, anche in correlazione alle problematiche di ordine patrimoniale nei confronti degli enti istituzionali e al ruolo del Tesoriere; avviando poi i conseguenti interventi operativi.
Con delibera di Giunta n. 522 del 14 aprile 2017 veniva nominato un nuovo Commissario, poi sostituito con DGR n. 1213 del 1 agosto 2017, dalla dott.ssa Anna Celebron con i medesimi compiti e per la durata già individuata nel provvedimento DGR 522 del 14 aprile 2017, il quale indicava quale durata dell’incarico, il termine di 12 mesi dalla data del provvedimento.
Stante l’imminente scadenza dell’attuale incarico, si è provveduto a prendere informazioni dal Commissario, il quale ha rappresentato come permanga la necessità di proseguire l’attività di gestione commissariale del Centro Servizi in considerazione delle criticità riguardanti i pagamenti dei debiti pregressi e le azioni giudiziali pendenti per responsabilità civile ed erariale.
Alla luce delle esigenze illustrate, il Relatore propone, di prorogare l’incarico del Commissario regionale, dott.ssa Anna Celebron, per ulteriori 12 mesi dalla data di scadenza del mandato conferito con Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1213 del 1 agosto 2017
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 17 luglio 1890, n. 6972;
VISTO il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;
VISTO l'articolo 21 del D.lgs. 4 maggio 2001, n. 207;
VISTO l’articolo 12 della L.R. del 15 dicembre 1982, n.55 come modificato dall’articolo 71 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6;
VISTO l'articolo 3 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23;
delibera
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